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SPAZIO MOTORI HOME PAGE- Testata giornalistica telematica autorizzata dal Tribunale di Napoli con n.5141-Dir. Resp. Dott.Massimiliano Giovine           Il primo periodico telematico di informazioni ed inserzioni auto,moto,nautica,trasporti,viabilità,ambiente,sicurezza stradale,ecc.Testata Giornalistica autorizzata dal Tribunale di Napoli-registraz.n.5141-Provv.del 27/6/2000-Direttore Responsabile Dott.Massimiliano Giovine - © Tutti i diritti riservati

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Anno XVIII num.6
Nov./Dic. 2019

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LETTERE: l'esperto risponde. Consulenze Legali offerte dall'Avvocato Flavio Volontà

Per richieste di consulenze e preventivi offerti in convenzione, si prega di scrivere a: redazione1@spaziomotori.it 


FIAT STILO SW: PERICOLOSA ROTTURA DELL'AMMORTIZZATORE IN CORSA

Buongiorno,scrivo a nome di mio suocero, anziano Fiat e da sempre possessore di auto fiat come il suo nucleo familiare.

Quanto qui espongo, è stato inoltrato già a Fiat attraverso il servizio “contattami” del sito internet, purtroppo senza alcun riscontro. Alla Stilo sw  (2004) di sua proprietà, durante un trasferimento dalla Croazia all'Italia, si è rotta la molla dell'ammortizzatore ant. sx. causando la caduta della molla dal supporto e lo scoppio di un pneumatico.

Scampato miracolosamente ad un incidente, provvedeva a far controllare la vettura presso un'officina fiat di Pola. Il titolare, mettendolo a conoscenza del fatto che si tratta di un difetto già riscontrato su altre Stilo, installava un kit di modifica già pronto per il caso.  

Rivoltosi nuovamente alla concessionaria SPAZIO di Torino per un eventuale riconoscimento dell'intervento anche fuori  garanzia, gli veniva comunicato che non era un difetto ed anzi, che la vettura era vecchia ed era normale che succedesse!! (analogamente, a vettura seminuova, non gli era stato riconosciuta la sostituzione in garanzia della barra stabilizzatrice posteriore, poi modificata da fiat nelle produzioni successive) Prescindendo dal fatto che le cognizioni di meccanica che ho assimilato durante il conseguimento delle abilitazioni al volo commerciale, nonché nel lasso di 20 anni di partecipazioni al campionato “Tout terrain”, mi portano a considerare che su di un’auto come la Stilo, progettata prettamente per uso stradale, in caso di estrema usura o di uso inappropriato, avviene prima la rottura di organi ben più delicati che non la molla dell'ammortizzatore, la quale NON DEVE ROMPERSI, al più stemprarsi con l'uso, è oltremodo facile riscontrare altre lamentele per casi analoghi sui forum dedicati di possessori fiat stilo. Si parla anche di richiami in Olanda e Francia e di modifiche successive apportate alle sospensioni anteriori. Tuttavia, quand'anche si trattasse di un unico caso, è DOVEROSO riscontrare la pericolosa anomalia di fabbricazione, la quale, avrebbe potuto causare un incidente anche mortale!!

Forse doveva accadere questo per stimolare l’attenzione della casa madre?

Dobbiamo oltremodo considerare, come dichiarato dal capo officina della “Spazio”, le auto Fiat così insicure, dal momento che le molle degli ammortizzatori sono “normalmente” soggette a rottura con l’andar del tempo?

Ermanno COTICONI - Torino - E mail:  e.coticoni@gmail.com   Tel.: 3930468682  

>> Risponde l'Avv. Flavio Volontà

Scaduti i termini della garanzia biennale e in assenza di richiamo della Casa Produttrice, l’acquirente di un prodotto difettoso che abbia cagionato un danno a persona e/o a cosa diversa dal prodotto stesso può invocare la c.d. “responsabilità da prodotto difettoso” ai sensi degli artt. 103 ss. del Codice del Consumo. A tal fine l’acquirente deve, tuttavia, dimostrare la sussistenza di alcuni presupposti fondamentali e, cioè, che il difetto: a) ha prodotto un danno alla persona del medesimo o ad altro oggetto di sua proprietà (diverso dall’automobile), b) sussisteva già al momento dell’acquisto, c) è la causa del danno di cui alla lettera a).

