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Gli incendi boschivi nel Lazio

di Eleonora Imperi 

 

Ogni anno soprattutto durante la stagione estiva, l’Italia ma anche resto del mondo sono colpiti dalla piaga degli incendi boschivi. Non c’è altro termine che possa definirli nel modo più appropriato visto che aumentano di anno in anno distruggendo buona parte della flora e della fauna boschiva.

Flora boschiva laziale

La flora boschiva Laziale è costituita dalla così detta macchia mediterranea. Se ci incamminiamo in un sentiero boschivo ci imbattiamo in una grandissima varietà di vegetali, che a seconda della stagione colorano il paesaggio di meravigliose sfumature e inebriano l’aria con una varietà di aromi (profumi ). La macchia mediterranea è costituita da specie arboree, arbustive ed erbacee.

Le specie arboree che la costituiscono sono: il leccio (Quercus ilex), il lentisco (Pistacia lentiscus), rovere (Quercus ruber), il quercia sughero (Quercus suber), il cerro (Quercus cerris), la roverella  (Cytiso-Quercetum pubescentis) l’albero di Giuda ( Cercis siliquastrum) che in primavera dà un tocco di colore ai boschi con i suoi fiori di un bel rosa acceso. Tra gli arbusti ritroviamo il Mirto (Myrtus communis), oleastro (Olea europaea var.oleaster ), viburno (Viburnum plicatum); corbezzio (Arbutus unedo); lo smilax (Smilax aspera) detta anche stracciabraghe; carpinella (Carpinus orientalis Miller, , l'acero campestre (Acer campestre L.), il sorbo comune (Sorbus domestica L.), ,Vitalba (Clematis vitalba L.) la ginestra (Spartium junceum L.), il ligustro volgare (Ligustrum vulgare L.), il prugnolo (Prunus spinosa L.), il caprifoglio selvatico (Lonicera etrusca Santi), asparago selvatico (Asparagus acutifolius L.) il pungitopo (Ruscus aculeatus,) , la rosa canina (Rosa canina L.), la ginestra (Spartium junceum L.), Il biancospino comune (Crataegus monogyna ), Lo storace (Styrax officinalis L.) e l’euforbia ( Euphorbia dendroides), cisto femmina (Cistus salvifolius), cisto di Montpellier (C. monspeliensis), tra le altre specie erbacee troviamo la viola mammola (Viola odorata L.) il ciclamino primaverile (Cyclamen repandum Sibth. & Sm.) il ciclamino autunnale (Cyclamen hederifolium o Cyclamen neapolitanum).


Fauna boschiva Laziale

Non passano inosservate poi le tracce della fauna che vive in questo paradiso: nidi di uccelli ( a seconda della zona e delle specie se ne trovano di diverse varietà. 

Nei boschi del Lazio possiamo trovare una grande varietà di uccelli, migratori e non, tra i quali troviamo il passero comune (Passer domesticus), la cinciallegra (Parus major), la cincia bigia (Parus palustris), ballerina bianca (Motacilla alba), l’upupa (Upupa epops), la ghiandaia (Garrulus glandarius), l’assiolo (Otus scops), la civetta (Athene noctua) e altri ancora. Continuando il nostro cammino possiamo imbatterci su aculei istrice (Hystrix cristata), detta volgarmente porco spino; possiamo incontrare nelle ore serali il riccio (Erinaceus europeas) e trovare in giro le sue deiezioni; a volte è possibile notare le gallerie delle talpe (Talpa romana), l’incubo degli agricoltori delle zone adiacenti.

E’ facile imbattersi in cinghiali (Sus scrofa),  che lasciano spesso al loro passaggio delle grosse buche che creano per cercarsi del cibo.

