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Anno IX num.1 |
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Gen./ Feb. 2010 |
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TASSA DI POSSESSO AUTO-MOTO 2009
Tutto sul
bollo auto-moto 2009
Per il 2009 sono confermati,
su tutto il territorio nazionale, gli
importi di tariffa in vigore per l'anno
precedente; fanno eccezione esclusivamente i
territori della Provincia di Bolzano
e quelli della Regione Toscana.
Per i residenti in quest'ultima Regione,
infatti, sono state previste – a decorrere
dal 2009 - esenzioni e riduzioni che
premiano particolari fasce di veicoli con
maggiore efficienza energetica. Sempre dal
2009 per i residenti nella Provincia di
Bolzano, invece, è stata deliberata la
riduzione del 10 per cento, rispetto al
2008, di tutte le tariffe riguardanti la
tassa automobilistica provinciale. Per
entrambi i territori la riduzione scatta sui
pagamenti che dovranno essere effettuati a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
1. Le novità 2009
1.1 Confermate le
tariffe previgenti
Per l’annualità 2009 sono
confermati, su tutto il territorio
nazionale, gli importi di tariffa in vigore
per l’anno precedente; fanno eccezione
esclusivamente i territori della
Provincia di Bolzano e quelli della
Regione Toscana. Per i
residenti in quest’ultima Regione, infatti,
sono state previste – a decorrere dal 2009 -
esenzioni e riduzioni mirate per particolari
fasce di veicoli, finalizzate a premiare i
veicoli con maggiore efficienza energetica
(vedasi infra 1.2). Sempre dal 2009 per i
residenti nella Provincia di Bolzano,
invece, è stata deliberata la riduzione del
10 per cento, rispetto alle tariffe 2008, di
tutte le tariffe riguardanti la tassa
automobilistica provinciale. Per entrambi i
territori la riduzione ha effetto dai
pagamenti che dovranno essere effettuati a
decorrere dal 1° gennaio 2009, relativi a
periodi fissi posteriori a tale data.
Si ricorderà come la legge Finanziaria 2007
(legge n. 296 del 2006) aveva stabilito che
gli aumenti regionali
intervenuti nel corso degli anni precedenti,
rispetto alla tariffa base per
autovetture, a suo tempo varata con
il decreto interministeriale del 27 dicembre
1997, erano da ricalcolare nuovamente – con
effetto dal 2007 ed entro il limite del 10
per cento - prendendo a base, per
conteggiare la maggiorazione, i nuovi
importi approvati con la Finanziaria 2007.
Analoga previsione fu stabilita per la
tariffa relativa ai motocicli,
approvata con la legge 286/06.
Da ciò discende che con riguardo sia alle
vetture sia ai motocicli (oltre che per il
rimanente parco veicoli) sussistono ancora
oggi marcate differenze tariffarie su base
regionale. Ulteriori differenze di
disciplina fra Regione e Regione – anche
fuori dall’ambito strettamente tariffario -
possono essere tuttora vigenti sulla base
della specifica normativa regionale che in
talune Regioni fu varata fino a tutto il
2003.
A tal riguardo, l’articolo 2 del decreto
legge 30 dicembre 2008, n. 207 ha prorogato
di due anni – fino al periodo d’imposta in
corso al 1° gennaio 2010 – il termine entro
cui ciascuna Regione interessata potrà
sopprimere eventuali difformità di
disciplina all’epoca stabilita rispetto alla
normativa statale.
E’ questa la ragione per cui, all’attualità
i diversi raggruppamenti fra Regioni (vedi
capoverso successivo) possono ulteriormente
differenziarsi, all’interno della singola
Regione, su questioni regolamentari di
dettaglio, in forza della specifica
normativa a suo tempo varata su base
regionale. Tornando invece agli aspetti
squisitamente tariffari, a decorrere dal
2009 i raggruppamenti regionali di
appartenenza sono divenuti sostanzialmente
sei:
-
il primo, costituito
dalle Regioni nelle quali si applica la
tariffa base, così come prevista dalla
Finanziaria 2007: Basilicata,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, prov. aut. Trento,
Umbria, Val d’Aosta;
-
il secondo, composto
dalle regioni in cui si applica la
maggiorazione del 10 per cento:
Abruzzo, Calabria, Campania,
Liguria e Veneto;
-
il terzo comprende la
sola regione Marche,
che applica una maggiorazione del 7,98
per
cento;
-
il quarto riguarda il
Molise, che applica un
incremento pari al 7 per cento;
-
il quinto riguarda la
Provincia Autonoma di Bolzano
che – dal 2009 –
applica su tutti i veicoli una riduzione
del 10% sulla tariffa base, come
prevista dalla Finanziaria 2007
-
il sesto riguarda la
Toscana, che –dal
2009 - applica nuove esenzioni
pluriennali per taluni veicoli a doppia
alimentazione, nonché riduzioni
tariffarie per veicoli appartenenti alla
classe ambientale Euro 4 ovvero Euro 5.
1.2 Le riduzioni ed
esenzioni per i residenti nella Regione
Toscana
Con effetto dalla prima scadenza di
pagamento che cade nel corso del 2009 si
applicano le seguenti modifiche tariffarie
di favore, introdotte dalla legge regionale
n. 58 del 3 novembre 2008:
A) Riduzione
tariffaria del 10%
Essa riguarda:
-
Tutte le
autovetture immatricolate come
Euro 4 ovvero
Euro 5;
-
Particolari tipologie di
autovetture (cosiddetti "falsi
autocarri") che hanno ottenuto
dalla Motorizzazione la classificazione
di autocarro e per i
quali la tassa automobilistica deve
essere calcolata in base alla potenza
effettiva del motore espressa in kW: si
tratta di quei veicoli individuati
dall’articolo 1, comma 240 della legge
n. 296/2006, vale a dire quelli
immatricolati o reimmatricolati come N1,
aventi codice carrozzeria F0, con minimo
4 posti e che abbiano un rapporto tra
potenza (espressa in kW) e portata del
veicolo (espressa in tonnellate)
maggiore o uguale a 180; la riduzione
del 10% in parola, si applica solo a
quegli autoveicoli che risultano
immatricolati come Euro 4 ovvero Euro 5;
-
Autovetture e cosiddetti
"falsi autocarri" di cui rispettivamente
alle precedenti lettere a) e b) che,
indipendentemente dalla classe
ambientale di appartenenza, risultino
omologati con motore alimentato in via
esclusiva a gas metano, a Gpl, a
idrogeno o a energia elettrica; la
riduzione del 10 per cento in parola
spetta inoltre anche se il veicolo è ad
alimentazione doppia (benzina + gas
metano, benzina + Gpl, benzina +
idrogeno, benzina + energia elettrica).
In base alle disposizioni diramate dalla
Regione Toscana la riduzione si applica
anche ai veicoli per i quali la doppia
alimentazione consegua a installazione
dell’impianto successiva
all’immatricolazione.
B) Esenzione totale
(legge Regione Toscana n. 58 del 2008)
L’esenzione totale riguarda due tipologie di
situazioni: veicoli nuovi immatricolati nel
corso del 2009 e veicoli già in circolazione
su cui venga installato nel corso del 2009
impianto a Gpl o a gas metano. Maggiori
dettagli sulla disciplina sono precisati nei
successivi paragrafi B.1) e B.2).
B.1) Nuove
immatricolazioni 2009 (legge Regione Toscana
n. 58 del 2008)
Sono esonerati dal pagamento della tassa
automobilistica l’autovettura
e l’autocarro leggero il
quale al tempo stesso possegga i seguenti
tre requisiti:
-
sia acquistato nuovo di
fabbrica e immatricolato dal 1° gennaio
2009 fino a non oltre il 31 dicembre
2009
-
sia munito di doppia
alimentazione "benzina + Gpl" o "benzina
+ metano"
-
abbia potenza non oltre i
100 kW.
Si precisa che: 1) per
"autovettura" s’intende l’autoveicolo
destinato al trasporto di persone, con al
massimo otto posti a sedere, oltre al sedile
del conducente (vi sono pertanto comprese
tutte le tipologie di autovettura,
indipendentemente dall’uso: autoveicoli uso
pubblico di linea, autoveicoli a uso
locazione con conducente (ovvero senza
conducente), gli autoveicoli a uso pubblico
da piazza, gli autoveicoli a uso scuola
guida); 2) per "autocarro leggero" s’intende
l’autoveicolo destinato al trasporto di
cose, avente massa massima non superiore a
3,5 t.
L’esenzione in parola spetta sia per il
primo periodo fisso decorrente dal mese di
immatricolazione sia per le cinque annualità
successive (di norma, pertanto, per le
autovetture con potenza superiore a 35 kW,
l’esenzione opera da un minimo di 5 anni e 9
mesi a un massimo di sei annualità intere).
B.2) Installazione
impianto a gpl o gas metano nel 2009 (legge
Regione Toscana n. 58 del 2008)
Sono altresì esonerati dal pagamento della
tassa automobilistica:
l’autovettura - e
l’autocarro leggero - (così come
identificati ai numeri 1) e 2) del
precedente punto B.1), che siano stati
immatricolati fino a non oltre il 7 novembre
2008 e sui quali - dopo l’immatricolazione -
sia stato installato un impianto di
alimentazione a Gpl o a gas metano.
Attenzione. L’esenzione spetta solo
a condizione che il collaudo dell’impianto
avvenga fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2009. Sono inoltre esclusi dal beneficio i
veicoli appartenenti alla classe ambientale
Euro zero o Euro 1.
L’esenzione opera per cinque annualità che
possono decorrere:
-
dal periodo d’imposta in
cui risulta effettuato il collaudo
dell’impianto a Gpl o gas metano,
qualora il veicolo si trovi in regime di
esenzione temporanea ai sensi di legge;
-
dal periodo d’imposta
successivo a quello di effettuazione del
collaudo qualora tale periodo risulti
già coperto da pagamento effettuato.
1.3 Le riduzioni ed
esenzioni per i residenti nella Provincia
Autonoma di Bolzano
La Provincia Autonoma di Bolzano ha
deliberato con decorrenza 1° gennaio 2009 la
riduzione del 10% di tutte
le tariffe riguardanti la Tassa
automobilistica provinciale, rispetto alle
tariffe del 2008 (deliberazione della Giunta
Provinciale n. 2511 del 14 luglio 2008). La
riduzione ha effetto dai pagamenti che
dovranno essere effettuati dal 1° gennaio
2009, relativi a periodi fissi posteriori a
tale data.
