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Anno XI num.3
Mag./Giu. 2012

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  • IL PROFESSIONISMO SI PAGA. SEMPRE.

  • LE MILLE CONTROVERSIE LEGALI DELLE COPPIE IN CRISI

di Alessandro Di Fiore


A tutti i professionisti seri si deve rispetto e considerazione, ladri compresi. Mettete di avere un gruzzoletto a disposizione e di volerlo mettere al sicuro in una banca. Mettete che quella banca subisca un furto. Se ritenete che quel gruzzoletto continui ad appartenervi perché del furto ne risponde comunque la banca, significa che non avete rispetto della competenza, della esperienza, della preparazione del ladro professionista, significa che mettete sullo stesso piano il professionista e il dilettante, così disonorando ed umiliando il primo. Anni di abnegazione, rinunce, studi e sacrifici buttati al vento da irriconoscenti clienti di banche che nel nome della sicurezza del proprio capitale non esitano a mostrare indifferenza e disinteresse nei confronti della altrui competenza? Eh no, la Cassazione non ci sta!

Se il ladro si dimostra all’altezza della propria scelta professionale, la via intrapresa dal gruzzoletto non incrocerà mai più la vostra, né ci sarà alcun risarcimento a compensare la perdita. Non solo. Se, a furto avvenuto, dimostrate impertinenza e scortesia nei confronti del ladro portando in giudizio l’istituto di credito al fine di ottenere il risarcimento del danno, non solo il giudice vi ratificherà sotto al naso l’ irreparabile perdita, ma vi accollerà anche il pagamento delle spese di giustizia.

Così imparate ad aver rispetto per il professionismo altrui.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che i clienti possono ottenere, nel caso sopra preso in considerazione, solo un minimo rimborso. Infatti se il furto è causato non tanto dalla negligenza della banca, quanto dall’abilità del ladro e dall’uso di sistemi elettronici altamente sofisticati, il virtuosismo criminale è a carico di colui che lo subisce. Nel caso specifico alla malcapitata vittima, in quanto soccombente in giudizio, sono state addebitati anche 1700 euro, a titolo, evidentemente, insieme al capitale perso, di onesto corrispettivo della professionalità della prestazione (non richiesta ma comunque eseguita). D’altra parte si sa: chi ha l’onore di rivolgersi (o di incappare) in personale esperto, ha pur l’onere di pagarne un adeguato compenso. L’espressione “è in banca” per intendere “è al sicuro” d’ora in poi dovrà fare i conti con l’alta specializzazione acquisita da chi la banca per mestiere la svaligia.

(A.D.F.)


LE MILLE CONTROVERSIE LEGALI DELLE COPPIE IN CRISI

Ermellini impegnatissimi ultimamente nel dirimere le mille controversie legali che inevitabilmente sorgono da coppie in crisi: madri affidatarie che impediscono al padre di vedere i figli; mariti molestatori assillanti; mariti padroni.

Vita dura per la madre affidataria che vuole avere i figli tutti per sé: al padre può essere impedito di incontrare i propri figli affidati alla madre solo se quest’ultima sia in grado di dimostrare di avere ottime ragioni per tenerlo a debita distanza. Infatti l’affidatario è tenuto ad avere un comportamento collaborativo finalizzato ad assicurare la serenità degli incontri (stabiliti dal giudice civile) tra figlio (soprattutto se in tenera età) e coniuge non affidatario (sent. 26810 della sesta sezione penale della Cassazione).

La misura cautelare che vieta al marito di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie separata deve obbligatoriamente indicare gli indirizzi ai quali si fa riferimento.

Un provvedimento cautelare generico sarebbe dunque illegittimo in quanto non solo, data la generalità che lo caratterizza, con ogni probabilità resterebbe lettera morta, ma anche e soprattutto perché limiterebbe ingiustificatamente la libertà di locomozione del destinatario della misura. Il magistrato, nell’applicazione della cosiddetta norma anti-stalking (che ha introdotto l’art. 282-ter del Cpp), è tenuto a valutare la situazione di fatto in modo da adattare la misura cautelare alle concrete esigenze valutabili caso per caso,  in applicazione del principio di proporzionalità che impedisce di imporre sacrifici eccessivi  non necessari al raggiungimento dello scopo (Cass., sent. N. 26819).

Una certa subcultura maschilista suggeriva sconti di pena per i “mariti padroni” giustificati dalla scarsa consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto, da parte del marito, nella commissione delle prevaricazioni; scarsa consapevolezza a sua volta giustificata dalla forte diffusione proprio della suddetta subcultura maschilista in determinate zone geografiche.

La Suprema Corte (sent. 26153) categoricamente ha stabilito che “atteggiamenti derivanti da subculture in cui sopravvivono autorappresentazioni di superiorità di genere” non possono mai essere prese in considerazione per mettere in dubbio la consapevolezza del disvalore sociale della condotta. D’altra parte è sin troppo facile affermare che la norma incriminatrice dei maltrattamenti in famiglia è posta proprio al fine di arginare il proliferare di quelle subculture che invece vorrebbero aggirarla. In ultimo è opportuno rimarcare che non può mai scusare l’ignoranza della legge da parte di chi si renda responsabile di maltrattamenti in famiglia perché l’ignoranza medesima in questo caso è sempre colpevole e dunque inescusabile rilevando nel caso specifico norme di civiltà di cui ciascuno dovrebbe avere consapevolezza.

 

Alessandro Di Fiore

 


 

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