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MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
A 16 anni ora si può andare in 2 sul
ciclomotore
Il sogno di molti ragazzi (minorenni), di
trasportare il proprio amico sul loro ciclomotore, si sta avverando e
dal 18 agosto è diventato una realtà.
Prima di questa importante modifica di cui si parlerà dopo, per il
trasporto di un altro passeggero, era necessario possedere alcuni
requisiti minimi:
- il primo era quello di essere in possesso della relativa patente di
guida “AM” (c.d. patentino), indispensabile per condurre i
ciclomotori a due ruote, quelli a tre ruote (con velocità max di 45
km/h) ed i quadricicli leggeri (sempre con velocità max di 45
km/h); della patente di guida “A1”, per la guida dei motocicli di
125 cm3 ed i tricicli con potenza non superiore a 15kW ovvero della
patente di guida “B1”, per la guida dei quadricicli diversi da quelli
precedenti anche se con specifiche limitazioni;
- il secondo era che il ciclomotore fosse omologato per il trasporto di
un’altra persona oltre il conducente;
- il terzo consisteva nel fatto che il conducente fosse maggiorenne.
Poiché l’Unione Europea aveva iniziato delle procedure di
infrazione nei confronti del nostro paese, il parlamento italiano si è
dovuto adeguare agli indirizzi provenienti dalla Comunità Europea che
non erano stati ancora recepiti dall’Italia ed ha apportato alcune
modifiche al C.d.S., in particolare agli articoli 115, 116, 118-bis e
170 del C.d.S.
Tra queste, la più rilevante è stata quella riguardante la possibilità,
per i minorenni, di trasportare un altro passeggero sul ciclomotore.
Secondo quanto previsto dalla nuova legge, infatti, non si dovrà più
avere la maggiore età (18 anni) ma sarà sufficiente aver compiuto 16
anni per trasportare un passeggero sul ciclomotore.
Questo è quanto è contenuto nella Legge 29/07/2015, n.115,
pubblicata qualche giorno addietro sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, a far data dal 18 agosto 2015, data di entrata in vigore
della legge, coloro i quali hanno compiuto 16 anni possono circolare
con un altro passeggero a bordo a condizione, però, che il
ciclomotore sia stato omologato per tale uso; ciò sta a significare
che il posto per il passeggero deve essere espressamente indicato nel
certificato di circolazione.
Ma attenzione, si consiglia di verificare che sulla polizza di
assicurazione del ciclomotore, non vi siano clausole, ad esempio, che
possano non risarcire i danni subiti dal passeggero in caso di
incidenti; che vi sia scritto che la compagnia assicuratrice rinunci al
diritto di rivalsa ecc…; condizioni queste che, al momento della
stipula, potrebbero portare ad un risparmio iniziale ma che, in caso di
incidente, potrebbero arrecare danni economici anche molto rilevanti.
In ogni caso è bene raccomandare a tutti i
ragazzi di guidare sempre con la massima prudenza e nel rispetto
di tutte le norme che il Codice della Strada (ed il buon senso) prevede.
Infine è bene ricordare a tutti che, nonostante tali modifiche, rimane
assolutamente vietato, per chiunque, trasportare sui motocicli e sui
ciclomotori a due ruote minori di cinque anni e che in caso di
tale violazione, si può incorrere in una sanzione che va da € 161,00
a € 646,00 a cui potrà conseguire, nel caso in cui il trasgressore
(conducente) sia minorenne, il Fermo Amministrativo per 60
giorni del veicolo.
N.B. Tutti i dati sopra
riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha
uno scopo semplicemente divulgativo. Nessuna responsabilità può essere
attribuita all’autore per eventuali omissioni, inesattezze, mancati
aggiornamenti. Per il contenuto delle norme citate occorre fare
riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla
G.U.R.I. |
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