Dimostrati tali presupposti, la colpa del produttore si presume salvo prova contraria. Quanto sopra nel termine di tre anni dal verificarsi o, comunque, dalla conoscenza del danno e sempreché non siano decorsi dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto difettoso. Dalla ricostruzione fattuale di cui sopra sembrerebbe da escludersi sia la garanzia per vizi disciplinata dal Codice del Consumo, applicabile in stratto ma non in concreto poiché sono decorsi i termini, sia la responsabilità da prodotto difettoso in quanto in particolare il difetto non ha arrecato danni a cosa/persona diversa dall’autovettura (non così se si fossero verificate anche solo lesioni personali al conducente). Segue...

 PROBLEMI AD UNA C3 NUOVISSIMA: E LA CITROEN NON RISPONDE

Gentilissimi, ho acquistato una autovettura Citroen C3 che ho ritirato il 31 gennaio. Dopo nemmeno 24ore e 200Km di strada ha iniziato a segnalarmi un guasto al motore che mi ha costretto a riportarla all'officina del concessionario dove l'ho comprata, e dove si trova ancora, visto che i meccanici non capiscono cosa abbia. Ho già contattato Citroen Italia al numero verde, ma praticamente se ne sono lavati le mani. Cosa devo fare per essere risarcita e riavere il mio veicolo o un altro equivalente perfettamente funzionante?
Grazie in anticipo per la vostra gentile risposta. Cordiali Saluti - Simona Cervini, Piacenza

>> Risponde l'Avv. Flavio Volontà

I vizi manifestatisi entro i sei mesi dalla consegna si presumono esistenti già alla data della consegna medesima. In tal caso l’art. 130 del Codice del Consumo prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore, il quale- previa denuncia del vizio entro due mesi dalla scoperta- ha diritto al ripristino, senza spese e entro congruo termine, della conformità del bene o, a sua scelta, la sostituzione del bene medesimo. Ai fini che precedono, l’acquirente può rivolgersi direttamente al venditore senza necessità di previamente denunciare il vizio al produttore. Segue...

 CHEVROLET CAPTIVA LTZ BLOCCATA. E SENZA AUTO DI CORTESIA

Salve , Ho acquistato il 28 di novembre 2011 una Chevrolet Captiva LTZ con cambio manuale a 6 marce Nuova . Il giono 23 Grnnaio 2012 sono costretto a fermare l auto per un problema a soli Km 7.800 percorsi , il Responsabile tecnico dell 'officina esegue con me una prova su strada e mi riferisce che lo stesso problema lo ha avuto anche un altra vettura uguale , si tratta della scatola del cambio difettosa e quindi mi riferisce che per il 99% delle probabilità andrà sostituito . Passano tre giorni e per la macchina non sanno ancora come intervenire per il semplice fatto che il tecnico dell'officina sta aspettando da un ulteriore responsabile tecnico Chevrolet il da farsi . Il quarto giorno dopo lamentele riesco ad ottenere una risposta e mi viene detto che la Chevrolet ha autorizzato l officina a rabboccare 1,5 litri di olio che non vi era nella suddetta scatola cambio . Ho chiesto spiegazioni a riguardo dell'olio che mancava e come è potuto succedere , la risposta è stata : non presentava perdite o trasudi d olio quindi la macchina mi è stata consegnata cosi !
L'olio purtroppo non era disponibile e quindi sono dovuti passare ulteriori 2 giorni per la spedizione . Una volta recapitato l olio è stato messo , la macchina è stata collaudata , purtroppo però il problema non è stato risolto . Passano ancora 2 giorni e la scatola cambio viene smontata e aperta , dentro la scatola è evidente ad occhio che alcuni ingranaggi erano logorati e spezzettati in piccole parti le quali hanno formatto una polvere sottile dello stesso materiale di cui e composto ,
Da qui mi sembra a mio parere anche se non molto esperto di meccanica evidente che la sostituzione del cambio sia inevitabile anche perchè le microparticelle formatesi sono dappertutto .
Il Tecnico mi spiega che ora dovrà scattare delle foto e inviarle all'ufficio Tecnico Chevrolet per L autorizzazione e quindi su come procedere .
In data odierna 04 Febbraio 2012 la macchina e ancora lì , il tecnico mi ha riferito che le foto sono state già spedite ma che purtroppo il tecnico a cui le ha inviate deve a sua volta farle visionare ad un altro tecnico per sapere se la sostituzione della scatola può avvenire .
Infine dopo Tutto quello che sto passando le faccio presente che la macchina in questione è ad uso Noleggio con Conducente , quindi senza macchina non posso lavorare
Posso dire  che la Chevrolet  in merito all'accaduto non si stia comportando correttamente nei miei confronti .
In più la Chevrolet non vuole nemmeno darmi una macchina in sostituzione come prevista da garanzia!
Ora detto ciò chiedo gentilmente a Voi Redazione o anche vostri legali se avete dei consigli in merito all accaduto e di conseguenza come comportarmi nei confronti della Chevrolet . L officina in questione è LADIAUTO ( Ladispoli - Roma ) centro autorizzato Chevrolet .
In attesa di una vostra risposta , colgo l occasione per inviarVi i miei cordiali saluti. Corrado Zirini .