Altri animali che popolano i nostri boschi sono il toporagno comune (Sorex araneus), la lepre (Lepus europeas), il moscardino (Muscardinus avellana rius), il topo selvatico (Apodemus sylvaticus), la volpe (Vulpes vulpes),  la donnola (Mustela nivalis), la puzzola (Mustela puto rius), la faina (Martes foina) il tasso (Meles meles),  il daino (Dama dama). Questo è solo un esempio dei mammiferi che popolano i boschi del Lazio. Meno simpatici forse ma non meno importanti e degni di rispetto sono i rettili e anfibi. I rettili più comuni che possiamo incontrare sono: il cervone (Elaphe quatuorlineata) il più lungo serpente italiano ed uno tra i più lunghi d'Europa , innocuo; il saettone (Elaphe longissima), il biacco (Coluber viridiflavus) veloce e aggressivo se infastidito, la biscia d'acqua (Natrix natrix); il ramarro (Lacerta viridis), un bellissimo lucertolone di verde quasi fluorescente, l’orbettino (Anguis fragilis), rettile simile ad un serpente, una sorta di lucertola senza arti dalla coda fragile; la lucertola campestre (Podarcis sicula); ultimo menzionato ma non ultimo per importanza è la vipera comune (Vipera aspis), le vipere sono gli unici serpenti velenosi presenti in Italia. Tra gli anfibi possiamo trovare la rana verde (Rana esculenta), il rospo comune (Bufo bufo) .

 

Le cause degli incendi boschivi

II fuoco purtroppo ogni anno devasta con intensità sempre più crescente grandi aree dei nostri boschi e non solo, modificando in modo spaventoso il paesaggio naturale rendendolo irriconoscibile e irreale. Molto spesso la forza devastatrice del fuoco lascia a sua testimonianza scheletri di alberi e cenere. Purtroppo il fuoco non colpisce e distrugge solo i vegetali ma anche gli animali, tutti quelli che non riescono a  sfuggire alla forza ed alla velocità delle fiamme, molti perché lenti per natura come testuggini di terra e gasteropodi terrestri, altri perché cuccioli o nidiacei troppo piccoli e deboli per poter fuggire. In una piccola zona della sabina ho notato la riduzione della malacofauna ed anche la quasi estinzione di alcune specie che prima di un incendio erano presenti in grande quantità. Ricordo che c’era un periodo  in cui non si poteva fare un passo senza sentire i gusci scricchiolare sotto ai piedi; dopo l’incendio ho potuto verificare una’ecatombe di questi piccoli gasteroropodi, insieme alle ceneri ammassati intorno ai resti di cespugli inceneriti c’era una grande quantità di questi gusci. 

Purtroppo la frequenza e la vastità di questi incendi può portare a fenomeni di desertificazione se non si corre ai ripari soprattutto grazie alla irregolarità delle precipitazioni che tendono a farsi più scarse soprattutto nel periodo estivo. Per fare fronte a questo problema i paesi più colpiti si stanno organizzando per potenziare i mezzi per contrastarlo e formulano progetti pilota per contribuire al mutuo soccorso in caso di incendi di particolare gravità.

La maggior parte degli incendi è dovuta a cause dolose di cui però si ignora spesso il motivo e l’origine di tale fenomeno. Una delle principali concause che provocano lo scoppio degli incendi boschivi è soprattutto clima: nel periodo estivo più caldo infatti le alte temperature insieme alla scarsa piovosità creano dei presupposti di enorme pericolosità, dovuti soprattutto alla presenza della vegetazione erbacea secca che, facendo aumentare in modo significativo il combustibile, agevola l’innesco del fuoco d’altronde difficile quando la vegetazione erbacea è verde. Negli ultimi tempi purtroppo si assiste alla tendenza, sempre più in aumento, di abbandonare i terreni lasciandoli incolti e senza cura, producendo di conseguenza grandi aree incolte dove la vegetazione erbacea si è sviluppata in dismisura aumentando ancora di più il rischio di incendio, soprattutto se tali aree si trovano in prossimità di un bosco, da ciò si può dedurre che una delle prime cause dello scoppio di un incendio sia proprio la presenza di queste aree incolte, cosa che in passato non succedeva perché anche se un terreno non veniva usato veniva comunque ripulito e non lasciato incolto, in più la presenza di pastori, figure ormai in via di estinzione, facevano in modo che non si sviluppasse in modo smisurato la vegetazione erbacea incolta.

Naturalmente da quello che ho potuto notare personalmente nell’osservazione degli incendi avvenuti negli ultimi anni, è che il punto di origine dell’incendio sono campi incolti in prossimità di strade, dove risulta facile innescare un incendio e scappare senza essere visti, l’erba secca ed il vento faranno il resto.

