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di Alessandro Di
Fiore
A tutti i professionisti seri si deve rispetto e considerazione, ladri
compresi. Mettete di avere un gruzzoletto a disposizione e di volerlo
mettere al sicuro in una banca. Mettete che quella banca subisca un
furto. Se ritenete che quel gruzzoletto continui ad appartenervi perché
del furto ne risponde comunque la banca, significa che non avete
rispetto della competenza, della esperienza, della preparazione del
ladro professionista, significa che mettete sullo stesso piano il
professionista e il dilettante, così disonorando ed umiliando il primo.
Anni di abnegazione, rinunce, studi e sacrifici buttati al vento da
irriconoscenti clienti di banche che nel nome della sicurezza del
proprio capitale non esitano a mostrare indifferenza e disinteresse nei
confronti della altrui competenza? Eh no, la Cassazione non ci sta!
Se il ladro si dimostra all’altezza della
propria scelta professionale, la via intrapresa dal gruzzoletto non
incrocerà mai più la vostra, né ci sarà alcun risarcimento a compensare
la perdita. Non solo. Se, a furto avvenuto, dimostrate impertinenza e
scortesia nei confronti del ladro portando in giudizio l’istituto di
credito al fine di ottenere il risarcimento del danno, non solo il
giudice vi ratificherà sotto al naso l’ irreparabile perdita, ma vi
accollerà anche il pagamento delle spese di giustizia.
Così imparate ad aver rispetto per il
professionismo altrui.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che i
clienti possono ottenere, nel caso sopra preso in considerazione, solo
un minimo rimborso. Infatti se il furto è causato non tanto dalla
negligenza della banca, quanto dall’abilità del ladro e dall’uso di
sistemi elettronici altamente sofisticati, il virtuosismo criminale è a
carico di colui che lo subisce. Nel caso specifico alla malcapitata
vittima, in quanto soccombente in giudizio, sono state addebitati anche
1700 euro, a titolo, evidentemente, insieme al capitale perso, di onesto
corrispettivo della professionalità della prestazione (non richiesta ma
comunque eseguita). D’altra parte si sa: chi ha l’onore di rivolgersi (o
di incappare) in personale esperto, ha pur l’onere di pagarne un
adeguato compenso. L’espressione “è in banca” per intendere “è al
sicuro” d’ora in poi dovrà fare i conti con l’alta specializzazione
acquisita da chi la banca per mestiere la svaligia.
(A.D.F.)
LE MILLE CONTROVERSIE LEGALI DELLE COPPIE
IN CRISI
Ermellini impegnatissimi ultimamente nel
dirimere le mille controversie legali che inevitabilmente sorgono da
coppie in crisi: madri affidatarie che impediscono al padre di vedere i
figli; mariti molestatori assillanti; mariti padroni.
Vita dura per la madre affidataria che vuole
avere i figli tutti per sé: al padre può essere impedito di incontrare i
propri figli affidati alla madre solo se quest’ultima sia in grado di
dimostrare di avere ottime ragioni per tenerlo a debita distanza.
Infatti l’affidatario è tenuto ad avere un comportamento collaborativo
finalizzato ad assicurare la serenità degli incontri (stabiliti dal
giudice civile) tra figlio (soprattutto se in tenera età) e coniuge non
affidatario (sent. 26810 della sesta sezione penale della Cassazione).
La misura cautelare che vieta al marito di
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie separata
deve obbligatoriamente indicare gli indirizzi ai quali si fa
riferimento.
Un provvedimento cautelare generico sarebbe
dunque illegittimo in quanto non solo, data la generalità che lo
caratterizza, con ogni probabilità resterebbe lettera morta, ma anche e
soprattutto perché limiterebbe ingiustificatamente la libertà di
locomozione del destinatario della misura. Il magistrato,
nell’applicazione della cosiddetta norma anti-stalking (che ha
introdotto l’art. 282-ter del Cpp), è tenuto a valutare la situazione di
fatto in modo da adattare la misura cautelare alle concrete esigenze
valutabili caso per caso, in applicazione del principio di
proporzionalità che impedisce di imporre sacrifici eccessivi non
necessari al raggiungimento dello scopo (Cass., sent. N. 26819).
Una certa subcultura maschilista suggeriva
sconti di pena per i “mariti padroni” giustificati dalla scarsa
consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto, da parte del marito,
nella commissione delle prevaricazioni; scarsa consapevolezza a sua
volta giustificata dalla forte diffusione proprio della suddetta
subcultura maschilista in determinate zone geografiche.
La Suprema Corte (sent. 26153)
categoricamente ha stabilito che “atteggiamenti derivanti da subculture
in cui sopravvivono autorappresentazioni di superiorità di genere” non
possono mai essere prese in considerazione per mettere in dubbio la
consapevolezza del disvalore sociale della condotta. D’altra parte è sin
troppo facile affermare che la norma incriminatrice dei maltrattamenti
in famiglia è posta proprio al fine di arginare il proliferare di quelle
subculture che invece vorrebbero aggirarla. In ultimo è opportuno
rimarcare che non può mai scusare l’ignoranza della legge da parte di
chi si renda responsabile di maltrattamenti in famiglia perché
l’ignoranza medesima in questo caso è sempre colpevole e dunque
inescusabile rilevando nel caso specifico norme di civiltà di cui
ciascuno dovrebbe avere consapevolezza.
Alessandro Di Fiore |