>> Risponde l'Avv. Flavio Volontà

I vizi manifestatisi entro i sei mesi dalla consegna si presumono esistenti già alla data della consegna medesima. In tal caso l’art. 130 del Codice del Consumo prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore, il quale- previa denuncia del vizio entro due mesi dalla scoperta- ha diritto al ripristino della conformità del bene, senza spese e entro congruo termine (pena altrimenti la rifusione delle spese sopportate- ad esempio- per il noleggio di altra autovettura) o, a sua scelta, la sostituzione del bene medesimo. Ai fini che precedono, l’acquirente può rivolgersi direttamente al venditore senza necessità di previamente denunciare il vizio al produttore. Preciso, tuttavia, che il Codice del Consumo si applica ai consumatori intesi come persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale. Per confermare che detto Codice si applichi anche al caso da Lei prospettato, occorrono alcuni dati ulteriori sulla persona (fisica o giuridica) che ha effettuato l’acquisto; se, infatti, l’autovettura è stata acquistata per fini esclusivamente professionali, le previsioni di cui al citato art. 103 potrebbero non essere applicabili, residuando in ogni caso la generale responsabilità per vizi della cosa venduta disciplinata dal Codice Civile (art. 1490 c.c. ss.). Tali ultime norme prevedono termini e condizioni più rigorosi per far valere la garanzia, dovendo i vizi essere denunziati entro otto giorni dalla scoperta e prescrivendosi l’azione entro un anno dalla consegna; inoltre la garanzia è dovuta soltanto se il vizio rende la cosa del tutto inidonea all’uso. Segue...

 AUDI Q5 3.0 TDI: ESTENSIONE DELLA GARANZIA?

Buongiorno, sono possessore di un’  audi q5 3.0 tdi immatricolata febbraio 2009.

Venerdì mattina mi è saltata la pompa di alta pressione a soli 85000 km.

L’ho portata in concessionaria e mi hanno spiegato che è un problema che si presenta su questo tipo di motore.

Ora, siccome la mia garanzia è scaduta, anche se ho l’estensione di tipo d2 fatta entro il 18esimo mese e quindi copertura totale dei difetti, volevo gentilmente sapere se è la garanzia audi a dover intervenire direttamente, oppure fare domanda assicurativa dell’estensione.

Ho letto su vari  forum, che questo tipo di difetto viene coperto dalla casa automobilistica direttamente, anche fuori garanzia, ma come al solito a tutti non è stato riconosciuto.

Visto che la pratica della richiesta in  garanzia  partirà oggi, da parte del concessionario,  volevo sapere come comportarmi in caso di risposta negativa.

Vi ringrazio anticipatamente per le informazioni. Distinti saluti - Vincenzo Camarda

>> Risponde l'Avv. Flavio Volontà

Occorre distinguere fra 1) estensione della garanzia espressamente compresa nel contratto di acquisto dell’autovettura e 2) estensione stipulata con contratto separato (sottoscritta contestualmente o successivamente all’acquisto). Nella prima ipotesi è la Casa Produttrice a mantenere la diretta responsabilità verso il consumatore anche oltre il periodo biennale; nella seconda ipotesi l’obbligo alla prestazione della garanzia viene sottoscritto da un terzo (e, cioè, la Compagnia Assicuratrice) con la conseguenza che la Casa Produttrice non è più responsabile una volta che siano trascorsi i due anni dall’acquisto. Per fornire una risposta del tutto esauriente occorrerebbe sapere quale tipo di contratto Lei abbia stipulato. Segue...

