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IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

di Girolamo Giordano

 

INDICE

PREMESSA.................................................................................................................................................. 1

Capitolo 1 - QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO......................................................... 2
1.1 La Legge Quadro sulla difesa del suolo....................................................................................................... 2
1.2 Il Decreto Legge n. 180/1998...................................................................................................................... 2
1.3 L’Atto di Indirizzo e Coordinamento............................................................................................................. 3
1.4 Il Decreto Legge n. 279/2000 - Legge n. 365/2000........................................................................................ 4
 

Capitolo 2 - IL P.A.I. IN SICILIA........................................................................................................................ 5
2.1 Gli elaborati del P.A.I................................................................................................................................. 6
2.2 Le funzioni del P.A.I................................................................................................................................... 6
2.2.1 La funzione conoscitiva............................................................................................................................ 6
2.2.2 La funzione normativa e prescrittiva........................................................................................................... 8
2.2.3 La funzione programmatica...................................................................................................................... 8
2.3 I risultati del P.A.I...................................................................................................................................... 8

 

PREMESSA

La scelta della presente TESINA  è scaturita in virtù dell’esperienza professionale  fatta per la realizzazione del P.A.I. (Piano per L’assetto Idrogeologico) della Regione  Sicilia , ed è  maturata dal sottoscritto nel corso del Master in GESTIONE E SICUREZZA AMBIENTALE

Con il termine generale di "dissesto idrogeologico" si indicano le condizioni di degrado del territorio tali da provocare danni o catastrofi coinvolgendo persone, abitazioni, infrastrutture, ecc.. Si tratta di fenomeni naturali di notevole intensità o durata, che si manifestano come alluvioni e frane come conseguenza di fattori scatenanti (precipitazioni meteorologiche prolungate e/o particolarmente intense, terremoti, disboscamenti e incendi, incremento del peso di manufatti su un versante, ecc.) e fattori predisponenti (litologia, spessore della porzione degradata e del suolo, pendenza, esistenza di una superficie di potenziale movimento, l'erosione al piede di una scarpata o di un versante, accumuli di detrito lungo un versante, ecc.). In particolare le frane sono movimenti di versante, che si possono manifestare come lenti o veloci, superficiali o profonde.

Notevole importanza nell'attivarsi di fenomeni di dissesto idrogeologico assume l'azione erosiva delle acque superficiali e la natura dei suoli, mentre le condizioni di rischio/pericolo generate da tali fenomeni è legata alla presenza di elementi vulnerabili sul territorio, in quanto i fattori di rischio per gli uomini, le attività e le cose possono essere notevolmente ridotti o intensificati dall'attività dell'uomo, pertanto assume particolare importanza una corretta gestione del territorio attraverso opportuni interventi di prevenzione. Negli ultimi anni i fenomeni di dissesto idrogeologico presentano delle intensità tali da provocare nel territorio nazionale notevoli perdite di vite umane e ingenti danni economici.

Anche i fenomeni di erosione del suolo, sia in termini di suolo eroso dalle acque meteoriche che in termini di processi di desertificazione progressiva legata ai cambiamenti climatici, ha contribuito notevolmente ad acuire l'intensità di fenomeni alluvionali e franosi.

Al fine di ridurre la probabilità di accadimento delle alluvioni le opere di prevenzione possibili sono gli interventi di consolidamento dei versanti e gli interventi di riduzione della velocità di scorrimento in alveo, quest'ultimi sia in termini di riduzione delle pendenze dell'alveo sia in termini di aumento dello spazio di alveo o aree golenali disponibili per il deflusso delle acque di scorrimento. A riguardo si constata che in Italia moltissimi comuni hanno porzioni del loro abitato ubicati in aree di golenali o in prossimità degli alvei.

Nel caso delle frane le opere di prevenzione più usati sono esemplificabili in interventi di consolidamento e stabilizzazione dei pendii con muri, pali e strutture di ingegneria naturalistica, oppure con limitazioni d'uso sia di aree direttamente interessate dalle frane che di aree potenzialmente coinvolgibili da esse.

