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Anno IX num.1
Gen./ Feb. 2010

|C E R C A|

BERLINETTE, A 110

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Tutto sulla revisione

 Come, dove e quando va fatta la revisione per i veicoli. Il bollino blu


Sono obbligati ad effettuare la revisione i proprietari di autoveicoli e motoveicoli dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e ogni due anni dalla prima revisione.
La revisione viene effettuata da parte del proprietario del mezzo presentando la propria richiesta (personalmente o a mezzo delegato oppure tramite uno studio di consulenza) ad uno dei seguenti soggetti:
• Ufficio Motorizzazione Civile (in breve UMC): il modulo da presentare è l’MC 2100, va inoltre allegato il tagliando di avvenuto versamento sul c/c postale n.9001;
• centri privati autorizzati, solo per i veicoli contenenti al massimo 16 persone e massa non superiore a 3,5 t (pieno carico).

A partire dal 20 ottobre 2007 sottoporre la propria auto alla revisione obbligatoria ha comportato un aumento della spesa a carico del consumatore di circa il 50 %. Il Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi, ha accolto la richiesta degli artigiani di aumentare la tariffa prevista per la revisione dei veicoli, rimasta invariata da anni.
La tariffa per la revisione presso il centro della motorizzazione civile, è oggi infatti passata da 25 a ben 45,00 euro. Tale importo è comprensivo di oneri e tasse, con la sola aggiunta del costo del bollettino postale.
Qualora si dovesse invece decidere di far eseguire la revisione presso un’officina o centro autorizzato (come fa la maggior parte degli automobilisti-motociclisti, il costo salirà ad oltre 64,00 euro. Ai 45 euro si dovranno infatti sommare l’IVA del 20 % per la prestazione, la tassa governativa di Euro 9 e le spese postali di circa Euro 1,70. Insomma, è diventata una nuova "tassa" a carico di chi possiede un'auto o un motociclo.

Chi e quando deve fare la revisione
Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e ogni 2 anni dopo la prima revisione:
• autovetture ad uso proprio e promiscuo;
• motocicli e motocarrozzette (anche per trasporto promiscuo);
• ciclomotori e quadricicli leggeri;
• autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5 t;
• autocarri e autoveicoli ad uso speciale con massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 t;
• motocarri, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, mototrattori;
• quadricicli
Ogni anno:
• autovetture di piazza o a noleggio con conducente;
• autovetture e autoveicoli M1 in linea;
• filobus;
• autobus;
• autoambulanze;
• taxi;
• autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t;
• rimorchi con massa complessiva superiore a 3,5 t;
• veicoli atipici.
Le revisioni devono essere sempre effettuate entro:
• il mese corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per la prima revisione;
• il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Dove
La revisione viene effettuata da parte del proprietario del mezzo presentando la propria richiesta (personalmente o a mezzo delegato oppure tramite uno studio di consulenza) ad uno dei seguenti soggetti:
• UMC: il modulo da presentare è l’MC 2100, va inoltre allegato il tagliando di avvenuto versamento di 45,00 euro sul c/c postale n.9001;
• centri privati autorizzati, solo per i veicoli contenenti al massimo 16 persone e massa non superiore a 3,5 t (pieno carico);
• presso gli uffici del Settore Infrastrutture S.I.I.T. degli Uffici Provinciali Motorizzazione e nelle officine autorizzate (solo per autoveicoli di massa inferiore od uguale a 3, 5 t).
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità (per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno; per i cittadini comunitari: carta di soggiorno, richiesta ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.54/02).
Esito
Prenotata la data della visita ed arrivati al momento della revisione del veicolo verrà rilasciata un'etichetta autoadesiva, con l'esito della prova, tre i possibili esiti:
• REVISIONE REGOLARE: è permessa la circolazione fino alla visita successiva;
• REVISIONE RIPETERE – DA RIPRESENTARE A NUOVA VISITA ENTRO UN MESE: è permessa la circolazione nel mese successivo alla data sul timbro purché ripetuta;
• REVISIONE RIPETERE – VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE FINO A NUOVA VISITA CON ESITO FAVOREVOLE: è permessa la circolazione del veicolo solo per condurlo nell’autofficina.

COME SI EFFETTUA LA REVISIONE:
La revisione occupa circa 25 minuti e non bisogna fare la prenotazione.
E' obbligatorio presentarsi con la CARTA DI CIRCOLAZIONE IN ORIGINALE.
Si compila la domanda di revisione, vengono fatti i controlli tecnici e poi in collegamento telematico con il CED del Ministero dei Trasporti di Roma, viene stampata un'etichetta da apporre sulla carta di circolazione dalla quale risulta l'esito della revisione.

BOLLINO BLU:
Tenere in efficienza i dispositivi di combustione e scarico dei veicoli è un obbligo per l'automobilista e causa anche una riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria, una riduzione dei consumi di combustibili, con benefici per l'ambiente ed economici.

COSA E’ IL BOLLINO BLU:
E' un adesivo da posizionare in modo visibile sul proprio autoveicolo che dimostra che emissioni dallo scarico rispettano i limiti di legge.

A COSA SERVE:
Fare il controllo dei gas di scarico per l'ottenimento del "Bollino Blu" è scopo importante per poter circolare nel centro abitato. L'esposizione del bollino blu non rappresenta titolo a circolare nei giorni di limitazione della circolazione.

CHI LO DEVE FARE:
Il bollino blu è oggi obbligatorio in molti comuni Italiani ed è valido sull'intero territorio Nazionale, per tutti i veicoli a motore immatricolati da almeno un anno di proprietà di persone, enti o società. Si consiglia di informarsi presso il proprio Comune o la Polizia Municipale della propria città.

DOVE SI FA:
Nelle autofficine autorizzate che hanno adeguato cartello e nei centri di revisione autorizzati.

QUANDO SI FA:
Per i nuovi mezzi a partire dal 5° anno dalla prima immatricolazione e poi ogni due anni nel mese di scadenza del bollino precedente, che combacia anche col mese in cui viene fatta la revisione.
Nell'anno in cui viene fatta la revisione, che comprende anche il controllo delle emissioni, non c'è bisogno dell'esposizione del Bollino Blu per circolare in città. Per chi ha necessità di esporre il Bollino Blu per circolare in diverse città italiane potrà richiedere che gli venga allo stesso modo rilasciato il contrassegno anche in sede di revisione. Per i veicoli immatricolati prima del 1/1/88 la periodicità del bollino non è annuale ma semestrale e per questo nell'anno della revisione il bollino sarà fatto solo una volta a distanza di sei mesi dalla revisione stessa.

 

SANZIONI:

La sanzione per il mancato controllo dei gas di scarico comporta una sanzione minima di 74,0 euro.

COSTI DEL BOLLINO BLU:
Nelle autofficine il costo è di 15,00 euro IVA inclusa.
In sede di revisione, su richiesta dell'utente il costo è di 4,00 euro IVA compresa. Per cui, in un'officina autorizzata, il costo di revisione e bollino blu effettuati contestualmente, è di 68,00 euro.

 

 


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