2. La tassa automobilistica a
gestione erariale e a gestione regionale
La tassa automobilistica
(tributo più comunemente denominato "bollo
auto") è dovuta dal proprietario in ragione
del possesso del veicolo. In un limitato
numero di casi (ciclomotori, minicar), la
tassa in parola è dovuta in ragione della
circolazione su aree e strade pubbliche. Su
tale tributo, nel suo complesso, si è
formata nel corso degli anni una articolata
stratificazione di competenze che sono
ripartite fra Stato e Regioni. Più
precisamente, nei riguardi delle Regioni a
Statuto ordinario nonché delle Province
Autonome di Bolzano – Alto Adige e Trento è
stata affidata ogni competenza di gestione
afferente il tributo, ivi compresa la
riscossione, l’accertamento, il recupero, i
rimborsi e il contenzioso (articolo 17,
comma 10 della legge n. 449 del 1997). Ne
discende che i contribuenti residenti in
tali Regioni hanno come interlocutore
istituzionale, per qualunque questione
attinente i versamenti, i recuperi, il
rimborso, i ricorsi, eccetera, l’apposito
ufficio preposto da ciascuna struttura
regionale o provinciale, in base al proprio
ordinamento interno (di solito, è l’ufficio
tributi). Nelle Regioni a Statuto speciale,
invece, la gestione del tributo continua a
essere riservata, sotto ogni aspetto, agli
uffici dell’amministrazione finanziaria e,
segnatamente, agli uffici dell’agenzia delle
Entrate presenti sul territorio. Per quanto
riguarda la normativa vigente, in misura
preminente essa è stabilita da disposizioni
statali con regole uniformi su tutto il
territorio nazionale. Ciascuna Regione,
tuttavia, possiede margini di manovra che
consentono di intervenire con legge
regionale. In particolare, l’articolo 24 del
d. l.vo n. 504 del 1992 dà facoltà a
ciascuna Regione di approvare, entro il 10
novembre di ciascun anno, variazioni
tariffarie (in più o in meno) nel limite del
10 per cento rispetto agli importi vigenti
nell’anno precedente. Inoltre, molte regioni
a Statuto ordinario, nel corso degli anni
passati, pur lasciando immutata la struttura
di fondo del tributo, hanno introdotto
adattamenti ulteriori alla disciplina di
dettaglio che quindi su questioni specifiche
talvolta può essere divergente da Regione a
Regione. A seguito, tuttavia, di talune
sentenze della Corte costituzionale, è stato
affermato il principio secondo cui la tassa
automobilistica deve essere anch’essa
considerata un "tributo statale" per cui
secondo tale orientamento alle Regioni non
competono potestà di modifica della
normativa, al di fuori di quanto previsto e
consentito dalla legislazione statale.
L’assetto attualmente in vigore, tuttavia,
contempla diverse misure particolari a suo
tempo adottate in sede regionale al di fuori
di quanto previsto dalla legislazione di
fonte statale. Tale assetto è stato
confermato dall’articolo 2, commi 22 e 23
della legge n. 350 del 2003. Stando alla
normativa attuale, pertanto, tale situazione
dovrebbe essere uniformata alla legislazione
statale da parte delle singole Regioni
interessate entro il periodo d’imposta
decorrente dal 1 gennaio 2010. (termine così
prolungato ai sensi dell’articolo 2, del
decreto legge n. 207 del 2008).
Attenzione. Ferma restando,
pertanto, la validità di quanto riportato in
questa guida, nelle singole Regioni possono
essere in vigore normative ulteriori
soprattutto su materie particolari
riguardanti riduzioni, esenzioni e
agevolazioni. Per la disciplina di dettaglio
su tali materie si consiglia contattare gli
uffici regionali della Regione di
appartenenza.
3. La tassa in base al
possesso: il possesso presunto
La tassa automobilistica su
auto e moto è dovuta periodicamente, di anno
in anno, sulla base del possesso del veicolo
e indipendentemente dall’utilizzo del
medesimo su strade pubbliche. Il possesso è
presunto in base a quanto risulta dal
pubblico registro automobilistico (Pra) per
tutti i veicoli soggetti alla iscrizione in
tale registro (mentre per i pochi casi di
veicoli non iscritti nel Pra, fa fede il
registro di immatricolazione tenuto dagli
uffici della Motorizzazione). Nelle ipotesi
in cui, tuttavia, l’automobilista rimane
intestatario di un veicolo da egli non più
posseduto è consentito fornire la prova
contraria rispetto alle risultanze del Pra
(vedasi il paragrafo 24). La cancellazione
del veicolo dal Pra e l’annotazione della
perdita di possesso vanno sempre effettuate,
laddove possibile, sotto copertura di
pagamento, e quindi entro l’ultimo giorno
coperto dal bollo in corso di validità. La
registrazione nel Pra, infatti, di norma fa
venir meno l’obbligo del rinnovo di
pagamento a partire dal periodo d’imposta
successivo. Tuttavia, i residenti in
provincia autonoma di Trento, Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Puglia
non sono tenuti a pagare il rinnovo se gli
atti riconosciuti idonei ad attestare la
demolizione del veicolo o la perdita di
possesso sono posti in essere entro il mese
successivo alla scadenza di validità.
Inoltre, Piemonte e Lombardia riconoscono un
rimborso nel caso in cui la demolizione o la
perdita di possesso avvengano oltre tale
mese; tale rimborso riguarda le mensilità
già pagate e non godute. Le regole che
prevedono la tassazione in base al possesso
presunto dall’iscrizione nel pubblico
registro automobilistico (Pra) valgono per
tutto il parco circolante, fatta eccezione
per pochi casi nei quali la tassa è dovuta
per effetto della circolazione su aree
pubbliche. La più importante eccezione a
tale regola, è costituita dai ciclomotori e
minicar, per i quali la tassazione è dovuta
per effetto della circolazione (vedasi il
paragrafo 16).
4. Chi è tenuto al pagamento
Obbligato al pagamento è
colui che, nel pubblico registro
automobilistico (Pra), risulta proprietario
del veicolo l’ultimo giorno stabilito per il
pagamento. Per i residenti in Lombardia,
tuttavia, vige una regola diversa secondo
cui è obbligato al pagamento colui che nel
Pra risulta essere proprietario del veicolo
il primo giorno del periodo fisso.
5. La base di calcolo (il kW
o il CV)
Il calcolo del bollo auto va
effettuato in base a diversi parametri che
divergono a seconda della tipologia
dell’automezzo. Per gli autocarri, a
esempio, rileva la portata espressa in
quintali, per i ciclomotori è previsto un
sistema di tassa fissa, mentre per le
vetture e i
motocicli la tassazione è basata
sulla potenza massima del motore espressa in
kW. Questo dato è
rinvenibile sulla carta di circolazione del
veicolo. Se nella carta di circolazione non
sono indicati i kW, il calcolo va effettuato
in base al numero dei CV.
Questa unità di misura è in uso solo per i
veicoli meno recenti, all’interno del
vecchio "libretto" di circolazione dove sono
riportati (di solito sulla terza pagina) di
fianco alla voce "pot. max". Il tariffario
prevede importi unitari conteggiati anche in
base al valore unitario espresso in CV. In
alternativa, è tuttavia possibile, anche per
i vecchi "libretti" con potenza espressa in
CV, effettuare il calcolo in kW, previa
conversione della potenza espressa in CV in
quest’ultima unità di misura. Il rapporto di
conversione di 1 CV è uguale a 0,736 KW.
6. Il versamento e gli
arrotondamenti
L’importo da versare deve
essere arrotondato al centesimo di €. In
particolare, se dai conteggi di tariffa vi è
un importo espresso con più di due decimali,
occorre arrotondare al secondo decimale.
L'arrotondamento è per difetto, se la terza
cifra dopo la virgola è da 0 a 4, per
eccesso se tale cifra è pari a 5 o
superiore. Esempio € 257, 215 si arrotonda a
€ 257,22, mentre entro 257,214 si arrotonda
a € 257,21. Provincia autonoma di
Trento. I versamenti del bollo auto
relativi a veicoli appartenenti a soggetti
residenti o con sede nella provincia
autonoma di Trento seguono regole proprie e
devono essere arrotondati all'unità di Euro
in conformità alle delibere emanate
dall’Ente territoriale in parola (delibera
n. 2751 del 25 ottobre 2001 e n. 3426 del 21
dicembre 2001).
7. La tariffa autovetture
Secondo le regole in vigore
dal 2007 il bollo auto per le vetture si
calcola tuttora in base alla potenza del
motore, espressa in kW o in CV. A partire
dal 2007, tuttavia, gli importi di tariffa
sono stati ritoccati in aumento, ma con
percentuali gradatamente decrescenti. Più
precisamente, gli importi diminuiscono man
mano che si riduce l’attitudine
all’inquinamento del motore. In particolare,
dal 2007 fu previsto un trattamento
premiante nei riguardi delle vetture
appartenenti alla classe ambientale meno
inquinante (Euro 4 o Euro 5). Per tale
categoria di veicoli, infatti, e
limitatamente ai primi 100 kW
(ovvero limitatamente ai primi 136 CV),
la tariffa 2007 non subì aumenti rispetto
agli importi in vigore nel corso dell’anno
prima. Un ritocco, invece, fu previsto per
classi ambientali del motore a maggiore
propensione inquinante (da Euro 3 a Euro
zero). Limitatamente alle vetture
con potenza superiore alla media,
inoltre, fu altresì prevista una ulteriore
variazione tariffaria la quale prescinde
dalla attitudine del motore
all’inquinamento. Tale incremento, tuttavia,
funziona con la tecnica "a scaglioni": i
primi cento kW vengono sempre tassati con la
tariffa base riconosciuta per la classe
ambientale di appartenenza, mentre su ogni
kW successivo si applica un aggravio. Tutto
ciò consentì nel 2007 di spalmare l’aumento
in maniera graduata, senza
sbalzi repentini fra livelli di potenza
vicini fra loro. Gli importi e i meccanismi
di calcolo fin qui descritti sono rimasti
gli stessi anche per l’annualità 2009, fatta
eccezione per i residenti nella Regione
Toscana e nella Provincia autonoma di
Bolzano, per i quali vedansi il paragrafo
1.2 e 1.3.