In ogni caso essenziale risultano essere la pianificazione territoriale a qualsiasi livello (comunitario, nazionale, regionale e locale) che definisce le modalità d'uso del territorio e gli stanziamenti di fondi per la messa in sicurezza del territorio, per la prevenzione dei fenomeni di dissesto e per i sistemi di allerta in caso di fenomeni calamitosi. In materia legislativa molto è stato fatto per la difesa del suolo, ma molto ancora deve essere fatto.

La presente tesi intende descrivere lo stato di fatto e le prospettive future, prendendo come riferimento il territorio siciliano e si articola in 2 parti:

§  la prima mira a far conoscere la normativa nazionale e regionale in materia di difesa del suolo e dei Piani stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, mettendo in luce le funzioni e la metodologia adoperata per la sua stesura dei piani;

§  una seconda parte è rivolta a rappresentare lo stato dell’arte del P.A.I. nella Regione Siciliana e nelle prospettive future.

ADRO NORMATIVO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Capitolo 1

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

 

1.1   La Legge Quadro sulla difesa del suolo

La “Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo”, meglio nota con il nome del suo presidente, il Prof. Ing. G. De Marchi, fu istituita ai sensi dell’art. 14 della Legge 27 luglio 1967, n. 632. Essa poneva le basi per la definizione delle norme di tutela e assetto organizzativo sulla difesa del suolo.

Con la Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” viene avviato un profondo processo di riorganizzazione delle competenze in materia di gestione e tutela del territorio, con la ripartizione dei compiti e dei poteri tra Stato, Autorità di Bacino, Regioni e Comuni.

Il carattere di riforma di tale legge è riconoscibile in diversi aspetti e tra le novità più incisive c’è sicuramente la scelta dell’ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento delle attività di pianificazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, con la definizione di un’unità fisiografica, il bacino idrografico, che costituisce la sede dei fenomeni geo-morfo-dinamici che determinano il dissesto.

Gli obiettivi principali della legge quadro vengono raggiunti con diversi strumenti di piano che convergeranno nello strumento più importante, rappresentato dal Piano di Bacino idrografico, la cui caratteristica è quella di prevalere su ogni piano o programma di settore con contenuti di tutela dell’ambiente. Le finalità e i contenuti del Piano di Bacino sono illustrati nell’art. 17 della Legge 183: “esso ha valore di piano territoriale di settore ed è uno strumento mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo”. Il comma 6 bis dello stesso articolo individua la predisposizione di misure di salvaguardia, mentre il comma 6 ter dispone che i Piani di Bacino possono essere adottati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali e che devono essere disposte, in ogni caso, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

 

1.2   Il Decreto Legge n. 180/1998

Il Decreto Legge n. 180/98, noto con il nome di “provvedimento Sarno”, è stato emanato l’11 giugno 1998, poco più di un mese dopo il disastro di Sarno del 5 maggio 1998, e dispone che, entro il 30 giugno 1999, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le Regioni adottino, qualora ciò non fosse già avvenuto in applicazione alla Legge 183/89, i Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico.

L’innovazione rispetto alla legislazione precedente sta nel carattere di emergenza e di immediatezza, sia nell’acquisizione delle conoscenze che nella programmazione degli interventi e nell’emanazione delle norme di salvaguardia. Il tema ricorrente è, infatti, quello della sicurezza, dell’omogeneità dell’azione pianificatoria, della volontà di fissare ed ottenere almeno un livello minimo di applicazione della legge quadro alla scala dell’intero territorio nazionale.

Il D.L. 180/98 viene convertito con modificazioni con la L. 267/98, concedendo, tra l’altro, tempi più lunghi per le modalità di adozione e coinvolgendo, fra gli Enti onerati di fornire indicazioni sullo stato di dissesto del territorio, anche gli Enti di gestione degli acquedotti.

