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ETILOMETRO E MULTE
di Francesco Maretto
Negli ultimi mesi, specie nel periodo
estivo, in molti si sono interessati al problema della guida in stato di
ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.
Il Ministro BIANCHI, sull’onda
dell’emotività, come purtroppo accade spesso nel nostro Paese, ha varato
un decreto che inasprisce alcune sanzioni per i contravventori
dell’articolo 186 del Codice della Strada.
Oltre ai problemi più volte già segnalati
anche dalla stampa, l’efficacia delle norme si affievolisce davanti alle
premesse legislative che consentono ad un operatore di Polizia Stradale
di procedere con l’etilometro e le interferenze più o meno legittime dei
Giudici di Pace, soprattutto nelle sanzioni accessorie di tipo cautelare
relativa al ritiro per sospensione della patente di guida.
Prima di procedere al controllo con la
strumentazione prevista l’operatore deve infatti avere il sentore che
quella persona possa essere in stato di ebbrezza alcolica, sentore che
poi viene riportato su un verbale di accertamento dal quale si evince
che data la sintomatologia evidenziata dal conducente del veicolo si è
proceduto al controllo con etilometro.
Questa fase iniziale, che in alcune
circostanze intimorisce gli operatori di polizia per il timore di
rilevare una molteplicità di casi negativi, esponendosi alle lamentele
di coloro che subiscono il controllo che possono portare addirittura a
querele ed esposti, viene superato con l’utilizzo dei precursori,
piccoli strumenti non invasivi che in pochi istanti segnalano
all’operatore di polizia che un conducente è in stato di ebbrezza
alcolica semplicemente facendolo “alitare” verso lo strumento. Se
il pre-accertamento è positivo si procede con le garanzie di legge al
controllo vero e proprio con l’etilometro.
Purtroppo pochi sono ancora i Reparti che
possiedono questa strumentazione segno che, se da una parte si vuole
colpire un comportamento pericoloso, dall’altra si deve evitare un
dispendio economico non indifferente con conseguente stallo
dell’efficacia dei controlli.
A questo si aggiunge il fatto che una vera
deterrenza sarebbe applicare il modello americano punendo con l’arresto
in flagranza coloro che guidano in stato di ebbrezza alcolica, oltre un
certo tasso, con un processo per direttissima che consentirebbe di
trattenere in cella il responsabile per 24/48 ore. Non una caccia alle
streghe perché l’applicazione sarebbe limitata ai casi più gravi, ad
esempio oltre 1,5 g/l, e in ogni caso, salvo recidive o accumulo di
precedenti penali, non si andrebbe oltre le 48 ore di fermo peraltro non
in una struttura carceraria ma presso lo stesso Comando di polizia che
ha operato.
La considerazione deriva anche
dall’inefficacia complessiva delle sanzioni pecuniarie elevate che
diventano efficaci solo se vanno a colpire chi dispone di un’attività
lavorativa, di un reddito o comunque di un capitale, nulla incidendo su
coloro, e normalmente sono la maggioranza dei soggetti pericolosi che
provocano incidenti stradali, che non hanno alcun reddito.
E così il nullatenente rifiuta il controllo
con etilometro, consegna la patente di guida per almeno sei mesi ma
continua comunque a circolare come spesso avviene per l’inefficacia
delle sanzioni previste e non paga l’elevata sanzione pecuniaria
comminatagli rendendo di fatto nulla tutta l’attività e l’operato delle
Forze di Polizia.
Anche nel campo della sicurezza stradale
occorre la certezza della pena ed una pena che funga realmente da
deterrente, senza eccessi anche senza indugi.
Francesco Maretto
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