Il Servizio Antincendi del Corpo Forestale dello Stato ha iniziato uno studio, che ha portato a definire un insieme di motivazioni, cause, per cui gli incendi vengono a svilupparsi. Tra queste troviamo cause dolose e volontarie, da parte di uomini per ottenere benefici personali: distruzione di massa forestale per la creazione di terreni coltivabili e di pascolo a spese del bosco; bruciatura di residui agricoli, quali stoppie e cespugli, per la pulizia del terreno, in vista della semina per risparmiare mano d'opera; incendio del bosco per trasformare il terreno rurale in edificatorio; incendio del bosco per determinare la creazione di posti di lavoro; per operazioni colturali nel bosco; incendio nel bosco per perseguire approvvigionamento di legna. In altri casi chi causa un incendio non ottiene alcun profitto concreto: risentimento contro azioni di esproprio o altre iniziative dei pubblici poteri; rancori tra privati; proteste contro restrizioni all'attività venatoria; proteste contro la creazione di aree protette e l'imposizione di vincoli ambientali; atti vandalici.

Molti incendi sono provati invece da piromani: persone che danno fuoco a qualsiasi oggetto per scaricare la propria angoscia interiore, questa causa però è tra le meno frequenti per quanto riguarda incendi rurali e boschivi. L’attività degli incendiari è meglio spiegata da cause socio-economiche. 

Ci sono inoltre cause colpose e involontarie come la negligenza, l’imprudenza e la disattenzione degli uomini provoca incendi. Meno frequenti forse sono le cause naturali come: fulmini, autocombustione e eruzioni vulcaniche.     

Per facilitare la lotta contro incendi boschivi si dovrebbe innanzitutto tenere puliti i bordi stradali che costeggiano i boschi. Costringere, se la legge lo permette, i proprietari di terreni incolti di tenerli puliti ed evitare in questo modo lo sviluppo dell’incendio: proprio lo scorso anno ho potuto constatare quanto questo sia vero: in prossimità di due terreni uno regolarmente pulito e l’altro invece tenuto incolto da anni, nel primo terreno il fuoco non si è sviluppato riducendosi a bruciare il sottile strato erboso; nel secondo terreno dove invece l’erba era alta quasi quanto un uomo il fuoco è divampato facilmente investendo in poco tempo altra vegetazione vicina, arrivando agli arbusti e raggiungendo da questi gli alberi.

Un altro accorgimento utile per lo spegnimento di incendi boschivi è facilitare il rifornimento di acqua, per esempio inserendo in aree boschive, in prossimità di strade, idranti, ciò faciliterebbe molto il rifornimento idrico da parte di vigili del fuoco o dai volontari della protezione civile.

Di seguito è riportata la Normativa Nazionale sugli Incendi boschivi.                                                                                                                                   

Normativa Nazionale sugli Incendi boschivi

 

Comunicato: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi durante la stagione estiva 2009. (GU n. 145 del 25-6-2009)

 

Decreto 14 aprile 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione del piano antincendio boschivo (piano AIB) predisposto dal Parco nazionale delle Cinque Terre con validità 2008-2012. (GU n. 133 del 11-6-2009)

 

Decreto 1 aprile 2009: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del finanziamento autorizzato per l'anno 2008 per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale. (GU n. 87 del 15-4-2009)

 

Comunicato: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Cessazione dell'impegno dei comuni a fornire al MATTM i dati annuali sugli incendi boschivi comunali e urgenza della realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. (GU n. 288 del 10-12-2008)


Comunicato:
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile. Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti nella stagione estiva 2008. (GU n. 140 del 17-6-2008)


Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2008:
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (Ordinanza n. 3680). (GU n. 137 del 13-6-2008)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008:
Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (GU n. 86 del 11-4-2008)


Decreto 24 Ottobre 2007:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIBI) delle riserve naturali statali, presenti nel territorio della regione Toscana. (GU n. 278 del 29-11-2007)

Decreto 24 Ottobre 2007:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIBI) delle riserve naturali statali, presenti nel territorio della regione Emilia-Romagna. (GU n. 278 del 29-11-2007)

Decreto 24 Ottobre 2007:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIBI) delle riserve naturali statali presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. (GU n. 278 del 29-11-2007)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Ottobre 2007:
Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (GU n. 253 del 30-10-2007)


Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Settembre 2007:
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3612). (GU n. 235 del 9-10-2007)


Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Agosto 2007:
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3606). (GU n. 204 del 3-9-2007)


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Luglio 2007:
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (GU n. 181 del 6-8-2007)


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Luglio 2007:
Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286. (GU n. 179 del 3-8-2007)


Comunicato:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. Atto di indirizzo recante: indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi per la stagione estiva 2007 (GU n. 133 del 11-6-2007)


Decreto 21 novembre 2006
(GU n. 283 del 5-12-2006)


Legge 4 agosto 2006, n. 248
: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione - (G.U. n. 186 dell'11.08.2006 - S.O. n. 183) - INCENDI: Art. 18 bis: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi

 

Comunicato: Presidenza del Consiglio dei Ministro Dipartimento della protezione civile. Atto di indirizzo recante: «Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi» (GU n. 144 del 23-6-2006)

 

Comunicato: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. (GU n. 134 del 11-6-2005)

 

Decreto-Legge 31 maggio 2005, n. 90: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (GU n. 125 del 31-5-2005)

 

Decreto 9 settembre 2004 (GU n. 223 del 22-9-2004)

 

Decreto 9 settembre 2003 (GU n. 224 del 26-9-2003)

 

Decreto 6 giugno 2003 (GU n. 151 del 2-7-2003)

 

Ordinanza P.C.M. 19-6-2003 n. 3295 (GU n. 147 del 27-6-2003)

 

D.P.C.M. 6 giugno 2003  (GU n. 134 del 12-6-2003)

 

Comunicato 2003: (GU n. 124 del 30-5-2003)

 

Decreto 14 ottobre 2002 n. 40: (GU n. 286 del 6-12-2002)

 

O.P.C.M. 24 luglio 2002, n. 3231 (G.U. n. 177 del 30-7-2002)

 

D.P.C.M. 28 giugno 2002 (G.U. n. 161 del 11-7-2002)

 

Ordinanza 15 giugno 2002, n. 3221  (G.U. n. 146 del 24-6-2002)

 

Legge 18 Giugno 2002, n. 118 conv. D. 19.4. 2002, n. 68

 

D.Legge 19.4. 2002, n. 68 (G.U. n. 92 del 19-4-2002)

 

Decreto 20 dicembre 2001 (G.U. n.48/2002).

 

Decreto Legisaltivo 18 maggio 2001, n. 227  (Suppl. ord. Gazz. Uff., 15 giugno, n. 137)

 

L. 21/11/ 2000, n. 353  Legge Quadro Incendi (Testo aggiornato e cordinato)

 

L. 06/10/2000 n. 275

 

Circ. M. A. n. 14281/2000

 

Ord. M. 5.8.1998, n. 2822

 

L. 15/12/1998 n. 441

 

D.P.C.M. 10 luglio 1998

 

D.M. 19/11/1997 

 

L. 16/07/1997, n. 228

 

D.L. 19/05/1997 n. 130

 

D.L. 10/07/1995, n. 275

 

L. 23/12/1994, n. 724

 

L. 08/08/1994, n. 497

 

L. 29/10/1993, n. 428

 

D.L. 17/09/1993, n. 367 

 

L. 24.02.1992, n. 225

 

L. 03.05.1991, n. 142 

 

L. 28.02.1990, n. 49

 

L. 08.08.1985, n. 431 

 

L 24 11.1981; n. 689 

 

D.P.R. 24.07.1977; n. 616

 

R.D. 18.06.1931; n.773

 

R.D. 16.05.1926; n.1126

 

R.D.L. 30.12.1923; n.3267

 

 

Per quanto riguarda la regione Lazio:

 

La legge regionale del Lazio (LR 4/4.2.74)

LR 4/04.02.1974 LAZIO

L’atto è suddiviso in 0011  0011 unità.

DOCUMENTO FONTE BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20 02 1973 N. 0005
SUPPLEMENTO ORDINARIO 25 02 1974 N. 0000

Premessa

Il Commissario Regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:

TITOLO ATTO

Prevenzione degli incendi boschivi nei boschi e interventi per la ricostruzione boschiva.