 

1.3   L’Atto di Indirizzo e Coordinamento

L’Atto di Indirizzo e Coordinamento, previsto dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. 180/98 ed adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 29/09/1998, viene redatto per consentire alle Autorità di Bacino ed alle Regioni di realizzare prodotti il più possibile omogenei e confrontabili a scala nazionale. Fornisce, dunque, i criteri generali per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio che tengano conto “quale elemento essenziale per l’individuazione del livello di pericolosità, la localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato riconoscibili o dei quali si ha, al momento presente, cognizione”. Stabilisce, inoltre, che per le aree a maggiore rischio, che vanno comunque intese come suscettibili di revisione e perfezionamento, debbano adottarsi le misure di salvaguardia e debbano predisporsi programmi di intervento urgenti.

L’Atto di indirizzo e coordinamento distingue la metodologia di indagine a seconda del tipo di dissesto presente, idraulico e/o di frana, individuando per ciascuno di essi le tre fasi operative di lavoro e definendo quattro classi di rischio a gravosità crescente da moderato a medio, elevato e molto elevato. La valutazione, l’enunciazione e l’identificazione del rischio avviene secondo criteri di letteratura.

La caratteristica innovativa di tale Atto di Indirizzo e Coordinamento e di aver introdotto i seguenti concetti:

Il rischio R deve considerarsi come il prodotto di tre fattori fondamentali:

 

R = H * E * V

Dove:

§  H è la pericolosità o probabilità che l’evento calamitoso accada;

§  E è il valore degli elementi a rischio (intesi come persone, cose, patrimonio ambientale);

§  V è la vulnerabilità degli elementi a rischio (intesa come capacità di sopportare le sollecitazioni e l’intensità dell’evento).

Tale formula individua i fattori che determinano il rischio, senza porsi come obiettivo quello di giungere ad una valutazione di tipo strettamente quantitativo.

Nell’Atto di indirizzo e coordinamento viene fornito un carattere generale di priorità degli elementi considerati a rischio, considerando innanzitutto l’incolumità delle persone come elemento prioritario a maggiore rischio, a cui seguono:

§  Gli agglomerati urbani, comprese le zone di espansione urbanistica;

§  Le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge;

§  Le infrastrutture a rete, le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello locale;

§  Il patrimonio ambientale ed i beni culturali di interesse rilevante;

§  Le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie.

L’Atto di indirizzo e coordinamento dispone, inoltre, che le attività di redazione dei Piani vengano articolate in tre fasi, corrispondenti a diversi livelli di approfondimento:

1)        Individuazione delle aree soggette a rischio idrogeologico, attraverso l’acquisizione delle informazioni disponibili sullo stato del dissesto;

2)        Perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti misure di salvaguardia;

3)        Programmazione della mitigazione del rischio e previsione di spesa.

Nelle aree perimetrate, si dovrà sviluppare l’analisi fino al grado di dettaglio sufficiente a consentire l’individuazione, la programmazione e la progettazione preliminare degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comprese le eventuali necessarie delocalizzazioni di insediamenti, ai fini anche della quantificazione del fabbisogno finanziario.

È propria di questa fase l’indagine geologica e geotecnica per l’acquisizione dei parametri e degli elementi di valenza progettuale, nonché l’eventuale monitoraggio. Le misure di salvaguardia consistono principalmente nel sottoporre a vincolo temporaneo (fino all’approvazione del Piano di Bacino), le aree a rischio idrogeologico e illustrano gli indirizzi per la salvaguardia delle aree a rischio idraulico e di frana, elevato e molto elevato. L’Atto di indirizzo e coordinamento definisce, infine, i criteri generali e gli elementi essenziali per l’istruttoria dei progetti di intervento urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico. Il carattere chiaramente emergenziale del provvedimento, che è finalizzato a risolvere situazioni note e improcrastinabili in presenza di limitate risorse, porta ad escludere tendenzialmente che si tratti di interventi, a carattere strutturale, di grandi dimensioni o di vaste aree. Si tratta piuttosto di interventi, generalmente a carattere puntuale, atti a ridurre i rischi locali e al tempo stesso a concorrere alla riduzione dei rischi a scala di bacino.