Esempi
-
vettura con potenza pari
a kW 66, rispetta la direttiva 98/69 CE,
e quindi è di classe
ambientale Euro 3;
appartiene a un automobilista
residente in Roma àpaga
€ 178,20 (cifra
ottenuta moltiplicando la tariffa
unitaria a kW, pari a € 2,70, stabilita
relativamente alla classe Euro
3, per il numero dei kW);
-
nella stessa situazione
di cui al punto a., applicando come
unica variante l’appartenenza alla
classe ambientale Euro 4
(si fa l’ipotesi della vettura
che rispetta la direttiva 98/69 CE B),
si ottiene un importo pari a €
170,28 (tariffa unitaria pari a
€ 2,58 moltiplicato il numero dei kW);
si tratta dello stesso importo in vigore
nel corso del 2006 (a sua volta uguale a
quello in vigore dal 1998), dal momento
che la classe Euro 4 non ha subito
aumenti;
-
vettura con potenza pari
a 130 kW, di classe ambientale
Euro 3, in quanto rispetta la direttiva
2001/1 CE rif. 98/69 CE, appartenente a
residente in Bari, e
paga € 391,50 (somma
ottenuta
applicando la tariffa unitaria a kW pari
a € 2,70, per i primi cento kW (= €
270), cui va sommata la quota aggiuntiva
calcolabile moltiplicando gli ulteriori
30 kW per l’importo unitario di € 4,05
previsto dalla tariffa approvata per la
classe ambientale Euro 3 (=121,50);
-
nella stessa situazione
di cui al punto c, applicando come unica
variante l’appartenenza alla classe
ambientale Euro 4 (si
fa l’ipotesi della vettura che rispetta
la direttiva 2001/1 CE rif. 98/69 CE B),
si ottiene un importo pari a €
374,10 (somma calcolata
addizionando all’importo calcolato sui
per i primi 100 kW, pari a € 258,00,
l’importo aggiuntivo di € 116,10,
determinato moltiplicando per la tariffa
unitaria di € 3,87 gli ulteriori 30 kW
di potenza).
Tabella 1
TARIFFA 2009 AUTOVETTURE (in €)
pagamento per 12
mesi
|
Basilicata Friuli
Venezia Giulia Emilia Romagna Lazio
Lombardia Piemonte Puglia Sardegna
Sicilia prov. aut. Trento Umbria Val
d’Aosta |
Molise |
Marche |
Abruzzo Calabria
Campania Liguria Veneto |
Toscana |
prov. aut. Bolzano |
|
Classe
ambientale |
kW |
|
|
|
|
|
|
|
Euro 4 oppure
Euro 5 |
fino a 100
|
2,58 |
2,76 |
2,79 |
2,84 |
2,58 |
2,32 |
|
da 101
|
3,87 |
4,14 |
4,18 |
4,26 |
3,87 |
3,48 |
|
Euro 3 |
fino a 100
|
2,70 |
2,89 |
2,92 |
2,97 |
2,43 |
|
da 101
|
4,05 |
4,33 |
4,37 |
4,46 |
3,65 |
|
Euro 2 |
fino a 100
|
2,80 |
3,00 |
3,02 |
3,08 |
2,52 |
|
da 101 |
4,20 |
4,49 |
4,54 |
4,62 |
3,78 |
|
Euro 1 |
fino a 100
|
2,90 |
3,10 |
3,13 |
3,19 |
2,61 |
|
da 101
|
4,35 |
4,65 |
4,70 |
4,79 |
3,92 |
|
Euro 0 |
fino a 100
|
3,00 |
3,21 |
3,24 |
3,30 |
2,70 |
|
da 101 |
4,50 |
4,82 |
4,86 |
4,95 |
4,05 |
8. La tariffa motocicli
Nessuna novità tariffaria per
il 2009 su tutto il territorio nazionale,
fatta eccezione per la sola Provincia di
Bolzano che registra una riduzione del 10
per cento rispetto al 2008. Sul piano
nazionale, anche il bollo per
motocicli a decorrere dal 2007
aveva subito variazioni tariffarie ispirate
a regole analoghe a quelle varate per le
vetture. In particolare, pur non essendo
stati previsti scatti tariffari per potenze
più elevate, fu all’epoca riformulata la
tariffa in maniera da privilegiare, anche
qui, i motori che assicurano una maggiore
efficienza energetica. Sono stati pertanto
previsti importi unitari decrescenti man
mano che il motore risulterà dotato di
caratteristiche ambientali meno inquinanti,
fino a stabilire importi uguali a quelli in
vigore nel 2006, per le motorizzazioni più
severe, con classe ambientale Euro 3 (come è
meglio precisato nell’apposito paragrafo le
classi ambientali per motocicli e
autovetture non sono comparabili fra loro in
quanto ciascuna classe risponde a regole e
direttive europee diverse le une dalle
altre).
Esempi
-
motociclo appartenente a
residente in Bologna,
con potenza pari a kW 10, di classe
ambientale Euro zero
(in quanto immatricolato nel 1996, e
quindi senza nessuna indicazione sulla
carta di circolazione circa il rispetto
di direttive antinquinamento) à paga
l’importo fisso pari a €26,00;
-
motociclo con potenza
pari a 51 kW, rispetta la direttiva
europea n. 2003/77 CE rif. 2002/51 CE
fase B, e quindi appartiene alla classe
ambientale Euro 3; è di
proprietà di società con sede
aFirenze e paga € 70,49
(cifra ottenuta moltiplicando
la tariffa unitaria di € 0,97 x 51 kW =
49,47, cui va aggiunto l’importo fisso
di 21,02);
-
motociclo con potenza
pari a 51 kW, rispetta la direttiva
europea n. 97/24 CE cap. 5, e quindi
appartiene alla classe ambientale
Euro 1; è di proprietà
di residente a Milano à
paga € 89,30 (cifra
ottenuta moltiplicando la tariffa
unitaria di € 1,30 x 51 kW = 66,30, cui
va aggiunto l’importo
fisso di 23,00).
Tabella 2
TARIFFA 2009 MOTOCICLI (in €)
pagamento per 12
mesi
|
Basilicata Friuli
Venezia Giulia Emilia Romagna Lazio
Lombardia Puglia Sardegna Sicilia
prov. aut. Trento Umbria Val d’Aosta |
Molise |
Marche |
Abruzzo Calabria
Campania Liguria Toscana Veneto |
Piemonte |
prov. aut. Bolzano |
|
Classe
ambientale |
kW |
|
|
|
|
|
|
|
Euro 3 |
fino a 11 kW |
19,11 |
20,45 |
20,63 |
21,02 |
22,00 |
17,20 |
|
oltre 11 kW
per ogni kW (oltre la tassa fissa di
cui a riga sopra)
|
0,88 |
0,94 |
0,95 |
0,97 |
1,00 |
0,79 |
|
Euro 2 |
fino a 11 kW |
21,00 |
22,47 |
22,68 |
23,10 |
24,17 |
18,90 |
|
oltre 11 kW
per ogni kW (oltre la tassa fissa di
cui a riga sopra)
|
1,00 |
1,07 |
1,08 |
1,10 |
1,14 |
0,90 |
|
Euro 1 |
fino a 11 kW |
23,00 |
24,61 |
24,84 |
25,30 |
26,47 |
20,70 |
|
oltre 11 kW
per ogni kW (oltre la tassa fissa di
cui a riga sopra)
|
1,30 |
1,39 |
1,40 |
1,43 |
1,48 |
1,17 |
|
Euro zero |
fino a 11 kW |
26,00 |
27,82 |
28,07 |
28,60 |
29,92 |
23,40 |
|
oltre 11 kW
per ogni kW (oltre la tassa fissa di
cui a riga sopra)
|
1,70 |
1,82 |
1,84 |
1,87 |
1,93 |
1,53 |
9. Vetture, come individuare
la classe ambientale
La tabella annessa alla
Finanziaria 2007 prevede una tariffa
differenziata a seconda della classe
ambientale di appartenenza del
motore, che classifica i veicoli in base al
livello delle loro emissioni nocive, il
quale di solito è tanto più basso quanto più
un modello è recente (per i motocicli si
veda l’apposito paragrafo). Fino ala 2006 la
classe ambientale di riferimento era utile
per l’automobilista solo ai fini della
disciplina dei divieti alla circolazione nei
centri abitati (cosiddetti "blocchi
antinquinamento"). Attualmente, invece,
anche il calcolo dell’importo da pagare per
il bollo auto è influenzato dal tipo
di motorizzazione presente sulla
vettura. Fino a oggi, per
il comparto autovetture e autocarri leggeri
sono state previste sei classi ambientali:
da Euro 5 a Euro zero,
corrispondente ai modelli a benzina non
catalizzati e anche ai modelli a gasolio
"non ecodiesel", che erano in vendita
all’incirca fino al 1992.
L’individuazione della specifica classe di
appartenenza si desume esclusivamente dagli
estremi della direttiva europea
rispettata dal motore. Tuttavia,
considerato che nel corso degli anni le case
costruttrici sono state obbligate a
omologare prima, e a immatricolare poi,
veicoli aventi requisiti antinquinamento
conformi ad un’unica classe ambientale
(quella più aggiornata, vigente al momento
dell’immatricolazione) è possibile
individuare di massima, partendo dall’anno
di prima immatricolazione, la classe cui
appartengono i veicoli immatricolati nelle
varie epoche. Questa informazione ha
tuttavia valore indicativo e non
vincolante in quanto nel corso
degli anni sono sempre state consentite
immatricolazioni in deroga, ovvero conformi
a una classe ambientale diversa da quella al
momento obbligatoria: o perché la casa
costruttrice è stata in grado di precorrere
i tempi, immettendo in commercio modelli in
linea con direttive antinquinamento più
severe di quelle vigenti (destinate quindi a
diventare obbligatorie negli anni futuri).
Oppure – ed è ciò che è capitato di norma -
pur nella vigenza di un vincolo di
immatricolazione che prescriveva come
obbligatorio, a esempio, il requisito
ambientale Euro 3, è prevista una deroga di
un anno per consentire l’immatricolazione
fuori termine (in proroga) di precedenti
modelli rimasti invenduti a fine periodo
(sono i cosiddetti esemplari di fine serie),
modelli pertanto appartenenti alla una
classe ambientale precedente (nell’esempio,
Euro 2), pur se immatricolati mentre vigeva
l’obbligo di una classe più aggiornata.
Altra deroga di un anno è generalmente
prevista per le auto più pesanti (di massa
complessiva superiore a 2.500 kg). La
tabella 3, che segue, riporta gli estremi di
tutte le direttive europee la cui osservanza
consente di ritenere verificata
l’appartenenza alla specifica classe
ambientale.
Tabella 3
AUTOVETTURE - LE DIRETTIVE CHE INDIVIDUANO
LA CLASSE AMBIENTALE
|
EURO 0 |
EURO 1 |
EURO 2 |
EURO 3 |
EURO 4 |
|
prima
immatricolazione (le date sotto riportate hanno
solo valore indicativo) |
|
fino agli anni
1990-91 |
dal 1991-92 al
1996-97 |
dal 1996-97 al
2000-01 |
dal 2000-01 al
2005-06 |
dal 2005-06 in avanti |
|
nessuna indicazione
sulla carta di circolazione o anche
estremi di direttiva diversi da
quelli indicati nelle colonne a
fianco |
91/441 CEE91/542 CEE
– punto 6.2.1. A93/59 CEE |
91/542 CEE – punto
6.2.1. B94/12 CEE96/1 CEE96/44
CEE96/69 CE98/77 CE |
98/69 CE98/77 CE rif.