 DELUSO DALL'ASSISTENZA FIAT SU UNA BRAVO GPL

Buona sera, in breve la mia Storia. Sabato 18/02/12 la mia Fiat Bravo GPL accusa problemi d’iniezione sulla A7

Lunedi 19/02/12/ porto la Bravo presso  Autofficina FIAT F.lli Basso di Imperia,  dove viene diagnosticata rottura valvola iniezione . Il preventivo che mi viene presentato per riparazione è pari a 2.400 Euro!La macchina anche se di soli due anni non soggetta a garanzia non avendo fatto tagliandi ufficiali FIAT. Faccio presente di aver fatto manutenzione ordinaria e che   Il regolamento (UE) N. 461/2010 ex Decreto Monti  sancisce la non obbligatorietà dei tagliando per garanzia. La F.lli Basso mi invita a sentire FIAT. Inoltre mi viene detto che l’errore è stato il mio nell’acquistare macchina GPL, che FIAT non lo dice al momento della vendita ma che il carburante GPL causa diverse rotture ai motori.

Martedi 20/02/12 Contatto Fiat e racconto quello che mi è capitato loro mi rassicurano dicendomi che avrebbero valutato attentamente la questione contattando l’autofficina e l’ ispettore Fiat di zona.

Venerdi 02/03/12 Dopo numerose telefonate tra me e servizio Clienti Fiat mi viene annunciato che sentite le diverse parti (Ispettore e Autofficina) l’intervento mi viene fatto in garanzia non essendo ancora passati due anni dall’acquisto e che quindi la garanzia è valida  con il solo obbligo da parte mia di fare il tagliando presso l’Autofficina F.lli Basso. Io accetto e ringrazio.

Martedi 06/03/12 Alle 8.15 del mattino ricevo telefonata dal titolare Autofficina dove mi si dice che intervento non verrà fatto in garanzia e che quello che mi aveva detto la Responsabile del Customer Care non contava nulla, che la Fiat racconta delle “Balle” e che conta solo il parere dell’Ispettore. Ricontatto immediatamente FIAT.

Mercoledi 07/03/12 Alle 15.30 la stessa persona che cinque giorni prima mi annunciava trionfante il gesto commerciale Fiat verso il suo cliente si rimangiava tutto e mi diceva che a questo punto avrei dovuto pagare per intero riparazione.

Conclusioni: Come cliente mi sento preso in giro e capisco perche bisogna star lontani dalle macchine FIAT. Roberto Piana.

>> Risponde l'Avv. Flavio Volontà

Se il periodo biennale di garanzia previsto dal Codice del Consumo non è scaduto, l’intervento rientra nella garanzia riconosciuta al consumatore dal Codice medesimo e dovrà dunque essere effettuato a spese della Casa Produttrice senza esborsi da parte Sua. Ciò indipendentemente dal fatto che il consumatore si sia rivolto per l’esecuzione dei tagliandi a officine non autorizzate dalla Casa Produttrice. Segnalo, infatti che- in ragione del Regolamento Comunitario n. 461/2010- la garanzia di cui al Codice del Consumo non può essere limitata in ragione della mancata manutenzione- e non già della riparazione che è concetto diverso- presso la rete della Casa produttrice: tale limitazione è da intendersi nulla e abilita, peraltro, il consumatore- in caso di contestazione da parte della Casa medesima- a rivolgersi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per accertare eventuali infrazioni all’art. 101 del Trattato delle Comunità Europee (“pratiche commerciali scorrette”). Segue...


 PROBLEMI AL MOTORINO DI AVVIAMENTO DI UNA CLASSE A: DELUSO DALL'ASSISTENZA MERCEDES

Sono a lamentare il comportamento scorretto e non professionale della rete post-vendita della concessionaria Stefauto di Bologna. In breve: sono in possesso di una Mercedes Classe A 150 dal 2008 alla quale un  mese prima della scadenza della garanzia è stato sostituito il motorino d’avviamento in quanto difettoso (la macchina è stata portata in concessionaria con il carro attrezzi). Lavoro effettuato in garanzia senza problemi.

Dopo pochi mesi il difetto si è manifestato nuovamente anche se in forma meno grave (con pazienza dopo qualche tentativo partiva!). A questo punto sono cominciati i problemi che a distanza di 2 anni non sono ancora risolti. Le risposte della concessionaria sono state evasive e inconcludenti (potrebbe essere la batteria, utilizzi la chiave di riserva, non sappiamo cosa possa essere…), chiaramente tese a rimandare ogni decisione. Dopo oltre un anno durante il quale ho contattato più volte la concessionaria ho scoperto che prendevano atto delle mie lamentele ma che non esisteva nessuno storico/data base di quanto stava accadendo, di tutto questo non c’è traccia!!