 

1.4   Il Decreto Legge n. 279/2000 - Legge n. 365/2000 

A seguito degli eventi alluvionali del 9-10 settembre 2000 della Calabria orientale veniva emanato il D.L. n. 279/2000, convertito con la Legge n. 365 dell’11 dicembre 2000 che anticipa in maniera perentoria la data di adozione dei Piani Stralcio al 30 aprile 2001, fornendo le nuove procedure per l’adozione dei piani: le Regioni devono convocare una conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali o secondo un ambito territoriale definito dalla Regione stessa, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, oltre alla Regione e ad un rappresentante delle Autorità di bacino. Il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, in sede di adozione del piano, deve tenere conto delle determinazioni della suddetta conferenza programmatica. Il piano, una volta adottato dal Comitato istituzionale, costituisce variante agli strumenti urbanistici generali.

Nella nuova procedura d’adozione viene sottolineata quindi la necessità di una forte condivisione delle scelte di piano da parte delle Amministrazioni locali, per evitare il ripetersi del coro di aspre polemiche che seguirono l’approvazione dei Piani Straordinari in tutta l’Italia. La nuova legge interviene sulla salvaguardia estendendo la validità delle norme imposte dai Piani Straordinari fino all’approvazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico. Inoltre stabilisce che tali norme si applichino:

§  Alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dagli argini di laghi, fiumi e torrenti, situati nei territori dei comuni nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ex legge 225/1992) per inondazione, nonché nelle analoghe zone dei comuni indicati ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari;

§  L’estensione della fascia di 150 metri corrisponde a quella stabilita dalla legge 431/1985 (la Legge Galasso ora modificata e confluita nel testo unico sui beni culturali: Decreto legislativo 490/99); nei corsi d’acqua la cui larghezza risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, a ciascun lato, alla larghezza;

§  Nelle aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni che non siano già ricomprese in bacini per i quali siano stati approvati i piani stralcio.

La legge stabilisce inoltre che entro 60 gg. dalla sua entrata in vigore, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio, i Piani di emergenza contenenti misure di salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva.

 olo 2 - IL P.A.I. IN SICILIA

Capitolo 2

IL P.A.I. IN SICILIA

 

La Regione Sicilia adotta il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) con Decreto 4 luglio 2000, n. 298 dell'Assessore Regionale del Territorio e Ambiente, ai sensi del comma 1 bis del Decreto Legge n. 180/89. Attenendosi alle disposizioni dettate dall’Atto di Indirizzo e Coordinamento, previsto dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. 180/98 ed adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 29/09/98, redatto per consentire alle Autorità di bacino ed alle Regioni di realizzare prodotti il più possibile omogenei e confrontabili a scala nazionale, nel P.A.I. della Regione Siciliana si è distinta la metodologia di indagine a seconda del tipo di dissesto presente, idraulico o geomorfologico, individuando per ciascuno di essi  le tre fasi operative di lavoro.

Considerata la complessità territoriale della Regione Sicilia, sia in termini di estensione areale che in termini di variabilità geomorfologica dei versanti e delle valli fluviali, oltre che le variegate condizioni geologiche e climatologiche, ed in conformità a quanto stabilito dall’art.17, comma 6 ter, della Legge 183/89 che ha previsto la facoltà di redigere il Piano di Bacino per stralci che possono riguardare sottobacini o settori funzionali, l’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente ha individuato, con D.A. n. 176/S9 del 04/04/2002, ai sensi e per gli effetti dell’art. 130 della Legge Regionale 3 maggio 2001 n. 6, i bacini idrografici prioritari dai quali iniziare il progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, individuando i primi n. 57 da cui iniziare l'analisi.

Con D.A. n. 1213 del 27/10/2003 sono stati individuati gli altri bacini idrografici, le aree territoriali intermedie e le isole minori sui quali continuare le attività di redazione degli stralci di P.A.I. La Regione Siciliana è stata suddivisa in 102 bacini idrografici principali (corsi d’acqua aventi sbocco a mare) e aree comprese tra una foce e l’altra, raggruppandoli, dal punto di vista geografico, nei tre versanti siciliani: settentrionale, sud-occidentale ed orientale; a queste 102 aree e bacini vanno aggiunti i territori delle isole minori, raggruppati in 5 arcipelaghi, a costituire un totale di 107 P.A.I.. Per ogni bacino idrografico è stato realizzato un progetto di piano stralcio. I progetti sono stati redatti singolarmente, nel caso dei bacini idrografici di maggiore estensione e le isole minori, o raggruppando i bacini idrografici meno estesi e le aree territoriali intermedie.

