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ETILOMETRO E MULTE

di Francesco Maretto

 

Un controllo della PoliziaNegli ultimi mesi, specie nel periodo estivo, in molti si sono interessati al problema della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Il Ministro BIANCHI, sull’onda dell’emotività, come purtroppo accade spesso nel nostro Paese, ha varato un decreto che inasprisce alcune sanzioni per i contravventori dell’articolo 186 del Codice della Strada.

Oltre ai problemi più volte già segnalati anche dalla stampa, l’efficacia delle norme si affievolisce davanti alle premesse legislative che consentono ad un operatore di Polizia Stradale di procedere con l’etilometro e le interferenze più o meno legittime dei Giudici di Pace, soprattutto nelle sanzioni accessorie di tipo cautelare relativa al ritiro per sospensione della patente di guida.

Prima di procedere al controllo con la strumentazione prevista l’operatore deve infatti avere il sentore che quella persona possa essere in stato di ebbrezza alcolica, sentore che poi viene riportato su un verbale di accertamento dal quale si evince che data la sintomatologia evidenziata dal conducente del veicolo si è proceduto al controllo con etilometro.

 

Questa fase iniziale, che in alcune circostanze intimorisce gli operatori di polizia per il timore di rilevare una molteplicità di casi negativi, esponendosi alle lamentele di coloro che subiscono il controllo che possono portare addirittura a querele ed esposti, viene superato con l’utilizzo dei precursori, piccoli strumenti non invasivi che in pochi istanti segnalano all’operatore di polizia che un conducente è in stato di ebbrezza alcolica semplicemente facendolo “alitare” verso lo strumento. Se il pre-accertamento è positivo si procede con le garanzie di legge al controllo vero e proprio con l’etilometro.

Purtroppo pochi sono ancora i Reparti che possiedono questa strumentazione segno che, se da una parte si vuole colpire un comportamento pericoloso, dall’altra si deve evitare un dispendio economico non indifferente con conseguente stallo dell’efficacia dei controlli.

A questo si aggiunge il fatto che una vera deterrenza sarebbe applicare il modello americano punendo con l’arresto in flagranza coloro che guidano in stato di ebbrezza alcolica, oltre un certo tasso, con un processo per direttissima che consentirebbe di trattenere in cella il responsabile per 24/48 ore. Non una caccia alle streghe perché l’applicazione sarebbe limitata ai casi più gravi, ad esempio oltre 1,5 g/l, e in ogni caso, salvo recidive o accumulo di precedenti penali, non si andrebbe oltre le 48 ore di fermo peraltro non in una struttura carceraria ma presso lo stesso Comando di polizia che ha operato.

 

La considerazione deriva anche dall’inefficacia complessiva delle sanzioni pecuniarie elevate che diventano efficaci solo se vanno a colpire chi dispone di un’attività lavorativa, di un reddito o comunque di un capitale, nulla incidendo su coloro, e normalmente sono la maggioranza dei soggetti pericolosi che provocano incidenti stradali, che non hanno alcun reddito.

E così il nullatenente rifiuta il controllo con etilometro, consegna la patente di guida per almeno sei mesi ma continua comunque a circolare come spesso avviene per l’inefficacia delle sanzioni previste e non paga l’elevata sanzione pecuniaria comminatagli rendendo di fatto nulla tutta l’attività e l’operato delle Forze di Polizia.

Anche nel campo della sicurezza stradale occorre la certezza della pena ed una pena che funga realmente da deterrente, senza eccessi anche senza indugi.

 

Francesco Maretto


 

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