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Anno XIV num.4
Lug./Ago. 2015

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La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

di Mariangela Raone 

 

1.  La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è una procedura tecnico-amministrativa, eseguita dalla pubblica amministrazione, indispensabile per valutare l’impatto ambientale, ossia l’insieme degli effetti, positivi e/o negativi, diretti e/o indiretti, temporanei e/o permanenti, che la realizzazione di un’opera può produrre sull’ambiente in senso lato. Lo studio analitico previsto dalla V.I.A. rileva “costi e benefici” ambientali, portando alla cosiddetta “pronuncia di compatibilità ambientale”, cioè la dichiarazione dell’autorità competente che il progetto enunciato genera un impatto compatibile con l’ambiente.

La procedura di valutazione di impatto ambientale è caratterizzata da:

-         dati tecnico-scientifici sulla situazione e sulla struttura dell'ambiente;

-         dati relativi agli aspetti economici e tecnologici dei progetti;

-         previsioni sul comportamento ambientale e interazioni tra il progetto e gli elementi ambientali;

-         linee di comportamento tecnico-amministrative;

-         partecipazione pubblica;

-         confronto tra il costo del progetto e dei suoi effetti sull’ambiente.

Gli obiettivi della V.I.A., espressi nell’articolo 4 (comma 4, lett. b) del Codice dell’Ambiente, sono quelli di preservare la salute umana, migliorare la situazione ambientale per garantire una migliore qualità della vita, conservare la specie e la capacità di riproduzione dell’ecosistema.

Pertanto, la procedura ambientale in esame stima gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori ambientali, di cui considera l’interazione:

-         l’uomo, la flora e la fauna;

-         il suolo, l’aria, l’acqua, il clima e il paesaggio;

-         i beni materiali ed il patrimonio culturale.

 

Secondo la definizione enunciata nell’articolo 5 (comma 1, lettera b) del Codice dell’Ambiente, la valutazione di impatto ambientale è articolata in diverse fasi, quali:

a) la verifica (o screening) di assoggettabilità;

b) lo studio relativo all’impatto ambientale;

c) la presentazione dell’istanza;

d) consultazioni;

e) la valutazione dello studio dell’impatto ambientale e degli esiti scaturiti dalle consultazioni;

f) la deliberazione;

g) l’informazione sulla decisione intrapresa;

h) il monitoraggio costante.

 

Circa l’oggetto, l’articolo 6 del suddetto codice sancisce che la valutazione d’impatto ambientale concerne “i progetti che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” ed indica sia i progetti interessati dall’applicazione della valutazione in esame, sia quelli che non lo sono.

I progetti devono essere realizzati entro cinque anni da quando è stato pubblicato il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale; quest’ultimo, a seconda delle prerogative del progetto può stabilire un periodo di tempo maggiore rispetto a quello consueto. La procedura di V.I.A., alla fine del suddetto periodo, deve essere reiterata.

Nel momento in cui si riscontrano modifiche ai progetti o infrazioni alle prescrizioni stabilite, che incidono sui risultati delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione dello studio dell’impatto ambientale, l’autorità competente indice la sospensione dei lavori ed impone al proponente di adeguarsi all’opera secondo le modalità ed i limiti cronologici previsti. A questo punto, se il proponente non osserva tali disposizioni, l’autorità competente provvede a spese di quest’ultimo.

Qualora, invece, si violino le disposizioni del D.Lgs n. 152/2006 (Titolo III), compiendo degli interventi senza considerare le fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione dello studio di impatto ambientale, l’autorità competente ordina la sospensione dei lavori e può dare disposizione di demolire e ristabilire lo stato ambientale, a spese del responsabile, secondo i tempi ed i modi previsti. In caso di inadempimento alle suddette disposizioni, l’autorità competente deve provvedere a spese del trasgressore.

 

2. Cenni storici sulla valutazione di impatto ambientale nella legislazione internazionale

Alla fine degli anni Sessanta del XX secolo, gli Stati Uniti d’America sono stati i primi a comprendere il prezioso bisogno di attuare un’analisi valutativa e preventiva degli effetti delle azioni antropiche sull’ambiente, attraverso l’elaborazione dell’Environmental Impact Assessment (Valutazione di Impatto Ambientale).

Nel 1969, gli USA hanno ratificato il National Environmental Policy Act (N.E.P.A.), una legge che introduce e assegna la valutazione di impatto ambientale ad opere di carattere federale, consolida il ruolo amministrativo di controllo dell'Environmental Protection Agency ed istituisce il Council on Environmental Quality, il quale compie una funzione consultiva per il Governo Federale.