Nella redazione del Piano si è privilegiata l’interlocuzione, già avviata nell’Aggiornamento del Piano Straordinario, con le Amministrazioni locali e i professionisti da loro incaricati per gli studi di aggiornamento, ma anche per ascoltare le diverse espressioni sulle esigenze del territorio.

Attraverso il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, la Sicilia si dota, per la prima volta, di uno strategico ed organico (sia pur limitato) strumento di pianificazione territoriale di settore, di prevenzione e di gestione delle problematiche territoriali riguardanti la difesa del suolo. La finalità sostanziale del P.A.I. è pervenire ad un assetto idrogeologico del territorio che minimizzi, per ogni area, il livello del rischio connesso ad identificati eventi naturali estremi, incidendo, direttamente o indirettamente, sulle variabili Pericolosità, Vulnerabilità e Valore Esposto.

Il P.A.I., quale piano di settore sovraordinato, costituisce indispensabile strumento di riferimento conoscitivo e prescrittivo per la pianificazione territoriale e urbanistica, in quanto  individua i fenomeni fisici e ambientali del territorio che determinano il rischio idrogeologico, graduando pericolosità e rischio in funzione dell’esposizione della popolazione e degli elementi fisici, essenzialmente di natura antropica. Esso, pertanto, assume la funzione di pianificare e programmare le azioni, gli interventi e le norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territori, al fine di proteggere l’incolumità della popolazione esposta e di salvaguardare gli insediamenti, le infrastrutture ed in generale gli investimenti.

 

2.1   Gli elaborati del P.A.I.

Costituiscono parte integrante del P.A.I. le Cartografie Tecniche Regionali in scala 1:10.000, in cui sono rappresentati i tematismi fondamentali del Piano:

§   Dissesti

§  Pericolosità e Rischio geomorfologico

§  Pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione

§  Rischio idraulico

L'insieme degli studi e delle attività di indagine condotti ha consentito di pervenire per ciascun territorio comunale e nell'ambito del bacino/area in cui ricade alla descrizione dei dissesti geomorfologici/idraulici presenti ed alla loro classificazione in termini del livello di pericolosità e del rischio conseguente.

Le prescrizioni e le norme d'uso del suolo riguardanti l'assetto idrogeologico che da tale piano discendono sono illustrate dalla Relazione Generale, pubblicata nel 2004, e da circolari emanate dall'ARTA durante la redazione ed a conclusione dell'attività del progetto del P.A.I.. La Relazione Generale contiene le Norme Tecniche di Attuazione e dal momento dell'approvazione del P.A.I. le previsioni e le prescrizioni in esso contenute costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

 

2.2   Le funzioni del P.A.I.

Il P.A.I. ha sostanzialmente tre funzioni:

§  La funzione conoscitiva del sistema fisico e del sistema antropico, occupandosi anche della ricognizione delle situazioni di degrado, sia evidenti che potenziali, acquisendo lo stato normativo relativo alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai vincoli idrogeologici e paesaggistici esistenti nel territorio in esame;

§  La funzione normativa e prescrittiva, applicata agli ambiti delle attività connesse alla tutela del territorio e delle acque, alla gestione delle risorse, fino alla valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico e alla conseguente attività di vincolo in regime sia straordinario che ordinario;

§  La funzione programmatica, che fornisce le possibili metodologie d’intervento finalizzate alla mitigazione del rischio, e determina l’impegno finanziario occorrente e la distribuzione temporale in termini di priorità e programmazione degli interventi.

