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Anno XIV num.4
Lug./Ago. 2015

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IL TEMA "AMBIENTE"

di Girolamo Tripodi

 

L'ambiente è stato posto, per la prima volta, all'attenzione politica internazionale in occasione della conferenza dell'ONU sull’Ambiente Umano svoltasi a Stoccolma nel giugno del 1972, dove furono posti in evidenza, sia pur sommessamente, i primi stretti legami tra lo sviluppo economico ed il suo impatto sull'ambiente. La conferenza aveva preso le mosse da una pubblicazione dal titolo “I limiti dello sviluppo”, ove gli autori, avevano dimostrato come lo sfruttamento delle risorse naturali ed il successivo rilascio di scorie e residui nell’ambiente, non poteva continuare ai ritmi fino allora imposti dalle attività umane, pena un degrado inevitabile della qualità della vita per l’intero pianeta terra. Come risultato, l'Assemblea Generale dell'ONU stabilì, nel 1989, di organizzare una conferenza che prevedesse delle strategie urgenti per promuovere lo sviluppo sociale ed economico ed allo stesso tempo preservasse e proteggesse l’ambiente.

Tra i risultati della conferenza ci fu, tra l’altro, l’approvazione di Agenda 21, un piano complessivo per l'azione globale in tutte le aree dello sviluppo sostenibile, che riportava una serie di strategie per prevenire il degrado ambientale e stabilire un modo di vita sostenibile per il pianeta nel ventunesimo secolo.

Nello specifico campo dei rifiuti, già dal 1975 l’allora Comunità economica europea aveva emanato la direttiva 75/442/CEE, che rappresenta il quadro legislativo della politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti. Entrata in vigore nel 1977, è stata poi modificata dalla direttiva 91/156/CEE per tener conto dei principi guida indicati nella strategia comunitaria relativa alla gestione dei rifiuti del 1989. L’ultima normativa generale emanata nell’ambito della regolamentazione dei rifiuti è la direttiva 2008/98/CE che ha aggiornato, abrogandola, la direttiva 2006/12/CE.

L’aggiornamento dopo poco più di due anni alla direttiva 2006/12/CE si è reso necessario per chiarire ulteriormente alcuni nozioni fondamentali come le definizioni di rifiuto, recupero, smaltimento. Per ciò che riguarda la definizione di rifiuto è uno degli argomenti più dibattuti, oggetto anche di molte sentenze della Corte di Giustizia e di altri documenti specifici redatti da altre istituzioni comunitarie.

In questo contesto generale, si è inserita, nel marzo del 1997 la legislazione italiana con il Decreto Legislativo n°22/97.

La sua rilevanza e delle varie sue modifiche ed integrazioni  possono essere valutate sotto due aspetti diversi, uno giuridico ed uno “filosofico”, ma entrambi convergenti a qualificarne la portata innovativa delle disposizioni che esso contiene rispetto a tutta la legislazione precedente in materia di rifiuti.

L’ultima normativa adottata nell’ordinamento giuridico italiano nel campo dei rifiuti, è la parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006, insieme agli allegati, questa norma è stata successivamente modificata ed aggiornata dal D.Lgs. n° 04/2008 e per ultima dal D.Lgs. n° 205/2010.

Il Decreto 152 nella sua parte quarta, abroga il Decreto Ronchi 22/97, escludendo dalla cancellazione i decreti attuativi. Comunque la parte terza del decreto 152 nel suo impianto ricalca il Decreto Ronchi.

Appare, infatti, evidente nell’impostazione del testo legislativo come lo smaltimento debba assolutamente assumere un carattere residuale rispetto alle alternative “non distruttive”, superando, come cita del resto la stessa relazione introduttiva del decreto “una politica ambientale di settore che risulta ancora anacronisticamente incentrata sullo smaltimento finale, ed in particolare sullo stoccaggio definitivo dei rifiuti in discarica”.

Le azioni rivolte a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti sono indicate nel:

·       reimpiego e riciclaggio;

·       forme alternative di recupero per ottenere dai rifiuti materia prima;

·       sviluppo del mercato dei materiali recuperati tramite adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di      appalto che prevedano l’impiego di tali materiali;

·       utilizzo dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia.

L’obiettivo strategico è il superamento dell’esclusiva attenzione sulle opzioni di smaltimento, per pervenire alla centralità del concetto di gestione dei rifiuti sia pericolosi che non pericolosi prodotti.