Circa 3 mesi fa stanco dei continui problemi ha lasciato l’auto in officina dove mi hanno addebitato 50,00 euro per un controllo che non ha evidenziato nessuna anomalia!! Il problema comunque continuava. Ho deciso quindi di lasciare per una settimana l’auto presso la concessionaria affinché avessero il tempo di riscontrare quanto a me accadeva regolarmente (si gira la chiave e non da segni di vita..).

Finalmente, dovrei dire, viene riconosciuto che il problema è il motorino d’avviamento…(quello teoricamente sostituito, che non ha mai funzionato bene, non più coperto da garanzia e per la cui sostituzione devo anche pagare dopo due anni che subisco disagi).

Ritengo questo atteggiamento inqualificabile. Possibile che non sapessero da subito che il problema era il motorino d’avviamento contando la storia pregressa? E’ la prima classe A che vedono con questo difetto? Ci volevano quasi due anni per arrivare a questa conclusione? Quando hanno fatto il controllo a pagamento non si sono accorti di nulla, si è rotto dopo? Credo che tutto ciò sia ridicolo e offensivo compreso l’offerta fattami di pagare parte dei costi della sostituzione (come se fosse una concessione eccezionale) chiedendomi un importo con il quale su Internet si comprano due motorini d’avviamento…Marco Tavoni

>> Risponde l'Avv. Flavio Volontà

Il pezzo sostituito in garanzia non dà diritto a un nuovo periodo di garanzia biennale; lo stesso è, infatti, gravato dalla sola garanzia residua, nel senso che è coperto soltanto entro il termine biennale di garanzia dell’intero veicolo.

E’ possibile, in alternativa, fare valere la responsabilità dell’officina che ha eseguito il controllo non riscontrando nulla nonostante il difetto fosse ben presente. Tale responsabilità non è tuttavia regolata dalle norme del Codice del Consumo, bensì da quelle più generali del Codice Civile in materia di prestazione d’opera (art. 2222 ss. c.c.); i termini a tal fine previsti sono quello di otto giorni per la denuncia del vizio, decorrenti dalla scoperta dello stesso e di un anno per l’esercizio della garanzia. Nel caso di specie, tale soluzione potrebbe essere praticabile a patto che la scoperta del vizio possa farsi coincidere con il riconoscimento del problema effettuato, da ultimo, da parte della concessionaria. Segue...

 HYUNDAI ACCENT: DIFETTO GIA' BEN NOTO...

Salve vi scrivo perchè anche io, come molti altri, ho problemi con la mia Accent Hyuhndai. Anche a me succede che durante la marcia e senza nessun preavviso si
accende sul cruscotto la spia EPS (electronic power steering) e smette di funzionare servo sterzo e servofreno. Potete immaginare quento sia piacevole quando magari si stà affrontando una curva ad una velocità un pò allegra.... Ho scritto per l'inconveniente alla Hyundai circa da una settimana fa ma ancora sono in attesa di risposta. Vi volevo segnalare inoltre che la Hyundai non ha mai fatto una campagna di richiamo per questo problema che da quello che si legge in rete è straconosciuto ma nessuno ne ha mai parlato almeno in Italia. Cordialmente.
Maria Viteritti

>> Risponde l'Avv. Flavio Volontà

In assenza di un richiamo da parte della casa produttrice, le tutele riconosciute al consumatore sono quelle di cui all’art. 130, il quale prevede il diritto alla riparazione o sostituzione del bene per vizi manifestatisi entro i due anni dall’acquisto e con denuncia dei medesimi entro due mesi dalla relativa scoperta degli stessi. Segue....

 FRENI ROTTI IMPROVVISAMENTE AD UNA SUBARU IMPREZA WRX!

Buongiorno, mi chiamo Franchi Fabio,  Rovereto (TN), cell. 340 2915696. Sono in possesso di una Subaru Impreza WRX del 2004, eseguiti i tagliandi ogni anno presso la concessionaria e officina autorizzata Subaru, Abaco Motori di Trento, l'ultima eseguita il 29 novembre 2011. Ieri, 25 marzo 2012, sono rimasto senza freni, per la rottura del tubetto dell'olio dei freni della ruota posteriore destra.