98/69 CE1999/96 CE1999/102 CE – rif.
98/69 CE2001/1 CE – rif. 98/69
CE2001/27 CE2001/100 CE – A2002/80
CE – A2003/76 CE – A |
98/69 CE – B98/77/CE
rif. 98/69 CE – B1999/96 CE –
B1999/102 CE B rif. 98/69 CE B2001/1
CE rif. 98/69 CE B2001/1 CE B rif.
98/69 CE B2001/27 CE – B2001/100 CE
– B2002/80 CE – B2003/76 CE – B |
-
La classe
ambientale desunta dalla data di prima
immatricolazione: deroghe
I periodi indicati nella tabella sopra
hanno valore indicativo, nel senso che
la prima immatricolazione nel periodo in
parola fornisce un indizio di
appartenenza alla classe ambientale
indicata in questa colonna. Si sono
tuttavia verificate negli anni varie
deroghe ed eccezioni, per cui è sempre
consigliabile controllare gli estremi
della direttiva antinquinamento
risultante dalla carta di circolazione,
che è l’unica che fa fede ai fini in
parola. In mancanza di una tale
indicazione, occorre far riferimento
alle caratteristiche riportate nella
scheda tecnica prodotta in sede di
omologazione, scheda depositata presso
gli uffici della Motorizzazione. Nel
corso degli anni è accaduto, a esempio,
che la casa costruttrice abbia deciso di
allinearsi a una futura direttiva (o,
meglio, a quella destinata a divenire
obbligatoria di lì a qualche anno)
mettendo in commercio modelli conformi a
una classe ambientale non ancora
obbligatoria; ovvero, per converso,
accade normalmente che nel momento in
cui diviene obbligatoria
l’immatricolazione conforme a una classe
ambientale nuova, venga concessa una
proroga per l’immatricolazione con le
regole previgenti (di solito per non più
di un anno), in modo da consentire alla
casa costruttrice di svuotare i
magazzini relativamente ai modelli
appartenenti alla classe ambientale
precedente, rimasti invenduti a fine
periodo (sono i cosiddetti esemplari di
fine serie).
-
Dove guardare sul
documento di circolazione
1. sui "libretti" di circolazione
rilasciati fino al 1978, composti da più
fogli e trascritti interamente a mano,
non va cercata alcuna direttiva
particolare, in quanto è fuori dubbio
l’appartenenza alla classe Euro
zero.
2. per i modelli di "carta di
circolazione" rilasciati su un foglio
unico a sei riquadri (relativi a
immatricolazioni effettuate fino a fine
1999) la scritta <<rispetta la direttiva
…>> va ricercata nella parte bassa del
riquadro superiore destro (pagina 2);
3. per il modello comunitario di carta,
in vigore dal 1999 a tutt’oggi (foglio
di formato A4 piegato in quattro parti),
gli estremi della direttiva sono sempre
riportati in basso a sinistra, nel
riquadro 2, a fianco della campo (V.9);
di norma, inoltre, gli estremi in parola
sono scritti con maggiore dettaglio nel
riquadro 3.
-
Verificare con
precisione gli estremi di direttiva
L’automobilista potrà consultare la
carta di circolazione per conoscere la
classe ambientale del proprio veicolo. A
tale riguardo, tuttavia, si rammenta che
la rispondenza dei dati su di essa
trascritti con gli estremi di direttiva
(riportati in questa tabella) deve
essere puntuale e completa fino
all’ultima lettera, compresi i
riferimenti alla specificazione "punto"
o alla lettera ("A" o "B") di direttiva.
Si tratta, infatti, di dettagli
fondamentali, che contraddistinguono la
fase applicativa della direttiva
rispettata e che spesso è determinante
per l’appartenenza all’una piuttosto che
all’altra classe ambientale. Può
accadere che si ricada, a esempio, nella
classe Euro 3 ovvero nella classe Euro 4
pur rispettando la medesima direttiva.
In tal caso, il distinguo di desume
dalla partizione interna della direttiva
osservata (di solito contraddistinta con
la lettera A ovvero, in alternativa, con
la lettera B). Questa situazione si
verifica in particolare con la classe
Euro 4 dato che le direttive comportanti
la conformità ad essa riportano tutte la
lettera "B" (mentre invece, come si vede
in tabella, la medesima direttiva
seguita dalla lettera "A" identifica la
classe previgente, Euro 3).
-
Non farsi
confondere dalla indicazione di
ulteriori direttive prescritte ad altri
fini
Sulla carta di circolazione
sono indicati gli estremi delle principali
direttive rispettate dal motore presente su
ciascun veicolo. Le direttive
antinquinamento sono pertanto indicate sul
documento di circolazione a fianco di altre
direttive parimenti prescritte dalla
normativa europea, ma ad altri fini (a
esempio, la direttiva rumori, freni,
eccetera). Da ciò discende che
l’automobilista, in aggiunta a una delle
direttive antinquinamento fra quelle
indicate in questa tabella, potrà trovare
annotati gli estremi di direttive ulteriori
e diverse da queste. Tali direttive debbono
essere tutte ignorate ai fini della
individuazione della classe ambientale,
mentre si terrà conto unicamente delle
direttive riportate nella presente tabella
sia quando siano indicate da sole, sia se
indicate a fianco di altra direttiva non
contemplata dalla tabella. A esempio,
<<rispetta le direttive 96/20 CE – 96/69
CE>> sta a significare che la vettura è
classificabile Euro 2, in quanto ciò che
rileva è solamente la direttiva 96/69 CE,
che segna l’appartenenza a tale classe
(mentre è ininfluente il richiamo della
direttiva 96/20 CE, che disciplina requisiti
diversi da quelli relativi alle regole
antinquinamento).
(a) Fase cosiddetta pre-Euro, che la Finanziaria 2007 individua
per la prima volta con la locuzione "Euro
zero", concernente i veicoli non catalizzati
a benzina, nonché i veicoli "non ecodiesel";
(b) requisito obbligatorio per prime immatricolazioni successive
al 31 dicembre 1992
(c )requisito obbligatorio per prime immatricolazioni successive
al 1 gennaio 1997
(d) requisito obbligatorio per prime immatricolazioni successive
al 1 gennaio 2001; per veicoli aventi massa
massima superiore a 2,5 tonnellate l’obbligo
in parola slitta di un anno e decorre dal 1
gennaio 2002 (per tali veicoli, pertanto,
slitta altresì di un anno – fino al 2006-07
- la data indicativa di immatricolazione con
la classe Euro 3).
(e) requisito obbligatorio per prime immatricolazioni successive
al 1 gennaio 2006; analogamente a quanto
previsto nel punto precedente, per veicoli
aventi massa massima oltre 2,5 tonnellate
l’obbligo in parola slitta di un anno e
decorre dal 1 gennaio 2007 (per tali
veicoli, pertanto, slitta altresì di un anno
– a partire dal 2006-07 - la data indicativa
di immatricolazione con la classe Euro 4).
(f) non viene riportata la classe ambientale Euro 5, in quanto
destinata, sulla base dei provvedimenti di
fonte comunitaria attualmente in fase di
perfezionamento, a divenire obbligatoria a
partire dal 2009.
10. La classe ambientale per
i motocicli
La tabella annessa al decreto
legge n. 262/06, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 286/06 prevede
una tariffa differenziata a seconda della
classe ambientale di appartenenza del
motociclo. Inoltre, la classe ambientale di
riferimento è al tempo stesso indispensabile
per l’accesso all’esenzione quinquennale per
l’acquisto di motocicli a impatto ambientale
ridotto (Euro 3), in
sostituzione con altro motociclo di classe
ambientale Euro zero oEuro 1.
Va al riguardo precisato che le regole
previste per le vetture che presiedono alla
individuazione della classe ambientale sono
diverse e non comparabili con quelle
relative ai motocicli: la classe ambientale
Euro 3, a esempio, assume
significato diverso se riferita
alle vetture (riguardo alle quali essa è,
attualmente, la seconda classe in ordine di
severità, essendo la penultima in ordine di
tempo) piuttosto che ai motocicli (per i
quali essa individua la classe più recente e
quindi la più severa). Per questi ultimi, in
particolare, sono state individuate quattro
classi ambientali (da Euro 3 a Euro zero).
L’individuazione della specifica classe di
appartenenza si desume esclusivamente dagli
estremi della direttiva europea rispettata
dal motore. Tuttavia, considerato che nel
corso degli anni le case costruttrici sono
state obbligate a omologare prima, e a
immatricolare poi, veicoli aventi requisiti
antinquinamento conformi ad un’unica classe
ambientale (quella più aggiornata, vigente
al momento dell’immatricolazione) è
possibile individuare di massima, partendo
dall’anno di prima immatricolazione, la
classe cui appartengono i motocicli
immatricolati nelle varie epoche. Questa
informazione ha tuttavia valore indicativo e
non vincolante in quanto nel corso degli
anni sono sempre state consentite
immatricolazioni in deroga, ovvero in linea
con una classe ambientale diversa da quella
al momento obbligatoria: o perché la casa
costruttrice ha potuto sempre decidere di
precorrere i tempi, immettendo in commercio
modelli conformi a direttive antinquinamento
più severe di quelle vigenti (destinate
quindi a diventare obbligatorie negli anni
futuri). Ovvero – ed è ciò che è capitato di
norma - pur nella vigenza di un vincolo di
immatricolazione che prescriveva come
obbligatorio, a esempio, il requisito
ambientale Euro 3, è stata a suo tempo
concessa una deroga per consentire
l’immatricolazione fuori termine (in
proroga) di precedenti modelli rimasti
invenduti a fine periodo (sono i cosiddetti
esemplari di fine serie), modelli pertanto
appartenenti alla una classe ambientale
precedente (nell’esempio, Euro 2).
Tabella 4
MOTOCICLI -LE
DIRETTIVE CHE INDIVIDUANO LA CLASSE
AMBIENTALE
(*) O anche estremi di
direttiva diversi da quelli indicati nelle
colonne a fianco.
-
Dove guardare sul
documento di circolazione
1. sui "libretti" di circolazione
rilasciati fino al 1978, composti da più
fogli e trascritti interamente a mano,
non va cercata alcuna direttiva
particolare, in quanto è fuori dubbio
l’appartenenza alla classe Euro
zero.
2. Per i modelli di "carta di
circolazione" rilasciati su un foglio
unico a sei riquadri (relativi a
immatricolazioni effettuate fino a fine
1999) la scritta <<rispetta la direttiva
…>> va ricercata nella parte bassa del
riquadro superiore destro (pagina 2);
3. per il modello comunitario di carta,
in vigore dal 1999 a tutt’oggi (foglio
di formato A4 piegato in quattro parti),
gli estremi della direttiva sono sempre
riportati in basso a sinistra, nel
riquadro 2, a fianco della campo (V.9);
di norma, inoltre, gli estremi in parola
sono scritti con maggiore dettaglio nel
riquadro 3.