 

2.2.1        La funzione conoscitiva

Il P.A.I. è stato predisposto sulla base degli elementi di conoscenza disponibili e consolidati (segnalazioni, pubblicazioni scientifiche, archivi nazionali sui dissesti verificatisi nel corso degli anni passati), di sopralluoghi in loco per situazioni di maggiore rischio, dell’analisi storica delle foto aeree, nonché dell’ortofotocarta digitale, datata al 1998, e tenendo conto di tutti i dati e le informazioni in vario modo acquisiti dagli uffici competenti per la redazione.

Ogni dissesto è stato cartografato spesso con l’ausilio delle foto aeree e delle ortofoto, con una analisi estesa su tutto il territorio del bacino idrografico e per ogni dissesto è stata individuata la tipologia. Successivamente con sopralluoghi diretti prevalentemente su centri abitati o zone in cui i dissesti coinvolgevano infrastrutture, si sono identificate meglio le tipologie di dissesto e si è determinato lo stato di attività. La digitalizzazione delle carte ha permesso di creare un inventario di tutti i dissesti ricadenti in un bacino idrografico a cui è stato associato un database che ne riporta le caratteristiche principali: tipologia, dimensioni, stato di attività, ecc.. Queste informazioni consentono di calcolare il valore di pericolosità di ogni dissesto e da questo stabilire, sulla base dell’elemento presente, il valore del rischio corrispondente.

In primis sono state definite le tipologie di dissesto geomorfologico riscontrate e suddivise in:

§  Crollo e/o ribaltamento

§  Colamento rapido

§  Sprofondamento e Subsidenza

§  Scorrimento rotazionale o traslativo

§  Frana complessa

§  Espansione laterale e Deformazione gravitativa profonda di versante (D.G.P.V.)

§  Colamento lento

§  Aree a franosità diffusa

§  Deformazioni superficiali lente

§  Calanchi

§  Dissesti per erosione accelerata

Quindi sono state distinte per stato di attività in:

§  Attiva o riattivata

§  Inattiva

§  Quiescente

§  Stabilizzata naturalmente o artificialmente

Sulla base di matrici che tengono conto di tipologia, stato di attività, estensione areale, volume coinvolto, ecc. è stata definita la Magnitudo del dissesto e conseguentemente il valore di pericolosità geomorfologica.

Pertanto oltre ad una carta del dissesto geomorfologico è stata elaborata la carta della pericolosità e del rischio geomorfologico. Essa è conseguente ad una successiva valutazione, mediante ulteriori matrici che tengono conto del valore degli elementi esposti, che porta alla definizione degli elementi a rischio geomorfologico. All’interno di ogni area pericolosa, l’individuazione degli elementi in base alla loro vulnerabilità, determina le condizioni di rischio. In particolare la perimetrazione cartografica della pericolosità di frana coincide con la perimetrazione relativa al dissesto nella maggior parte delle tipologie di dissesto geomorfologico; mentre per le frane di crollo è stata calcolata, in termini cautelativi e laddove non sono presenti particolari situazioni, una fascia di ampiezza pari a m. 20 a monte della zona superiore di distacco, quale zona di potenziale pericolo per arretramento del fronte roccioso, mentre a valle è stata individuata l’area di propagazione dei massi distaccati, ipotizzata in base alle caratteristiche morfologiche dei luoghi a valle ed alla distribuzione dei massi crollati riconosciuti.

Relativamente ai dissesti di natura idraulica, lo studio idraulico è stato finalizzato sia alla valutazione delle capacità di convogliamento dei diversi tratti d’alveo nelle loro condizioni attuali, sia all’individuazione dell’estensione delle aree di allagamento, nei tratti soggetti ad esondazione. E’ stata necessaria, inizialmente, la costruzione di un quadro conoscitivo di base dell’ambiente fisico oggetto di studio. Oltre alla definizione del reticolo idrografico, dei limiti del bacino principale e dei sottobacini, è stata effettuata una prima caratterizzazione delle aste fluviali. Parallelamente a tale attività, sono stati acquisiti tutti gli elementi conoscitivi utili all’individuazione delle aree potenzialmente inondabili attraverso informazioni storiche e attraverso analisi di tipo territoriale. Si è proceduto così allo studio idrologico dei vari bacini e sono state stimate le massime portate relative alle sezioni di interesse del corso d’acqua (in dipendenza delle aree potenzialmente inondabili prima individuate) e la probabilità associata che tali portate vengano raggiunte o superate.