Inoltre, nel 1978 è entrato in vigore un regolamento attuativo del National Environmental Policy Act, il “Regulations for implementing the Procedural Previsions of N.E.P.A”, il quale dispone che i progetti pubblici e quelli che hanno accesso al finanziamento pubblico siano sottomessi alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

 

Sulla scia degli Stati Uniti d’America, altri Paesi mondiali hanno approvato norme inerenti la valutazione di impatto ambientale.

La Nuova Zelanda, a partire dal 1972, ha realizzato numerosi progetti circa la procedura di V.I.A., che viene applicata a discrezione della Commissione per l’Ambiente, nata nello stesso anno e presieduta dal Primo Ministro.

Il Giappone ha emesso la prima legge sulla V.I.A. nel 1972; nel 1984 ha emanato una normativa sull’applicazione procedurale, a cui sono sottoposti i progetti delle grandi opere pubbliche e di alcune di carattere privato (per es. le grandi industrie).

Il Canada, nel 1973, ha istituito l'Environmental Assessment Review Process, poi modificato da un decreto del 1985, secondo il quale la procedura della V.I.A. è a discrezione del Ministero dell’Ambiente.

In Australia, la prima legge sulla V.I.A. è stata enunciata nel 1974.

In Thailandia, nel 1978 è entrata in vigore la legge sulla valutazione di impatto ambientale per gli aeroporti , le raffinerie e le altre opere con impatto ambientale considerevole.

Nelle Filippine, nel 1979, il Consiglio Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha istituito l’obbligo di sottoporre alla procedura della V.I.A. le opere di infrastruttura (strade, porti, dighe, ecc.)  le industrie pesanti e quelle dedite all’estrazione di risorse minerarie.

Nello stesso anno, in Cina, attraverso la Legge sulla tutela ambientale, ci si riferisce per la prima volta alla valutazione di impatto ambientale, che interessa i progetti di pianificazione territoriale e urbanistica e le opere a forte impatto ambientale (miniere, industrie, porti, ecc.), considerando altresì le ripercussioni degli impatti sugli ecosistemi, sulla salute degli uomini e sulle società.

 

Per quanto riguarda gli Stati europei, i primi interventi legislativi in materia di V.I.A. sono enumerati qui di seguito.

In Inghilterra nel 1971 è stata elaborato il Town and Country Planning Act, disposizione secondo la quale gli aspetti ambientali non devono essere trattati per singolo progetto, come sancito nell’Atto americano, bensì nella redazione dei piani di utilizzazione del territorio.

In Danimarca non vi è una norma specifica sulla V.I.A., anche se sono presenti dei documenti tecnici ad essa concernenti nelle leggi sulla tutela dell’ambiente e sulla pianificazione urbana, regionale e nazionale e sulle misure di sicurezza dell’ambiente negli impianti nucleari.

In Germania, nel 1975, è stato stabilito l’obbligo di sottoporre alla procedura di V.I.A. tutte le opere anche per quelle che non prevedono procedure di tutela ambientale.

L’Irlanda ha redatto nel 1976 il Local Government Planning and Development Act, che dispone la subordinazione alla procedura di V.I.A. per i progetti, eccetto quelli pubblici, che devono essere approvati dalle autorità locali.

Il 10 luglio 1976, la Francia ha promulgato la Legge n. 629/76 sulla protezione della natura (Loi sur la Protection de la Nature), la quale distingue tre livelli diversi di valutazione ambientale, ossia gli “études d'environment, notices d'impact et études d'impact”, e che enuncia l’attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per le opere (specificate in un decreto del 1977) che potrebbero trasformare le caratteristiche ambientali.

Nel 1976, l’Olanda ha emanato il Local Government Act, una norma conforme a quella francese, ma diretta esclusivamente alla realizzazione di strutture industriali; nel 1985, ha emesso una regolamento specifico sulla V.I.A.; inoltre, nel 1986, ha adottato per prima la Direttiva 337/85/CEE "Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati".

Il Lussemburgo ha istituito dal 1978 norme sulla V.I.A., in particolare sulla lotta all’inquinamento e sulla tutela dell’ambiente naturale.