Pertanto, in merito alla gestione dei rifiuti speciali si dovrà favorire:

·       la promozione di sistemi organizzativi tendenti ad intercettare, a monte del conferimento, i materiali recuperabili dai rifiuti speciali;

·       la promozione di sistemi tecnici e produttivi tendenti a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti speciali prodotti;

·       la promozione di processi tecnologici finalizzati alla riduzione alla fonte della produzione di rifiuti speciali anche pericolosi;

·       lo sviluppo di azioni di recupero-riutilizzo all’interno dei cicli di produzione anche attraverso incentivi all’innovazione tecnologica;

·       la sottoscrizione di accordi volontari fra industrie ed attività economiche diverse, finalizzati a massimizzare le possibilità di recupero reciproco degli scarti prodotti;

·       forme di adesione a sistemi di gestione ambientale in sintonia con le normative, i regolamenti, e con altri sistemi di gestione che le aziende volessero prendere a riferimento, per ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte, razionalizzare la raccolta, implementare le fasi di raccolta differenziata, ed attivare fasi di formazione del personale con lo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati nella politica ambientale aziendale;

·       l’implementazione di una gestione integrata finalizzata alla riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali ed alla realizzazione di un adeguato sistema impiantistico di smaltimento teso a minimizzare il trasporto dei rifiuti (centri di raccolta e stoccaggio provvisorio), ottimizzare la gestione dei piccoli quantitativi, ridurre gli impatti ambientali e quindi nel complesso offrire servizi economicamente vantaggiosi all’intero apparato produttivo;

·       il corretto smaltimento, a breve e medio termine, dei rifiuti speciali prodotti e di quelli provenienti dai siti inquinati e soggetti ad operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica, attraverso anche l’utilizzo integrato ed ottimale dell’impiantistica idonea esistente.

La scelta mira a considerare le operazioni di smaltimento finale e le medesime opzioni impiantistiche come forme residuali in una gerarchia di importanza che vede al primo posto la riduzione alla fonte, quindi il recupero all’interno del ciclo, il recupero esterno al ciclo (altre filiere) e il trattamento per la riduzione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti destinati a smaltimento finale.

L’approccio al problema avverrà attraverso una sinergica collaborazione, con il sistema produttivo e con le organizzazioni ambientaliste.

In tale ottica, il complesso delle iniziative e delle azioni da intraprendere saranno:

·       la quali-quantificazione della produzione di rifiuti speciali anche pericolosi;

·       la definizione dei criteri per il soddisfacimento dei fabbisogni;

·       la formazione di professionalità volte alla gestione degli strumenti innovativi di impresa finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali (adozione volontaria da parte delle Aziende di strumenti quali l’analisi del ciclo di vita ed i bilanci ambientali, la contabilità ambientale, l’auditing ambientale, i marchi di qualità ambientale ed i rapporti ambientali;

·       l’istituzione di uno sportello informativo e di assistenza tecnica al quale gli imprenditori possano rivolgersi per ottenere informazioni relative all’applicazione della normativa ambientale, delle tecnologie più pulite per prevenire gli inquinamenti, dei sistemi di gestione ambientale;

·       la sottoscrizione di accordi volontari a livello locale con gruppi di imprese appartenenti a definiti settori produttivi allo scopo di perseguire specifici obiettivi in campo ambientale.

Il tracciante di fondo sarà il potenziamento e/o l’adeguamento dell’impiantistica esistente come scelta preferenziale a nuove localizzazioni di impianti oltre ai rigorosi criteri di salvaguardia ambientale previsti laddove questi si rendano necessari.

Al fine di rendere congruente la programmazione con l’evoluzione tecnologica e normativa di settore, le suddette azioni necessiteranno nel tempo di specifiche fasi  aggiornamento periodico al fine di valutare progressivamente tutte le variazioni al sistema di gestione dei rifiuti, le nuove tecnologie, le nuove direttive e l’approccio socio-psicologico della gente alle proposte impiantistiche più avanzate.

La legislazione in materia di rifiuti rappresenta un campo estremamente vasto complesso ed in continua evoluzione.

In questo contesto c’è da evidenziare che il notevole sforzo del legislatore, sia a livello dell’Unione che a livello degli stati nazionali, deve essere necessariamente affiancato da un buon senso civico della popolazione, nessun dispositivo legislativo, anche il più progredito, può essere attuato senza una fattiva partecipazione dei cittadini.

Non bisogna purtroppo dimenticare tutte le illegalità collegate alla gestione dei rifiuti. Nel tristissimo quadro della repressione dei reati ambientali, sempre più energie sono spese dalle forze dell’ordine per stroncare i traffici illeciti sui rifiuti, fonti di notevoli e fraudolenti introiti.

Il ciclo dei rifiuti rappresenta una di quelle politiche la cui corretta gestione può avvenire esclusivamente in un contesto sostenibile, che tenga conto delle esigenze del territorio presenti e di quelle delle generazioni future.

 

Girolamo Tripodi

 

 


 

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