-
Verificare con
precisione gli estremi di direttiva
Il contribuente potrà consultare la
carta di circolazione per conoscere la
classe ambientale del proprio veicolo. A
tale riguardo, tuttavia, si rammenta che
la rispondenza dei dati su di essa
trascritti con gli estremi di direttiva
(riportati in questa tabella) deve
essere puntuale e completa fino
all’ultima lettera, compresi le
specificazione con le parole "rif."
"cap." o "fase", nonché alla lettera
("A" o "B") di direttiva. Si tratta,
infatti, di dettagli fondamentali, che
contraddistinguono la fase applicativa
della direttiva rispettata che spesso è
determinante per l’appartenenza all’una
piuttosto che all’altra classe
ambientale.
-
Non farsi
confondere dalla indicazione di
ulteriori direttive prescritte ad altri
fini
Sulla carta di circolazione sono
indicati gli estremi delle principali
direttive rispettate dal motore presente
su ciascun veicolo. Le direttive
antinquinamento sono pertanto indicate
sul documento di circolazione a fianco
di altre direttive parimenti prescritte
dalla normativa europea, ma ad altri
fini (a esempio, la direttiva rumori,
freni, eccetera).
(a) Fase cosiddetta pre-Euro, che la
Finanziaria 2007 individua per la prima
volta con la locuzione "Euro zero"
(b) requisito obbligatorio per omologazioni successive al 17
giungo 1999, e immatricolazioni effettuate a
decorrere dal 17 febbraio 2003, eccetto i
fine serie
(c) requisito obbligatorio per prime immatricolazioni successive
al 1° luglio 2004, eccetto i fine serie
(d) requisito obbligatorio per prime immatricolazioni successive
al 1° gennaio 2007, eccetto i fine serie
11. Agevolazioni future su
base regionale per veicoli alimentati a
metano e gpl
Ferma restando la piena
validità delle eventuali agevolazioni in
corso su base regionale, per effetto della
legge n. 286/06 le Regioni hanno facoltà di
istituire, per veicoli a gpl o metano, due
forme ulteriori di esenzione, su base
quinquennale. L’esenzione in entrambi i casi
può essere riferita sia alle autovetture,
sia agli autocarri leggeri. Più
precisamente, il richiamo di cui innanzi
agli autocarri leggeri deve considerarsi
riferito ai "veicoli adibiti al trasporto
merci aventi massa massima fino a 3,5
tonnellate" (cosiddetta categoria
internazionale "N1", come definita
dall’articolo 47, lettera c del vigente
codice della strada). Mentre, invece, per il
caso delle autovetture, il riferimento è ai
"veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al
sedile del conducente" (categoria
internazionale "M1", come definita
dall’articolo 47, lettera b del codice della
strada). La Regione Toscana è stata l’unica
ad avvalersi fino ad oggi di questa
normativa di favore, con effetto dal periodo
d’imposta 2009 a seguito della legge
Regionale 3 novembre 2008, n. 58 (cfr.
supra, paragrafo 1.2).
11.1 Veicoli nuovi di
fabbrica con doppia alimentazione
La prima delle due forme di esenzione
suscettibile di futura approvazione mediante
legge regionale concerne i veicoli della
tipologia anzidetta immatricolati per la
prima volta dopo il 3 ottobre 2006 (data di
entrata in vigore del decreto legge n.
262/06) che siano muniti all’origine di
doppia alimentazione: benzina + gpl o anche
benzina + gas metano. L’esenzione è
consentita a partire dal primo periodo fisso
decorrente dal mese di immatricolazione e
per ulteriori cinque annualità successive al
primo periodo fisso (di norma, pertanto, per
le autovetture con potenza superiore a 35
kW, l’esenzione, va da un minimo di 5 anni e
9 mesi a un massimo di sei annualità
intere). Restano in ogni caso confermate
tutte le agevolazioni relative a veicoli a
Gpl o a gas metano, muniti di doppia
alimentazione, già previste dalla precedente
legislazione regionale ovvero dalla
legislazione statale (compresa, in
particolare, la riduzione a un quarto del
bollo auto relativo ad autovetture omologate
per la circolazione esclusivamente mediante
l'alimentazione del motore con gas di
petrolio liquefatto o con gas metano, di cui
all’articolo 17, comma 5, lettera a) della
legge n. 449 del 1997).
11.2 Installazione di
impianti a Gpl e gas metano su veicoli
circolanti (autovetture eautocarri leggeri)
Sempre con riferimento a entrambe le
tipologie di veicolo di cui al punto
precedente (autovetture e autocarri leggeri,
come dianzi definiti) le Regioni avranno in
futuro la possibilità di stabilire una
esenzione quinquennale dal bollo auto
applicabile con riguardo ai veicoli in
circolazione alla data di entrata in vigore
del decreto legge n. 262/06, che siano
conformi alla direttiva 94/12/CE del 23
marzo 1994, sui quali venga installato un
sistema di alimentazione a Gpl o a gas
metano, che abbia ottenuto il collaudo in
data successiva alla data di entrata in
vigore del decreto legge n. 262/06.
L’esenzione su base regionale è consentita
per cinque annualità a partire dal periodo
fisso in corso al momento del collaudo, se
il veicolo trovasi in regime di interruzione
del pagamento ai sensi di legge; mentre
decorre dal periodo fisso successivo a
quello in corso, qualora per tale periodo vi
sia già copertura in corso sulla base di un
precedente pagamento.
12. Il pagamento
periodico e il rinnovo alla scadenza Il pagamento del bollo auto segue regole diverse a seconda
che si tratti di primo pagamento ovvero di
rinnovo (versamento, cioè, collegato a un
pagamento precedente). Poiché al rinnovo
sono interessati un numero elevatissimo di
contribuenti (nell’ordine di alcune decine
di milioni), il sistema dei pagamenti è
storicamente congegnato in modo da evitare
code e affollamenti. E’ per tale ragione che
tutte le scadenze sono scaglionate nel corso
dell’anno e le fasce di contribuenti
distribuite nei diversi mesi dell’anno in
ragione sia del tipo di veicolo posseduto
sia della data di immatricolazione (per
quanto attualmente, in realtà, cominciano a
diffondersi modalità di pagamento on line
capaci di evitare alla radice tale
problematica). Si spiega così il perché, in
sede di prima immatricolazione, vi sono
regole predeterminate di incanalamento delle
future scadenze di rinnovo entro binari
predefiniti che variano appunto in base alla
tipologia del veicolo (queste regole sono
state derogate nelle regioni Piemonte e
Lombardia). Dal punto di vista del
contribuente, tuttavia, non ci sono
difficoltà di sorta nel momento del rinnovo.
Basta semplicemente collegarsi alla scadenza
dell'ultimo bollo pagato ed evitare l’errore
di versare il dovuto in anticipo o in
ritardo rispetto alla scadenza naturale. Il
rinnovo di pagamento va infatti effettuato
entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza del bollo precedente.
Questa è una regola che (salvo casi di
proroga espressa) vale sempre e per
qualsiasi tipo di veicolo (autovetture,
motocicli, autocarri, eccetera). Ad esempio,
il bollo scaduto a luglio, va rinnovato
entro agosto, quello scaduto ad agosto va
rinnovato entro settembre. Quando l'ultimo
giorno del mese cade di sabato o di giorno
festivo, il termine è prorogato di diritto
al primo giorno lavorativo successivo.
Attenzione: relativamente
ai motocicli la scadenza
naturale per il rinnovo del bollo può solo
essere o nel mese di febbraio, o ad agosto
di ogni anno. Ciò dipende dalla scadenza
dell'ultimo bollo pagato in precedenza.
E' sbagliato, quindi,
pagare il rinnovo in mesi
dell'anno diversi, come a esempio
nel corso del mese di gennaio.
Entro tale mese scade invece il termine per
le vetture con ultimo bollo pagato fino a
dicembre dell’anno prima, nonché il termine
di versamento per tutte le tasse fisse:
ciclomotori, minicar, roulottes, targhe di
prova, eccetera. Nell’apposita tabella 5 è
riportato un prospetto aggiornato delle
scadenze più diffuse di pagamento, relative
a qualunque tipologia di veicolo.
Tabella 5
LE PRINCIPALI
SCADENZE PER IL RINNOVO
|
SCADENZA |
TERMINE DI PAGAMENTO
(senza
sanzioni) |
|
DIC 2008 |
2 febbraio 2009 |
|
GEN 2009 |
2 marzo 2009 |
|
APR 2009 |
1 giugno 2009 |
|
AGO 2009 |
30 settembre 2009 |
|
SET 2009 |
2 novembre 2009 |
|
DIC 2009 |
1 febbraio 2010 |
|
GEN 2010 |
1 marzo 2010 |
13. Il primo bollo per l'auto
nuova
13.1 Entro quale
termine.
Il primo bollo deve essere pagato entro il
mese solare di immatricolazione. Se però
questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni
del mese, per pagare c’è tempo fino
all’ultimo giorno del mese successivo. Se
l’ultimo giorno del mese cade il giorno
festivo o di sabato, la scadenza è spostata
al primo giorno feriale successivo. Queste
regole sono valide su tutto il territorio
nazionale. A partire dai veicoli
immatricolati dal 1° gennaio 2004, tuttavia,
in Lombardia e in Piemonte valgono regole
diverse: il termine per effettuare il primo
pagamento è stabilito in ogni caso fino
all’ultimo giorno del mese successivo a
quello di immatricolazione (e quindi anche
per i veicoli immatricolati nei primi giorni
del mese). Inoltre, il residente in una di
queste Regioni, è obbligato a pagare sempre
per 12 mesi, anche all’atto
dell’immatricolazione, a differenza di
quanto previsto nelle altre Regioni. La data
di immatricolazione si rileva dalla carta di
circolazione o, in mancanza, dal foglio di
via rilasciato dagli uffici della
Motorizzazione civile.
13.2 Per quanti mesi
La corretta effettuazione del primo bollo è
fondamentale al fine di incardinare con
regolarità la posizione tributaria del
contribuente e assicurare un ordinato
svolgersi dei pagamenti anche per gli anni a
venire. La prima regola, al riguardo, è che
l’importo dovuto per il mese di
immatricolazione non è frazionabile in base
ai giorni. Esso va sempre pagato per intero,
anche nel caso limite dell’immatricolazione
avvenuta nell’ultimo giorno. Inoltre, esso
non può essere eseguito indicando una
scadenza qualsiasi, ma va effettuato fino a
un mese di scadenza predefinito per legge in
base a tre elementi: categoria, potenza e
data di immatricolazione del veicolo. Ciò al
fine di incanalare correttamente il veicolo
all'interno di un percorso di scadenze,
pensato (in un’altra epoca, per la verità)
al fine di evitare la concentrazione di
appuntamenti allo sportello e il rischio
conseguenziale di code e ingorghi. Consulta
la tabella 6 per visualizzare le regole in
dettaglio.