Per quanto riguarda la Spagna, nel 1986 ha emesso un decreto attestante la ricezione della Direttiva 337/85/CEE, sottoponendo alla procedura di valutazione di impatto ambientale in primis le opere elencate nell’Allegato I della Direttiva comunitaria.

 

3.  La valutazione di impatto ambientale nella legislazione italiana

La valutazione di impatto ambientale è stata introdotta in Italia con la Direttiva 337/85/CEE, relativa alla valutazione ambientale di particolari progetti pubblici e privati, enumerati in due allegati. Nell’allegato I, la suddetta direttiva elenca i progetti per cui la V.I.A. è obbligatoria in tutta la Comunità europea, invece nell’allegato II sono contemplati i progetti per i quali gli stati comunitari devono stabilire i principi di applicabilità.

La Direttiva 337/85/CEE è stata modificata più volte, ad esempio dalla Direttiva 97/11/CE, la quale ha esteso gli elenchi dei progetti che bisogna sottoporre alla valutazione di impatto ambientale.

In Italia, inoltre, nel 1988 è stato emesso il DPCM n. 377, ossia il “Regolamento delle procedure di compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”, che sottopone a VIA i progetti menzionati nell’allegato I della direttiva 337/85/CEE.

Il DPCM 27/12/88, poi modificato dal DPR n. 348/1999, esplicita l’elaborazione dei giudizi di compatibilità e quali sono le norme tecniche indispensabili per gli studi di impatto ambientale.

In seguito ai richiami della Comunità europea per l’imparziale applicazione della suddetta direttiva, l’Italia ha redatto il DPR 12/4/96, che presenta il cosiddetto "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale".

Attraverso il DPR 12/4/96, le regioni e le province autonome hanno il compito di mettere in pratica la direttiva 337/85/CEE per tutte le opere e i progetti elencati nei due allegati, A e B, e che non sono contemplate nella normativa italiana, ma solo in quella comunitaria.

Il DPCM 3 settembre 1999, concernente la valutazione di impatto ambientale regionale, è entrato in vigore il 27 dicembre 1999. Esso apporta modiche alle opere contemplate negli allegati A e B del DPR 12/4/96 ed enuncia le nuove dodici categorie di opere che devono essere sottoposte alla procedura di valutazione locale.

In tempi recenti, il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, revisiona e completa il D. lgs n. 152 del 3 aprile 2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), in particolare modificandone la parte seconda, che riguarda le procedure per la valutazione ambientale strategica  (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC).

 

4.  Norme nazionali su aspetti specifici della VIA

Oltre alla disposizioni appena menzionate, ve ne sono altre che affrontano aspetti determinati della valutazione di impatto ambientale, come le seguenti:

-         la Circolare del Ministero dell’Ambiente dell’11 agosto 1989, sulla “pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale”;

-         la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo 1990, che sottomette alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti relativi ai porti di seconda categoria (classi II, III, IV) ed i cosiddetti porti turistici;

-         il DPR 27 aprile 1992, che disciplina le procedure di compatibilità ambientale, enuncia il giudizio di compatibilità ambientale per gli elettrodotti aerei esterni e fornisce le norme tecniche indispensabili per gli studi di impatto ambientale;

-         la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 1° dicembre 1992, che subordina i progetti relativi alle vie rapide di comunicazione alla procedura di V.I.A.;

-         il DPR 18 aprile 1994, che esplicita le disposizioni per la valutazione di impatto ambientale concernenti la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

-         la Legge n. 640/1994, relativa all’attuazione della “Convenzione sulla valutazione di impatto ambientale in ambito transfrontaliero”;

-         la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15 febbraio 1996, che integra le norme precedentemente enunciate, attraverso le circolari dell’11 agosto 1989 e del 23 febbraio 1990, sulla "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale” e le “modalità di annuncio sui quotidiani";

-         la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 7 ottobre 1996, circa le procedure di V.I.A.;

-         la Circolare del Ministero dell’Ambiente dell’8 ottobre 1996, che presenta le disposizioni generiche della valutazione di impatto ambientale;

-         il DPR dell’11 febbraio 1998, che illustra le disposizioni aggiuntive del DPCM n. 377/1988, regolamentando le procedure di compatibilità ambientale;

-         il DPR del 3 luglio 1998, sui tempi e le modalità che disciplinano la procedura di V.I.A. per gli interporti maggiori del territorio nazionale;

-         la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999, che sottomette le dighe di ritenuta alla procedura di impatto ambientale.

(Ago. 2010)

 

Mariangela Raone

 

 


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