Nella fase successiva, attraverso lo studio idraulico, sono state determinate, in ogni sezione scelta, i livelli idrici associati agli eventi di piena definiti al passo precedente e, conseguentemente, sono state perimetrate le aree inondabili. Infine, sono stati valutati la pericolosità ed il rischio. Si sottolinea che, nella metodologia adottata per determinare il rischio per inondazione, si è tenuto conto del valore degli elementi a rischio presenti nell’area in esame e della pericolosità idraulica.

 Lo studio idrologico è stato effettuato avvalendosi delle tecniche proprie dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) e di un modello di pubblico dominio: l’HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) dell’ Hydrologic Engineering Center.

L’analisi del rischio idraulico è stata condotta in dettaglio sui tratti vallivi delle aste fluviali principali, interessati dalla presenza di centri abitati, per i quali si dispone di rilievi morfologici trasversali dell’alveo. L’indagine verso monte è stata ritenuta superflua, in quanto gli eventi di piena sono spesso contenuti dai versanti prospicienti e non vi sono, solitamente, consistenti elementi a rischio nelle zone golenali, salvo limitate opere puntuali.

Il modello idraulico di propagazione utilizzato è l’HEC-RAS (River Analysis System) sviluppato dall’Hydrologic Engineering Center dell’US Army Corps of Engineers. L’applicazione di tale software ha permesso di ottenere l’andamento dei profili di rigurgito, in condizione di moto stazionario, potendo quindi individuare l’entità e l’estensione delle zone di allagamento, sia all’interno dell’alveo che nelle zone contigue, valutando l’influenza di eventuali ponti o di vari ostacoli sul normale deflusso della corrente.

 

2.2.2        La funzione normativa e prescrittiva

Nelle aree individuate come “pericolose” e “a rischio” vengono date delle prescrizioni sempre più restrittive in ragione della crescente pericolosità e vulnerabilità degli elementi a rischio. Tali norme e prescrizioni costituiscono l’allegato normativo del P.A.I. e prevedono che nelle condizioni di rischio più elevato sia rispettata l’inedificabilità assoluta del territorio. La procedura di approvazione del P.A.I. prevede la pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni e delle Province per 30 giorni e l’eventuale presentazione delle osservazioni al Piano, l’indizione della Conferenza Programmatica, l’approvazione in Giunta Regionale ed il Decreto di approvazione a firma del Presidente della Regione.

 

2.2.3        La funzione programmatica

Ogni stralcio del P.A.I. è accompagnato da una programmazione degli interventi più idonei a mitigare o risolvere le situazioni di pericolosità. Spesso le indicazioni sono state fornite dagli Enti interessati, con la compilazione di opportune schede progettuali in cui vengono indicati da parte degli Enti locali ulteriori informazioni sullo stato di dissesto del loro territorio. In altri casi, il fabbisogno economico per la risoluzione o mitigazione dei livelli di pericolosità e rischio è stato valutato in maniera speditiva sulla base delle osservazioni derivanti dagli studi effettuati per la redazione del P.A.I..

Il quadro degli interventi, con il relativo fabbisogno finanziario, è stato determinato in ogni progetto di P.A.I., ovvero per ogni bacino idrografico è stato redatto un elenco delle necessità d’intervento suddivise per ogni territorio comunale ricadente all’interno del bacino stesso. L’elenco contiene gli interventi necessari alla mitigazione del rischio, ordinati secondo un livello di priorità decrescente da molto elevato (R4), a elevato (R3) e seguenti. Gli interventi sono stati suddivisi in due liste separate: una per il rischio geomorfologico e una per il rischio idraulico. Ciò è risultato necessario per la differente metodologia di individuazione delle priorità di intervento.

L’elenco definito sulla base degli interventi segnalati costituirà il programma degli interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico del bacino idrografico di riferimento.