I tubetti originali in gomma, erano stati sostituiti in data 23 luglio 2009 dalla medesima officina, con altri più performanti con rivestimento in maglia metallica per sopportare maggiormente le sollecitazioni. Questa mattina, 25 marzo 2012, ho telefonato al cellulare di Massimo Dorigoni, responsabile vendite della concessionaria, che mi ha consigliato di telefonare in ufficio in quanto si trovava fuori sede. Telefonato in ufficio e spiegato l'accaduto, la segretaria mi ha detto che mi avrebbe fatto chiamare in mattinata dal responsabile della concessionaria, ma non ho ricevuto alcuna chiamata in tutta la giornata. 

Il caso e la fortuna hanno voluto, che non mi trovassi su una strada di montagna come spesso accade, vivendo in Trentino Alto Adige, ma in autostrada, per giunta sulla corsia lenta, e accortomi del malfunzionamento del pedale del freno, sono riuscito ad accostare sulla corsia d'emergenza, scalando le marce, e fermandomi alla fine con l'uso del freno a mano. Vi chiedo come devo comportarmi nei confronti dell'officina, che ha eseguito il tagliando e ha riportato sulla fattura che il controllo dei freni aveva avuto esito positivo? Ci sono i presupposti per effettuare una denuncia/rimborso, per il rischio corso, dovuto alla gravità dell'accaduto? Se il fatto fosse accaduto in un altro momento, probabilmente non sarei qui a scrivervi, dato che percorro abitualmente una strada di montagna con pendenza del 17%, curve strette e tornanti, con vie di fuga sulle rocce o giù per scarpate, per recarmi dalla fidanzata. Allego le foto (inviate a "Spazio Motori")  fatte a casa del tubetto danneggiato. Come si può notare manca totalmente la vernice del parafango interno, nel tratto in cui sfregava il tubetto. Quindi mi chiedo, se è stato effettuato un controllo, come può essere passato inosservato questo segno visibilissimo?

Ringrazio per l'attenzione e vi porgo i miei più cordiali saluti. Franchi Fabio

>> Risponde l'Avv. Flavio Volontà

Il consumatore è garantito rispetto sia al lavoro di controllo svolto dall’Officina autorizzata in sede di tagliando sia all’intervento di riparazione e/o sostituzione eseguito dalla stessa. Nel primo caso si tratta della normale garanzia prevista dal Codice Civile per l’adempimento in materia di prestazione d’opera (art. 2222 ss. c.c.); i termini a tal fine previsti sono quello di otto giorni per la denuncia del vizio, decorrenti dalla scoperta dello stesso e di un anno per l’esercizio della garanzia. Nel secondo caso invece il consumatore può fare valere la garanzia biennale prevista dal Codice del Consumo con la precisazione che il difetto va denunciato entro due mesi dalla scoperta dello stesso. Segue...


 PROBLEMI VARI AD UNA RENAULT SCENIC DIESEL

In novembre ho cominciato a sentire che la mia vettura, una Renault Megan Scenic diesel del 2000, con il cambio automatico, faceva un rumore strano.

A metà novembre la porto dal meccanico  che sospetta un problema alla marmitta o al volano del cambio. Dopo averla controllata mi dice che il problema è al cambio e che la spesa per la riparazione si aggira intorno ai 3, 4 mila euro, a seconda che sia lui a ripararla o la Renault. Qualche giorno dopo mi richiama dicendomi che il problema è il convertitore dopo aver consultato un suo amico esperto di cambi automatici che consiglia la sostituzione con un convertitore revisionato, a fronte di una spesa di 800-1200 euro.

Quindi si procede alla sostituzione del convertitore.

Agli inizi di dicembre il nostro meccanico mi riferisce che la macchina non fa più rumore, ma che, dopo una trentina di chilometri, la macchina non riparte dopo lo stop: il cambio slitta; ovviamente, noi non abbiamo ritirato la vettura, ma gli abbiamo chiesto di metterla a posto.

A questo punto il meccanico dice di aver sostituito il volano danneggiato, e di aver riposizionato lo stesso convertitore originale della Renault Scenic (??? Ma guarda, il problema non era più del convertitore???).

L’autovettura, dice ora il meccanico, va bene, anche se dopo 30 km, il cambio slitta anziché ripartire.

