MULTE E RICORSI: Cartelle esattoriali
La cartella esattoriale - Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l’Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.
Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell’art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l’iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell’art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.
Chi può fare la richiesta:
I soggetti nei cui confronti è stata
emessa e notificata la cartella esattoriale possono
chiedere l’annullamento nei casi previsti o
presentare ricorso.
Cosa fare:
Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare
l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della
sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere
all'Autorità competente lo sgravio della cartella
esattoriale.
In tale caso il discarico dovrà essere richiesto
alla Polizia Municipale interessata, se il verbale
di accertamento cui fa riferimento la cartella è
stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora
invece il verbale sia stato elevato da un organo di
Polizia statale (indicati nella cartella come STR -
CC - GDF), lo sgravio dovrà essere richiesto
all'Ufficio Territoriale del Governo competente.
Il contribuente che intende contestare la cartella
di pagamento deve proporre opposizione di fronte al
Giudice di Pace competente territorialmente, per
importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale
competente territorialmente.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di
decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di
notifica della cartella stessa.
E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella
impugnata da cui risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il
contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio
personalmente soltanto a seguito di apposita
autorizzazione del Giudice di Pace (Art. 82 codice
procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario
il patrocinio di un legale. Contestualmente alla
presentazione dei ricorsi può essere avanzata
istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria
adita.
In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente
potrà presentare richiesta di discarico della
cartella esattoriale.
Documentazione richiesta:
La documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento.
Riferimenti normativi:
• D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt,
203 e 206);
• D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
• Legge 24.11.1981, n. 689.
La redazione.