I dati necessari per il calcolo del primo
bollo sono tutti presenti sulla carta di
circolazione. Per le auto immatricolate a
cavallo tra fine 2008 e i primi mesi del
2009, le scadenze sono consultabili
nell’apposita tabella 7.
13.3 Le deroghe in
alcune Regioni
Regole diverse valgono per tutti i veicoli
immatricolati dal 1° gennaio 2004
appartenenti a soggetti residenti in
Lombardia e in Piemonte. In
questo caso il primo pagamento deve coprire
sempre 12 mesi e decorre dal mese di
immatricolazione. A esempio, per il veicolo
immatricolato ad aprile 2007 il primo bollo
va pagato entro il 31 maggio per i dodici
mesi che vanno da aprile 2007 a marzo 2008
(in modo che i successivi rinnovi siano
effettuati nel corso del mese di aprile).
Tale regola vale indipendentemente dalla
potenza del veicolo.
13.4 Quanto si paga.
In sede di primo versamento, se si è tenuti
a pagare esattamente per 12 mensilità, va
presa a riferimento la tariffa utilizzata
per i rinnovi su base annua (tariffa che
reca importi ridotti del 3 per cento). Nel
caso in cui si effettua invece un pagamento
frazionato, vale a dire per un numero di
mesi inferiore a 12, l’importo da versare
deve essere calcolato partendo dalla cifra
di tariffa su base annua che reca importi
leggermente al di sopra di quelli
comunemente noti e utilizzati per il
rinnovo, privi della riduzione del 3 per
cento.
PRIMO PAGAMENTO - Le
scadenze da indicare
(eccetto Lombardia e Piemonte)
|
Tipologia di veicolo |
Pagamento da
effettuarsi |
|
autovetture
|
di fascia alta, da 36
kW in poi (o da 48 CV) |
fino alla scadenza di
aprile, agosto o dicembre versando
nel contempo fra un minimo di 9 e un
massimo di 12 mesi |
|
di fascia bassa, fino
a 35 kW (o 47 CV) |
fino alla scadenza di
gennaio o luglio versando nel
contempo fra un minimo di 7 e un
massimo di 12 mesi |
|
motoveicoli |
|
autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente"
|
di fascia alta, da 36
kW in poi (o da 48 CV), per le quali
è consentito il pagamento in forma
quadrimestrale |
fino alla scadenza di
aprile, agosto o dicembre
immediatamente successiva
all’immatricolazione. A tale primo
periodo possono aggiungersi uno o
due ulteriori periodi
quadrimestrali. E' comunque
sbagliato pagare per un solo mese. |
|
di fascia bassa, fino
a 35 kW (o 47 CV), per le quali è
consentito il pagamento in forma
semestrale |
fino alla scadenza di
gennaio o luglio immediatamente
successiva all’immatricolazione. A
tale primo periodo può aggiungersi
un periodo semestrale. E' comunque
sbagliato pagare per un solo mese. |
|
automezzi
pesanti (di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12
tonnellate), autocarri, rimorchi
tassati in base alla portata,
autobus, autocaravan e altri
autoveicoli speciali per i quali è
consentito il pagamento in forma
quadrimestrale |
fino alla scadenza di
gennaio, maggio o settembre
immediatamente successiva
all’immatricolazione. A tale primo
periodo possono aggiungersi uno o
due ulteriori periodi
quadrimestrali. E' comunque
sbagliato pagare per un solo mese. |
|
roulottes e
altri veicoli soggetti a tassa fissa
annua
|
fino alla scadenza
versando l'intero importo fisso
annuo per la frazione di anno che va
dalla data di immatricolazione fino
al 31 dicembre successivo |
Tabella 7
PRIMO PAGAMENTO - LE SCADENZE «A
CAVALLO» TRA 2008 E 2009
(eccetto Lombardia e
Piemonte)
|
DATA DI
IMMATRICOLAZIONE |
AUTO FINO A 35 KW |
AUTO OLTRE 35 KW |
TERMINE PER IL
PAGAMENTO |
|
(tra parentesi è
il numero di mensilità da pagare) |
|
1-21 dicembre 2008 |
LUGLIO 2009 (8) |
AGOSTO 2009 (9) |
31 dicembre 2008 |
|
22-31 dicembre 2008 |
2 febbraio 2009 |
|
1-21 gennaio 2009 |
LUGLIO 2009 (7) |
DICEMBRE 2009 (12) |
2 febbraio 2009 |
|
22-31 gennaio 2009 |
2 marzo 2009 |
|
1-18 febbraio 2009 |
GENNAIO 2010 (12) |
DICEMBRE 2009 (11) |
2 marzo 2009 |
|
19-28 febbraio 2009 |
31 marzo 2009 |
14. Il bollo dopo l’acquisto
dell’usato
14.1 Acquisto diretto
da altro automobilista
Per l'auto acquistata usata da un privato
(cioè direttamente da altro automobilista e
non da un rivenditore autorizzato) occorre
distinguere il caso in cui l'auto acquistata
sia coperta da bollo in corso di validità,
dal caso in cui essa ne sia sprovvista. Nel
primo caso l'acquirente deve sempre
collegarsi alla scadenza del precedente
bollo, dovendo pagare il rinnovo secondo le
normali regole (cioè, entro il mese
successivo a detta scadenza). Nell'acquisto
di veicolo con bollo scaduto in precedenza,
e quindi in posizione di irregolarità
rispetto ai termini di pagamento, l'obbligo
di pagamento è posto a carico della persona
che risulta intestataria al Pra, di norma
nell'ultimo giorno utile di pagamento del
rinnovo (l'ultimo giorno del primo mese non
coperto da pagamento). Sempre che entro tale
data non sia intervenuto un atto di
trasferimento. Il che vuol dire che se
l'acquirente è in tempo per pagare nei
termini, egli non ha che da pagare il
rinnovo collegandosi alla scadenza
precedente. Se invece l'acquisto di un'auto
senza bollo è fatta successivamente, le
conseguenze del mancato pagamento non
potranno che ricadere sul venditore, in
quanto intestatario alla scadenza del
termine utile per il pagamento. Per esempio,
se il bollo è scaduto a dicembre 2008 (e
quindi va rinnovato entro gennaio 2009) e
l’atto di vendita viene autenticato nel
maggio 2009, l’acquirente dovrà per parte
sua preoccuparsi di rinnovare il bollo nel
gennaio 2010 per il periodo d’imposta che va
dal gennaio al dicembre 2010. L'acquirente,
peraltro, ha comunque l'onere di collegarsi
alla periodicità della precedente scadenza,
nel senso che se, a esempio, l'ultimo bollo
pagato scade ad agosto 2009, egli dovrà
aspettare settembre 2009 per poter pagare
per la prima volta il bollo, sempre con
scadenza agosto (mentre sarebbe sbagliato,
in questo caso, pagare per il periodo da
gennaio a dicembre 2009).
14.2 Acquisto da un
rivenditore
Per l'auto acquistata usata presso un
rivenditore autorizzato le regole sono le
stesse viste in precedenza, quando l'auto è
coperta da bollo in corso di validità.
Occorre, cioè, semplicemente collegarsi a
questa scadenza e quindi pagare entro il
mese successivo. Quando, invece, sia stato
precedentemente attivato il regime di
interruzione dell'obbligo di pagamento si
applicano le regole previste per il primo
pagamento per veicoli nuovi (ma si dovrà
tener conto anche dei distinguo su base
regionale della normativa, applicando in
particolare le diverse disposizioni che
regolano i termini di versamento del primo
bollo nelle regioni Lombardia e Piemonte).
Il meccanismo, in questi casi, ruota tutto
intorno alla "data della rivendita"
dell'auto e a tal fine fa fede la data di
autentica dell'atto di vendita, atto che
nella prassi viene normalmente sottoscritto
dallo stesso rivenditore. A parte il caso
delle due Regioni anzidette, il primo
pagamento deve essere eseguito entro lo
stesso mese della rivendita (cioè entro lo
stesso mese dell'atto di vendita). Se però
l'atto è stato sottoscritto negli ultimi
dieci giorni del mese, il pagamento si
effettua entro il mese solare successivo,
sempre conteggiando, come per i veicoli
nuovi, il mese intero della rivendita. Per
quanto riguarda la scadenza da indicare nel
primo pagamento e il numero di mesi per cui
pagare a seconda del tipo di veicolo, si
applicano le stesse regole dettagliatamente
illustrate per il primo bollo per il veicolo
nuovo (vedasi il paragrafo precedente) il
primo bollo per l’auto nuova). Qualora
invece il veicolo non sia stato inserito da
parte del rivenditore nell’elenco degli
esemplari soggetti a interruzione
dell’obbligo di pagamento, si applicano le
stesse regole in vigore per il caso acquisto
diretto da altro automobilista di un veicolo
con bollo scaduto. Ciò, nel senso che la
responsabilità del mancato rinnovo ricadrà,
a seconda dei casi, sul precedente
proprietario o sul rivenditore, facendo
fede, a tal fine, il nominativo che
risulterà come intestatario nel Pra alla
data di scadenza del termine utile per il
pagamento.
15. Le nuove sanzioni ridotte
per chi paga in ritardo, ma non oltre un
anno dalla scadenza
Se si paga in ritardo, oltre
alla tassa si è soggetti anche al pagamento
di sanzioni, che aumentano in proporzione al
ritardo con cui il pagamento viene fatto. La
tabella 8 qui sotto indica l’entità graduata
le sanzioni ridotte. Ai fini dell’efficacia
del ravvedimento, oltre al pagamento della
tassa e della sanzione, devono essere
contestualmente versati gli interessi sulla
tassa non pagata, calcolati su base
giornaliera, a decorrere dal giorno
successivo alla data di scadenza del
pagamento omesso e fino a quello
dell'effettivo versamento. Per ogni giorno
di ritardo, entro il primo anno, gli
interessi sono pari al 2,5% su base annua.
Per poter beneficiare delle sanzioni
ridotte, il contribuente deve provvedere al
versamento contestuale della tassa, della
sanzione e degli interessi. Per i pagamenti
effettuati oltre l'anno la sanzione è
applicabile d'ufficio ed è pari al 30% della
Tassa, oltre gli interessi moratori
calcolati nella misura di legge per ogni
semestre compiuto.