 

2.3   I risultati del P.A.I.

La Sicilia con una superficie di circa 25.707 km2 (isole minori comprese) è la regione italiana territorialmente più estesa e possiede gran parte del suo territorio di natura montana e di relativa giovane età, per cui risulta particolarmente esposta alle dinamiche erosive legate al ciclo terrestre delle acque e agli agenti atmosferici in generale. Questo si traduce in un diffuso stato di instabilità dei versanti che determina una, a volte lenta a volte rapida, evoluzione delle morfologie, coinvolgendo, rovinosamente, tutto quanto vi si trova sopra.

Ad aggravare il quadro si aggiunge l’incremento, caotico e spesso senza regole, dell’occupazione dei suoli negli ultimi 40 anni, che si mostra con un diffuso disordine urbanistico degli insediamenti residenziali, produttivi e delle infrastrutture pubbliche.

Ad una situazione eterogenea territorialmente per le infrastrutture e le aree urbanizzate a rischio, si affiancano anche aspetti a valenza territoriale con esempi ben definibili di fenomeni che determinano pericolosità elevate e che sono specifici di una ristretta area, come ad esempio il caso dell’area del Messinese o delle colline argillose della Sicilia centrale.

La condizione attuale risulta così devastata che ciascun settore degli usi antropici territoriali ha le sue priorità nella necessità di intervenire per un dissesto in atto o potenziale.

Il processo di redazione del P.A.I. si è concluso nella sua prima stesura completa nel 2007 e costituisce il risultato di un lungo processo di conoscenza ed omogeneizzazione delle informazioni territoriali relative ai dissesti idrogeologici, finalizzato alla definizione, per gradi di approssimazione successivi, del miglior assetto idrogeologico ai fini della sostenibilità territoriale delle attività umane che in esso si svolgono.

Tale processo di redazione ha evidenziato la presenza nel territorio siciliano di 300 centri abitati su 390 aventi infrastrutture o edifici soggetti a rischio molto elevato geomorfologico o idraulico, oltre ad essere diffusamente colpita la gran parte della rete stradale.

Sono stati censiti circa 32.000 frane e sono state classificate circa 18.500 aree a rischio, di cui ben 1.770 a rischio geomorfologico molto elevato R4. Con riferimento a fenomeni di natura idraulica sono stati censiti 1.700 aree a rischio molto elevato R4 ed elevato R3.

 

CONCLUSIONI

Le esperienze maturate durante questa prima fase di gestione del Piano hanno permesso di affrontare i differenti aspetti della “difesa del suolo” soprattutto in riferimento alle situazioni di maggiore emergenza (con la necessità continua di tenere aggiornato il Piano).

Riguardo alla fase di aggiornamento continuo del Piano il clima è stato maestro severo negli ultimi 7 anni, in cui si è riscontrato un generale incremento, sia in termini di dimensioni che di frequenza, dei fenomeni franosi e degli eventi di nubifragi con allagamenti e inondazioni e, purtroppo, un rilevante numero di perdite umane. Questo, cinicamente, ci ha insegnato che le situazioni di elevato rischio per la vita sono molto diffuse in Sicilia ed il degrado dell’assetto del territorio è tale che non viene più attutito l’effetto degli eventi eccezionali.

 

Il Piano rappresenta oggi il quadro di riferimento regionale della pianificazione urbanistica e della gestione dell’uso del territorio, per l’individuazione delle pericolosità e delle condizioni di rischio e per la programmazione degli interventi strutturali e non strutturali (Art. 69 del D.Lgs.152/06 – modalità attuative dei Piani Stralcio).

Come è avvenuto per il Programma Operativo Regionale 2000-2006 e per PO FESR Sicilia 2007-2013, anche con la nuova Programmazione 2014-2020 dei fondi europei il Piano si presenta con una proposta organica di interventi finalizzati, non solo alla riduzione del rischio, ma soprattutto tendenti ad iniziare un percorso verso la definizione di un “sistema regionale di difesa del suolo” a carattere interdipartimentale e in stretta collaborazione con gli Enti Locali.

 

Girolamo Giordano

 

 


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|Anno XIV num.4 - Lug./Ago. 2015| - Per informazioni e-mail: redazione1@spaziomotori.it

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