A questo punto, ci chiama, pensando di inviare il cambio a Bologna, presso l’Autoplanet- Trasmission srl. Accordiamo il suggerimento e il cambio raggiunge l’officina di Bologna su un preventivo di 2400 euro iva compresa.

A cambio riparato il meccanico ci chiede il pagamento della riparazione prima della riconsegna della macchina per poter saldare  Autoplanet, in quanto egli stesso non aveva liquidità altrimenti non avrebbe ritirato il cambio. Gli abbiamo fatto un bonifico di 2890 euro.

L’autovettura ci viene riconsegnata il 27 dicembre, ma il problema si ripresenta: si accende la spia del cambio e la macchina, quando questo accade, non cambia le marce. Questo, inoltre, è una problema che non si è mai presentato in 170 mila km. Inoltre in questo periodo ho riscontrato che, in salita, la macchina non resta ferma, ma torna indietro, cosa che prima non accadeva.

L’autovettura rientra in  officina del nostro meccanico altre 2 volte senza risolvere nulla: i problemi permangono.

A questo punto su suggerimento dell’Autoplanet di Bologna, la macchina, a inizio gennaio, viene trasportata su bisarca a Bologna,  presso l’officina, per essere ricontrollata e risistemata. Al ritiro,  a fine gennaio,  il nostro meccanico si accorge, dopo 200 km, che il cambio ha quasi completamente perso l’olio. La macchina viene riportata all’Autoplanet.

Il giorno  17 febbraio il ns meccanico torna a Bologna per il ritiro dell’autovettura riparata.

Chiaramente su nostro consiglio il medesimo la prova  su strada e la controlla in officina previo smontaggio sul ponte elevatore per accertarsi dell’avvenuta riparazione. Purtroppo  il meccanico riscontra  gli stessi problemi  con perdita di olio ecc...

Telefonicamente  abbiamo chiesto al meccanico di riportarci l’autovettura con il rimborso della spesa sostenuta, ma l’autoplanet non ha accolto la nostra richiesta. E’ chiaro che dopo tre mesi e tutti i vari tentativi di riparazione  la fiducia viene totalmente a mancare.  A  tutt’oggi l’autovettura  si trova a Bologna.

Preciso, inoltre, che in famiglia abbiamo una  sola macchina provvista di  cambio automatico in quanto io sono disabile. In questi mesi ho  utilizzato e continuo a farlo per recarmi a lavoro, una panda del meccanico, con 160 mila km,  a benzina;  per fare qualche viaggio per visite mediche o per altre necessità, abbiamo dovuto noleggiare una macchina. In data 18 febbraio, dopo il lavoro,  la panda  del meccanico si è arrestata improvvisamente al centro di una rotatoria. Non è più ripartita ed è stato necessario chiedere un passaggio per fare ritorno a casa. Nel pomeriggio il meccanico mi ha nuovamente recapitato la sua macchina.

Chiarisco, inoltre, che il meccanico ha preteso, oltre alla cifra del bonifico, il pagamento 400 euro di materiali vari e che aspetta il saldo della manodopera che corrisponde ad altri 470 euro.

Vi chiedo cosa posso fare a questo punto dal punto di vista legale? Come tutelarci e a chi rivolgerci eventualmente per i danni subiti.

Ringrazio infinitamente chi risponderà a questa lettera e saprà darci indicazioni in merito.

>> Risponde l'Avv. Flavio Volontà

L’officina è responsabile in caso di difetti conseguenti alla riparazione con sostituzione di pezzi per i due anni successivi alla riparazione stessa e sempreché il vizio venga denunciato nei due mesi successivi alla scoperta. Gli indici dai quali trarre indicazioni utili ai fini di esercitare la garanzia sono l’oggetto dell’incarico risultante dall’eventuale contratto/ preventivo scritto con l’officina (riparazione e/o specifica sostituzione di pezzi) e l’auspicabile dichiarazione resa dall’officina attestante che il lavoro sia conforme alle prescrizioni della Casa produttrice e che i pezzi utilizzati siano, ancorchè non forniti dalla Casa- di qualità conforme agli stessi. Nel caso dal Lei prospettato occorre verificare con quale modalità (scritta o meramente orale) siano stati regolati  i Suoi rapporti con  il citato “meccanico” nonché i legami fra lo stesso e l’Autoplanet al fine di individuare il soggetto/ i soggetti nei confronti dei quali fare valere la garanzia. Segue...


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