Tabella 8
SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN
RITARDO
(nuove
misure ai sensi del DL n. 185/2008)
|
PAGAMENTO EFFETTUATO
|
SANZIONE (in % della
tassa) |
|
entro 30 giorni dalla
scadenza |
2,5 |
|
dopo i 30 giorni ma
non oltre anno |
3 |
Chi paga in ritardo può
ottenere, direttamente tramite
l'applicazione inserita nel nostro sito, il
calcolo della sanzione e degli interessi da
pagare.
16. La tassa di circolazione
per ciclomotori e minicar
La tassa automobilistica per
ciclomotori, scooter, piccole moto in genere
fino a 50 centimetri cubici, nonché per i
quadricicli leggeri è considerata una tassa
di circolazione; per cui essa va pagata (da
parte della persona che lo mette in
circolazione, anche se diversa la
proprietario) solo se il veicolo viene
utilizzato su strade pubbliche. Il
versamento deve essere effettuato entro il 2
febbraio 2009 (poiché l’ultimo giorno del
mese cade di sabato) e può eseguirsi presso
gli uffici postali, a mezzo apposito
bollettino, ovvero anche presso le
delegazioni Aci, gli studi di consulenza
automobilistica abilitati allo sportello
telematico (Sta) e le rivendite di tabacchi
abilitate. In sede di versamento va indicato
il numero di telaio del veicolo. Il
pagamento può essere effettuato (senza
applicazione di sanzioni) anche dopo il 2
febbraio 2009, purché prima della messa in
circolazione del ciclomotore. In qualsiasi
momento sia effettuato, inoltre, il
pagamento ha validità per l'anno solare in
corso (fino al 31 dicembre 2009). Resta
fermo l'obbligo di esibire il contrassegno
di pagamento su richiesta degli organi
preposti al controllo su strada, mentre non
sussiste alcun obbligo di conservazione per
gli anni successivi. Per i ciclomotori che
nel corso dell'intero anno solare rimangono
completamente inutilizzati, cioè senza mai
circolare su strade e luoghi pubblici, non
si è tenuti al pagamento della tassa. Le
infrazioni di pagamento sono rilevate su
strada dagli organi di controllo e
comportano l'irrogazione di una sanzione.
Gli importi stabiliti a titolo di tassa di
circolazione dei ciclomotori sono indicati
nell’apposita tabella
16.1 I minicar
I quadricicli leggeri sono
quelle microvetture non targate aventi
velocità massima non superiore a 45 km/h,
cilindrata non superiore a 50 cc e massa a
vuoto inferiore a 350 kg, nonché potenza
massima non più elevata di 4 kW.
Tecnicamente essi sono equiparati ai
ciclomotori e questo vale anche ai fini del
bollo. Per cui a questi veicoli si applicano
le stesse regole illustrate sopra per i
ciclomotori. Gli importi di tariffa vigenti
sono indicati nell’apposita tabella 9.
Attenzione. La tariffa in
parola si applica esclusivamente ai
quadricicli che possono essere definiti
"leggeri". Per gli altri quadricicli (quelli
che superano almeno uno dei requisiti
necessari per far parte della categoria
ciclomotori e che pertanto sono da
classificare come motocicli), si applicano i
normali importi stabiliti per la categoria
motociclo.
Tabella 9.
CICLOMOTORI E MINICAR - GLI IMPORTI
IN VIGORE DAL 2007 (in €)
|
Basilicata, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia,
prov. aut. Trento(*), Umbria, Val
d’Aosta |
Calabria Campania
Veneto |
AbruzzoLiguria
Toscana |
Lombardia |
Marche |
Molise |
Piemonte |
|
Ciclomotori |
19,11 |
21,02 |
22,00 |
20,63 |
20,45 |
20,00 |
|
Quadricicli
leggeri |
a benzina |
50,00 |
55,00 |
50,00 |
50,00 |
|
a gasolio |
50,00 + 1,00 a kW |
|
(*) Per la provincia
autonoma di Trento l’importo è
arrotondato a
19,00
|
17. L’esenzione automatica
per auto e moto costruite da almeno 30 anni
Sono esenti dalla tassa
automobilistica i veicoli (autovetture,
motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno
trent’anni. Non è necessario il possesso di
requisiti ulteriori (per la Lombardia,
tuttavia, si veda il paragrafo successivo).
Il beneficio, inoltre, spetta in via
automatica, senza che sia necessario
presentare alcuna domanda. Per verificare se
si ha diritto al beneficio, fa fede la data
di immatricolazione risultante dal
"libretto" di circolazione. Se però il
contribuente è in possesso di documentazione
idonea che attesti una data di costruzione
anteriore a quella di immatricolazione, ai
fini dell'esenzione fa fede la data di
costruzione. Inoltre, se tali veicoli sono
messi in circolazione su strade pubbliche,
essi sono tenuti comunque al pagamento, ma
limitatamente a una tassa forfetaria in
misura fissa dovuta a titolo di tassa di
circolazione. L’importo è sempre lo stesso
indipendentemente dalla potenza del motore.
Il pagamento può effettuarsi, senza
sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno,
purché anteriormente alla messa in
circolazione del veicolo su strade
pubbliche. L’esenzione in parola non opera
per i veicoli "ad uso professionale". Sono
da considerare tali, ad esempio, quelli
adibiti al servizio pubblico da piazza, a
noleggio da rimessa o a scuola guida.
Consulta la tabella 10 con gli importi in
vigore per le auto e moto storiche con più
di 20 e di 30 anni.
18. L’esenzione per auto e
moto di interesse storico aventi più di 20
anni
Analogamente a quanto
previsto dal paragrafo precedente, spetta
un’esenzione permanente dalla tassa nei
riguardi di autoveicoli e motoveicoli che
abbiano compiuto vent’anni e che abbiano i
requisiti per essere considerati di
particolare interesse storico e
collezionistico. Si considerano tali i
veicoli costruiti specificamente per le
competizioni, quelli costruiti a scopo di
ricerca tecnica o estetica, anche in vista
di partecipazione ad esposizioni o mostre,
ed infine i veicoli che rivestono un
particolare interesse storico o
collezionistico in ragione del loro rilievo
industriale, sportivo, estetico o di
costume. A differenza dei veicoli di cui al
paragrafo precedente, tuttavia, l’esenzione
in questo caso non spetta automaticamente,
ma solo se vi è stata, da parte
dell’apposito Ente associativo riconosciuto
dalla legge (ASI - Automotoclub Storico
Italiano), la preventiva determinazione che
individui quali sono i veicoli di
particolare interesse storico e
collezionistico. I motoveicoli possono
essere individuati anche dalla Federazione
Motociclistica Italiana (FMI). Se i veicoli
in questione, durante il periodo di
esenzione a seguito della avvenuta
iscrizione nel registro storico, sono
immessi in circolazione su strade pubbliche,
vi è obbligo di pagamento di una tassa
forfetaria dovuta in misura fissa
(indipendentemente dalla potenza del motore)
a titolo di tassa di circolazione
(analogamente a quanto previsto nel
paragrafo precedente, per i veicoli con
oltre 30 anni). Il pagamento può
effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi
mese dell’anno, purché anteriormente alla
messa in circolazione del veicolo su strade
pubbliche. In Lombardia, in particolare, la
riduzione è subordinata all’osservanza di
particolari condizioni (i veicoli debbono
essere in regola con la normativa in materia
di emissioni dei gas di scarico, ai sensi
dell’articolo 48 legge regionale n. 10 del
14 luglio 2003) e valgono, altresì, regole
speciali per la scadenza di pagamento.
Attenzione. Per la
disciplina di dettaglio relativa alla
tassazione delle auto e delle moto storiche,
ferma restando la validità in linea generale
di quanto riportato in questa guida, si
consiglia tuttavia di contattare gli uffici
regionali della Regione di appartenenza,
poiché alcune Regioni potrebbero aver
seguito, all’interno del proprio ambito
territoriale, regole difformi.
Tabella 10
AUTO E MOTO STORICHE (con più
di 20 e di 30 anni) - tassa fissa annua
in €
(in vigore dal 2007)
|
Classe ambientale
|
kW |
Basilicata, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Lazio, Sardegna, Sicilia, prov. aut.
Trento, Umbria, Val d’Aosta |
Abruzzo Calabria
Campania Liguria Veneto |
Marche |
Molise |
Puglia Piemonte |
Lombardia |
Toscana |
|
moto
veicoli |
oltre 20 anni |
10,33 |
11,36 |
11,15 |
11,05 |
20,00 |
20,00 |
25,00 |
|
oltre30 anni |
11,36 |
|
auto
veicoli |
oltre 20 anni |
25,82 |
28,40 |
27,88 |
27,63 |
30,00 |
30,00 |
60,00 |
|
oltre 30 anni |
28,40 |
19. Gli autocarri e la massa
rimorchiabile
La tassazione degli autocarri
ha due regimi, che si applicano a seconda
della massa complessiva del veicolo:
-
gli autocarri di massa
complessiva inferiore a 12 tonnellate
sono tassati in base alla portata;
-
gli autocarri con massa
complessiva uguale o superiore a 12
tonnellate sono tassati in base a una
combinazione di diversi parametri (massa
complessiva, numero degli assi e tipo di
sospensione dell’asse motore); tuttavia
se essi risultano muniti di sospensione
pneumatica (o riconosciuta ad essa
equivalente) annotata sulla carta di
circolazione, la tassa è ridotta del 20
per cento.
Fra le agevolazioni in vigore
a favore degli autocarri si ricorda la
riduzione del 50% sulla portata prevista per
gli autocarri per trasporto di latte, carni
macellate fresche, immondizie e spazzature,
generi di monopolio, nonché per i carribotte
per la vuotatura di pozzi neri. La riduzione
in parola non si applica agli autoveicoli
con peso complessivo pari o superiore a 12
tonnellate. Alla ordinaria tariffa di tassa
calcolata in base alla portata, inoltre, va
aggiunta una tassa commisurata alla massa
rimorchiabile del veicolo, qualora esso sia
idoneo al traino. Questa tassa è in vigore
dal 2001 in sostituzione di quella sui
rimorchi, che è stata abolita. I rimorchi,
quindi, non sono più soggetti al bollo auto.