 

Di seguito viene mostrata una tabella dove vengono riassunte le misure di difesa del patrimonio forestale dagli incendi in riferimento alla violazione effettuata:

 

Misure di difesa del patrimonio forestale dagli incendi

 

Prontuario delle Sanzioni: 

 

VIOLAZIONE

 

 

SANZIONE

Cagionamento d’incendio

 Reclusione da 3 a 7 anni (Art. 423 c.p.).

Cagionamento di un incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui.

Reclusione da quattro a dieci anni. (Art. 423 bis 1° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000).

Se l’incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui è cagionato per colpa.

Reclusione da uno a cinque anni. (Art. 423 bis 2° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000).

Aggravante per il 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell’ art. 423bis del c.p.  Le pene previste sono aumentate della metà. (Art. 423 bis 3° e 4° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000).

Aggravante per il 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell’art. 423- bis del c.p.
Le pene previste sono aumentate (Art. 423 bis 3° e 4° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000). 

Cagionamento di pericolo d’incendio allo scopo di danneggiare la cosa altrui.

Reclusione da 6 mesi a 2 anni (Art. 424 c.p.).

Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’art. 423 c.p. con pena ridotta da 1/3 alla metà. (Art. 424 c.p. modificato con L. n. 278/2000).

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue l’incendio, si applicano le pene previste dall’art. 423-bis (Art. 424 c.p., comma 3, introdotto dalla L. 353/2000) 

Incendio colposo considerato al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, per il,  cagionamento, per colpa, di un incendio

Reclusione da 1 a 5 anni (Art. 449 c.p. modificato con L. n. 275/2000).

Omissione colposa di collocazione ovvero rimozione o danneggiamento di apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione degli incendi.

Reclusione fino ad 1 anno e multa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (Art. 451 c.p.).

Rifiuto del proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l’opera di spegnimento, in occasione di incendi nei boschi.

Arresto sino a 3 mesi e ammenda sino a L. 600.000 (R.D.L. n. 3267/1923 art. 33).

Violazione di norme di polizia Forestale. (L. 950/1967).

Sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000 (L. 950/1967 art. 3).

Bruciatura di stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali o senza il rispetto delle distanze previste (R.D. 773/1931 T.U.P.S. art. 59).

Sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (R.D. n. 773/1931 T.U.P.S. art. 17 bis 1).

Violazione del divieto di mutare per quindici anni la destinazione urbanistica di aree boscate o pascoli percorsi dal fuoco, rispetto alla destinazione preesistente all’incendio; violazione del divieto per dieci anni di realizzare edifici, strutture ed infrastrutture finalizzati ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono altresi vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Demolizione delle opere realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o volontarie dall’incendio e ripristino dei luoghi a spese del responsabile. (Art. 10, comma 4 L. n. 353/2000).
Ferme restando le conseguenze penali ed amministrative.

Mancata indicazione del vincolo di immutabilità di destinazione urbanistica negli atti (stipulati entro quindici anni dall’incendio) di compravendita di aree ed immobili situati in zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco.

Nullità dell’atto (Art. 10, comma 1 L.n. 353/2000).

Violazione del divieto di pascolo per dieci anni nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.

Sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a L. 60.000 e non superiore a L. 120.000 (Art. 10 comma 3 L. n. 353/2000).

Violazione del divieto di caccia per dieci anni nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.

Sanzione amministrativa non inferiore a L.400.000 e non superiore a L. 800.000 (Art. 10 comma 3 L. n. 353/2000).

Violazione del divieto, nelle aree e nei periodi a rischi di incendio boschivo, di compiere tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio.

Sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso che il responsabile appartengo alle categorie individuate dall’art. 7 c. 3 e 6 della L. n. 353/2000. Nel caso che il responsabile sia esercente di attività turistiche, oltre alla sanzione è disposta la revoca della licenza, autorizzazione, o provvedimento amministrativa che consente l’esercizio dell’attività. (art. 10, commi 5, 6, 7 L. N. 353/2000)

In ogni caso si applicano le disposizioni dell’art. 18 della L: n.349/1986, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo ed al suolo. (art. 10, comma 8 L. n. 353/2000).

 

Eleonora Imperi

 

 

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|Anno XIV num.4 - Lug./Ago. 2015| - Per informazioni e-mail: redazione1@spaziomotori.it

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