MULTE E RICORSI: cos'è un ricorso. Come, dove e quando presentarlo. Regole e consigli.
RICORSO
Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la “contravvenzione”, l’interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita – ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.
Il ricorso: è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Il pagamento in misura
ridotta non è consentito:
- quando il trasgressore non abbia ottemperato
all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il
conducente si sia rifiutato di esibire il documento
di circolazione, la patente di guida o altri
documenti necessari per la circolazione (es.
contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di
cose;
- per la circolazione con targa non propria o
contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il
ritiro della carta di circolazione o di
autorizzazione o licenza;
- in caso di guida senza patente o con patente
revocata, ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da
Stato dell'UE scaduta di validità, quando la
residenza in Italia è stata acquisita da più di un
anno;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci
pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in
autostrada.
In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10
giorni al Prefetto competente per il luogo della
violazione, il quale emette una
ordinanza-ingiunzione con la quale determina
l'ammontare della sanzione entro il limite massimo,
secondo la gravità della violazione ed il
comportamento del responsabile.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle
motivazioni ed alle prove in esso contenute.
- Ricorso non accolto: il Prefetto emette una
ordinanza – ingiunzione con la quale stabilisce una
sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione
originale (la multa raddoppia);
- Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza
con la quale stabilisce l’archiviazione
(annullamento) del verbale di contravvenzione che
estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul
verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie – es.
sequestro del veicolo e/o sospensione della validità
della patente di guida.
Chi può fare la richiesta:
Il proprietario o il conducente di un
veicolo, al quale è stata contestata una violazione
delle norme del Codice della Strada, che ritiene
ingiusta o errata la contravvenzione.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato
da soggetto che assuma la qualità di conducente del
veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma
che non risulti destinatario di contestazione
immediata o di notificazione del verbale di
accertamento (non sia né conducente né proprietario
del veicolo).
Cosa fare:
Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.
Preavviso di violazione: Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l’atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L’interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l’eventuale ricorso al Prefetto.
Quando può essere presentato
il ricorso:
Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non
corrispondono a quelli della contravvenzione;
- notifica fuori termine, se la multa viene
notificata trascorsi i 150 giorni dalla data
dell'avvenuta infrazione.
A seconda dei casi anche perché:
- manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche
solo attraverso il numero di matricola);
- manca l'indicazione della norma violata;
- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della
commessa violazione;
Oltre a questi motivi "formali", si possono
naturalmente far valere anche motivi sostanziali:
- mancanza di un segnale;
- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
- errore nella lettura della targa in quanto il
veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro
luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di
testimoni od indicando altre prove).
E' bene però sapere che la descrizione dei fatti
risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia
preferenziale" che le norme stabiliscono a favore
degli atti compilati da pubblici ufficiali.
Facoltatività.
La tutela giurisdizionale contro i verbali di
accertamento di violazioni del Codice della strada è
immediatamente azionabile ed è alternativa alla
proposizione del ricorso al Prefetto.
Il ricorso può essere presentato all’organo
accertatore o direttamente al Prefetto.
Termini:
Il verbale di contravvenzione può essere impugnato
dall’interessato (ricorso) entro sessanta giorni
dalla contestazione (si ricorda che per
“contestazione” – notifica – si intende sia la
consegna immediata del verbale da parte dell’agente,
sia l’invio per posta dello stesso verbale).
I termini entro i quali quest’ultimo deve emettere
ordinanza ingiunzione i pagamento è di 120 giorni
dalla data in cui pervengono dall’organo accertatore
il verbale gli atti e le informazioni utili alla
decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla
richiesta di audizione dell’interessato.
Decorso tale termine senza che sia stato adottata
ordinanza il ricorso si intende annullato.
Il provvedimento deve essere notificato entro 150
giorni dalla sua adozione.
Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento
l’interessato può proporre opposizione entro 30
giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni
se l’interessato risiede all’estero) al Giudice di
Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Riassumendo si può chiedere l’intervento del Giudice
di Pace o subito in alternativa al ricorso al
Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto.
Nel primo caso si contesta il verbale di violazione
nel secondo caso si contesta il decreto del
Prefetto.
Sottoscrizione del ricorso.
Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti
destinatario di contestazione immediata o di
notificazione del verbale di accertamento è
dichiarato inammissibile.
Si ammette il ricorso presentato da procuratore
legale se vi è allegato il relativo mandato.
Presentazione da parte di chi
assuma la qualità di conducente al tempo della
rilevazione dell'illecito.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato
da soggetto che assuma la qualità di conducente del
veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma
che non risulti destinatario di contestazione
immediata o di notificazione del verbale di
accertamento (non sia né conducente né proprietario
del veicolo)
Rateizzazione.
La normativa vigente non ammette in alcun caso la
rateizzazione della sanzione prevista per
l’oblazione del Codice della strada a beneficio di
soggetti che, chiedendo di effettuare il pagamento
in misura ridotta, assumano di versare in condizioni
di disagio economico. Potrebbe concludersi
diversamente solo in caso di ordinanza ingiunzione.
L'art. 26 della legge n. 689/81 ammette infatti,
previa istanza dell'interessato, il frazionamento in
rate mensili delle somme di cui l'autorità
amministrativa ingiunge il pagamento con la
ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio
(la quale, come è noto, irroga una sanzione
determinata dal Prefetto almeno per il doppio del
minimo edittale).
Quando e' possibile il
ricorso al giudice di paceE’
sempre possibile, in alternativa al ricorso al
Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in
cui è stata commessa la violazione al Codice della
Strada.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla
contestazione su strada o dalla notifica della
multa, sempre che non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto
anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto,
ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla
notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Come si presenta il ricorso
al giudice di pace
Il ricorso, in carta semplice, va depositato
presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando
la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione, in 5
copie oltre l'originale.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria
l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in
questo caso occorre, ai fini della notificazione
degli atti successivi, la dichiarazione di residenza
o l'elezione di domicilio nel territorio di
competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera e
propria, regolata dalle norme del codice di
procedura civile; il ricorrente può far valere le
proprie ragioni anche personalmente, senza
l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente
seguire le regole processuali sopra accennate. Nella
maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha
emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà
assistita da un legale: è un elemento di cui occorre
tener conto sia per l'elaborazione delle
argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la
previsione delle possibili spese in caso di
sconfitta nella causa.
Come si conclude il
procedimento del giudice di pace
Il Giudice di pace accoglie il ricorso
quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità del ricorrente, oppure può
accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio
l'entità della sanzione;
oppure
respinge il ricorso quando accerta la
responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a
carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione che il
giudice determina in misura non inferiore al minimo
stabilito dalla legge, anche le spese del
procedimento nonché gli onorari di avvocato della
controparte.
La sentenza del Giudice di pace NON è più
appellabile solo in Corte di Cassazione ma anche
presso il Tribunale Ordinario.
Attenzione:
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già
venduto ad altri al momento della violazione, in
base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento
di attuazione del Codice della Strada, è possibile
inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta
di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale
una lettera con fotocopia della dichiarazione di
vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione
del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta
trascrizione.
In questo caso l'autorità deve infatti provvedere
all'autoannullamento della contravvenzione,
rinnovando il procedimento sanzionatorio nei
confronti dell'effettivo proprietario.
Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura
non può essere garantito in tutti i casi, è
consigliabile presentare - anche in questa ipotesi -
un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di
pace.
Documentazione richiesta:
Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice. Si consiglia di fare un fotocopia di ogni documento presentato.
La redazione.
(Fonte: Ministero dell'Interno)
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