Gli autoveicoli per trasporto di cose,
pertanto, oltre al pagamento della tassa
automobilistica in base alla portata, sono
soggetti ad una tassa integrativa, da
corrispondersi entro i medesimi termini e
con le stesse modalità, sulla base della
massa rimorchiabile, rilevabile dal
documento di circolazione. Sono tuttavia
esenti gli autoveicoli sui quali, dalla
carta di circolazione risulti annotata la
scritta "sospensione al traino", ovvero
risulta che essi trainano esclusivamente
carrelli per il trasporto di carri
ferroviari. I versamenti per i quali con la
normale tariffa non viene raggiunto il
minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno
essere effettuati nella misura minima
stabilita dalla direttiva stessa. Da
rilevare, inoltre, che in Puglia, Lombardia
e Piemonte è stata rimodulata la griglia
tariffaria con nuovi importi decorrenti dal
1° gennaio 2004 e con la previsione di una
fascia esente fino a 6 tonnellate di massa
rimorchiabile. L'Umbria (dal 2003) e la
Toscana (dal 2004) hanno invece previsto
solo tale ultima esenzione.
20. Le targhe di prova e le
tariffe per i rimorchi speciali
Le targhe di prova pagano un
tipo di tariffa con il metodo della tassa
fissa annua. Una volta pagata, la tassa ha
validità fino al 31 dicembre successivo.
L'importo della tassa fissa annua (che, in
assenza di proroghe particolari, va pagata
entro il 31 gennaio di ogni anno) cambia in
base alla classe del veicolo e al gruppo
regionale di appartenenza. Le targhe
destinate a non essere adoperate debbono
essere restituite agli uffici della
Motorizzazione non oltre il 31 dicembre
dell’anno già coperto da pagamento. In caso
contrario scatta l’obbligo di rinnovo. Ciò
discende dal fatto che dal 1996 questa tassa
è stata trasformata in tassa di possesso
presunto, per cui l’obbligo di pagamento
sussiste indipendentemente dall’utilizzo
della targa e anche se non è stato richiesto
od ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione
annuale.
21. Le esenzioni per i
diversamente abili
A favore delle persone
diversamente abili sono previste diverse
forme di agevolazione sull’auto. Per quanto
riguarda il bollo auto è stabilita, in
particolare, l’esenzione permanente
dall’obbligo di pagamento. Per fruire
dell'esenzione, il veicolo deve essere
intestato alla stessa persona diversamente
abile, ovvero anche a un soggetto rispetto
al quale quest’ultima è fiscalmente a carico
(ciò si verifica se il disabile ha un
reddito annuo lordo non superiore a €
2.840,51). Ai fini del limite non si tiene
conto dei redditi esenti, come ad esempio le
pensioni sociali, le indennità (comprese
quelle di accompagnamento) gli assegni e le
pensioni, erogati ai non vedenti, ai
sordomuti e agli invalidi civili. Nel caso
in cui venga superato tale limite è
necessario, per poter beneficiare delle
agevolazioni, che i documenti di spesa siano
intestati al disabile (e non al suo
familiare). Non sono inoltre agevolabili i
veicoli intestati a società od enti,
pubblici o privati. Hanno diritto
all’esenzione le persone che si
trovino in una delle seguenti situazioni:
-
con limitazione
permanente della capacità motoria;
-
pluriamputati, o con
grave limitazione della capacità di
deambulazione;
-
con disabilità psichica o
mentale di gravità tale da aver
determinato il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento,
-
sordomuti e non vedenti.
L’esenzione spetta per un
solo veicolo, con facoltà di scelta da parte
dell'interessato che nella domanda di
esenzione deve indicare la relativa targa.
Inoltre è necessario che:
-
il veicolo deve avere una
cilindrata non superiore a 2000
centimetri cubici, se a benzina, e a
2800 centimetri cubici, se a gasolio;
-
nel caso in cui la
persona diversamente abile, destinataria
del beneficio, sia nelle condizioni
indicate nella precedente lettera
a., è prescritto, ai
fini del riconoscimento dell’esenzione,
che il veicolo risulti adattato (nei
comandi di guida, oppure nella struttura
carrozzata) in funzione della ridotta
capacità motoria del disabile. Gli
adattamenti, inoltre, devono risultare
dalla carta di circolazione (e quindi
devono essere stati sottoposti a visita
e prova in una sede del Dipartimento dei
trasporti terrestri). In luogo
dell'adattamento, l'esenzione compete
anche se il veicolo è dotato di cambio
automatico (di serie o opzionale),
purché prescritto dalla Commissione
medica locale.
Qualora la disabilità rientri
in una delle ipotesi sopra indicate alle
lettere da b. a d.,
l'adattamento del veicolo non è prescritto
come condizione necessaria per fruire
dell'esenzione dal bollo auto. I destinatari
del beneficio che hanno presentato domanda
di esenzione nel corso degli anni passati
non sono obbligati a ripresentarla nel 2009,
se perdurano le condizioni di esonero. Si
rammenta, inoltre, che con disposizione
varata con la Finanziaria 2007, è stato
precisato che l’esenzione in parola,
relativa agli autoveicoli utilizzati per la
locomozione dei soggetti con ridotte o
impedite capacità motorie, è concessa a
condizione che gli autoveicoli medesimi
siano utilizzati in via esclusiva o
prevalente a beneficio dei predetti
soggetti.
22. Le riduzioni tariffarie
Riduzioni per veicoli
elettrici e a gas. E’ prevista una riduzione
del 75% sulla tariffa base della tassa
automobilistica per autoveicoli uso
promiscuo e autovetture che abbiano le
seguenti caratteristiche:
-
siano azionati con motore
elettrico (questa riduzione si applica
per gli anni successivi al primo
quinquennio di esenzione totale previsto
dalla normativa originaria che continua
ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio
1998);
-
siano dotati di
dispositivo per la circolazione solo con
gpl, ovvero solo con gas metano: il
dispositivo deve essere conforme alla
direttiva 91/441/CEE e successive
modificazioni, ovvero alla direttiva
91/542/CEE e successive modificazioni.
Per i veicoli elettrici e i
veicoli a gas il Piemonte e la Lombardia
riconoscono l’esenzione totale delle tasse
automobilistiche.
Altri tipi di riduzione:
-
75% per le autovetture
per servizio pubblico da piazza
-
50 % per gli autoveicoli
(di peso complessivo inferiore a 12 t.)
per trasporto latte, carni macellate,
immondizia, generi monopoli, carribotte
per vuotatura pozzi neri
-
50 % per le autovetture a
noleggio di rimessa
-
40 % per le autovetture
scuola guida
-
33,33 % per gli autobus a
noleggio da rimessa
-
33,33 % per gli autobus
per servizio pubblico di linea
23. L’abolizione definitiva
della soprattassa diesel
Il superbollo diesel è stato
definitivamente soppresso con effetto dal 1°
gennaio 2005. La riforma tariffaria più
recente, entrata in vigore il 1° gennaio
2007, ha altresì confermato questa
abolizione. Le vecchie auto a gasolio non
"ecodiesel", tenute alla sovrattassa fino al
2004, dal 2005 in avanti rinnoveranno il
bollo pagando il normale importo su base
annua stabilito per la tariffa a benzina,
senza possibilità di frazionamento su base
quadrimestrale.
24. Il bollo auto dopo la
perdita di possesso o la cancellazione
Il proprietario di un veicolo
non è più tenuto a pagare la tassa
automobilistica a partire dal periodo
d’imposta successivo al momento in cui viene
effettuata l’annotazione al Pra della
perdita di possesso. In mancanza di
annotazione è inevitabile che
l’amministrazione notifichi l’addebito
all’indirizzo del proprietario risultante
dal Pra. E’ tuttavia consentito
all’intestatario che all’epoca non aveva
avuto il possesso del veicolo di produrre un
atto di data certa che dimostri il mancato
possesso del veicolo. In tal caso l’obbligo
di pagamento viene meno per i periodi fissi
successivi a quello risultante dalla data
certa in parola. Viene considerata data
certa, a esempio, quella in cui viene
denunciato il furto di un veicolo. Pertanto,
se la denuncia è stata presentata entro il
31 dicembre non si è tenuti al pagamento del
rinnovo relativamente al bollo da pagare
entro gennaio dell’anno dopo. Mentre se la
denuncia in questione presso l'autorità di
pubblica sicurezza viene presentata dopo
l'ultimo giorno del mese coperto da
pagamento, scatta ugualmente l’obbligo di
rinnovo per l'intero periodo fisso. Questa
regola trova una attenuazione per i
residenti in Puglia, Provincia autonoma di
Trento, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e
Piemonte. La disciplina di questa deroga,
tuttavia, cambia da Regione a Regione. Con
la circolare 2/2002, inoltre, la Direzione
centrale normativa e contenzioso
dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, pur non potendo avere di per sé
efficacia retroattiva, è assistita da una
particolare garanzia, data dal fatto che la
veridicità del suo contenuto è
indirettamente assicurata da previsioni di
responsabilità penale per l'ipotesi di
affermazioni false. Se, pertanto,
l'automobilista, oltre a produrre la
dichiarazione sostitutiva, è in grado di
rafforzare le sue attestazioni presentando
almeno uno dei seguenti documenti:
-
dichiarazione di
responsabilità sottoscritta dal soggetto
autorizzato per la rivendita
-
documento attestante la
disdetta o il trasferimento della
posizione assicurativa del veicolo,
si può ritenere che l'insieme
di questa documentazione possa dare alle
dichiarazioni del contribuente un valore
<<sufficiente per indurre l'ufficio ad
escludere il pagamento della tassa a
decorrere dalla data in cui - come risulta
dalla dichiarazione sostitutiva corroborata
dalla documentazione allegata - si è
verificata la perdita di possesso>>.
25. Il ricorso alla
commissione tributaria provinciale
Le controversie in materia di
bollo auto rientrano nella competenza delle
Commissioni tributarie provinciali e sono
disciplinate dal decreto legislativo n. 546
del 1992, e successive modificazioni. Il
ricorso va presentato alla Commissione
tributaria competente entro 60 giorni dalla
data in cui il contribuente ha ricevuto
l'atto contro cui ricorre. Il ricorso,
inoltre, va anzitutto notificato nei termini
all'ufficio che ha emesso l'atto contestato.
Ciò può avvenire mediante:
-
consegna diretta
-
per posta, con plico
raccomandato senza busta e con l'avviso
di ricevimento
-
a mezzo notifica di
ufficiale giudiziario.
Entro 30 giorni dalla
notifica all’ufficio è necessario
costituirsi in giudizio depositando o
trasmettendo alla Commissione tributaria
provinciale copia del ricorso. Il ricorso
potrà essere presentato direttamente dal
contribuente, senza che sia obbligatoria la
difesa tecnica, per controversie riguardanti
tributi in contestazione fino a € 2.582,28.
A tali fini non si tiene conto delle
sanzioni, né degli interessi. Le
controversie insorte fino al 31 dicembre
2001 rimangono incardinate presso il giudice
all’epoca competente.
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Fonte:Agenzia
delle Entrate - Ministero dell'economia e delle finanze
- Per eventuali aggiornamenti o chiarimenti si può
consultare il sito web:
http://www.agenziaentrate.it
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