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		LA TUTELA AMBIENTALE IN ITALIA:   
		
		
		ORIGINI NORMATIVE ED ORGANI ISTITUZIONALI PREPOSTI AL CONTROLLO 
		
		 A cura di: 
		Mauro GHIA 
		   
		Anno 
		2017 
		INDICE GENERALE 
		1. Tutela ambientale 
		nella Costituzione italiana: alcune considerazioni…................pag.3
		 
		2. La legislazione 
		ambientale in Italia…………………………………………...............pag.4 
		
		3. Le 
		funzioni di “polizia ambientale” ed organi istituzionali  preposti al   
		controllo.....pag.6 
		
		4. Il 
		ruolo degli enti ad 
		“ordinamento civile”………………………………………...........pag.7 
		5. A.R.P.A. (Agenzia 
		regionale protezione ambientale)………………….……............pag.8 
		6. I.S.P.R.A. (Istituto 
		superiore per la protezione e la ricerca  ambientale)…............pag. 9 
		7. A.S.L.  (Azienda 
		sanitaria locale)………………………………………………….......pag.10 
		8. Alcune considerazioni 
		finali……………………………………………….………........pag.11 
		Bibliografia 
		Web……………………………………………………………….….…….......pag.12 
		
		  
		1. 
		TUTELA AMBIENTALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA:  
		   
		ALCUNE CONSIDERAZIONI 
		Come in tutte le 
		Costituzioni europee nate nel dopoguerra, anche la “Nostra” Carta 
		Costituzionale del 1948 non presenta espliciti riferimenti all’ambiente, 
		semplicemente perché, all’epoca, vi era una sensibilità diversa rispetto 
		a quella degli ultimi anni. 
		La circostanza quindi 
		che nel nostro ordinamento giuridico non si rilevi un compiuto status
		costituzionale dell’ambiente non può certamente addebitarsi ai 
		padri costituenti, ma piuttosto all’inabilità che negli anni a venire 
		l’ordinamento giuridico ha mostrato nel non riuscire a completare una 
		riforma sistematica dell’impianto costituzionale, con cui riuscire ad 
		assegnare all’ambiente quel valore dimostratosi sempre più necessario ed 
		indifferibile. 
		L’art. 32 della 
		Costituzione affida alla Repubblica la tutela della salute come 
		fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. 
		Il rapporto 
		instaurantesi tra l’ambiente e la salute si caratterizzerebbe per la 
		complementarietà, poiché esisterebbe, secondo l’ermeneutica mortatiana, 
		l’intrinseco presupposto del mantenimento di una salubrità ambientale 
		tale da garantire l’integrità fisica e la vita degli individui. Nel 
		momento in cui il rapporto ambiente – salute viene messo a repentaglio, 
		tale assioma ermeneutico «esprime una reazione» nella prospettiva 
		di tutela successiva e riparatoria 
		La necessità di creare 
		istituti giuridici specifici per la protezione dell’ambiente è stata 
		ulteriormente osservata dalla Corte Costituzionale, la quale, nelle 
		sentenze n. 210 e 640 del 1987, ha sentenziato partendo da un approccio 
		soggettivo del diritto all’ambiente salubre. Con l’affermazione della 
		unitarietà del bene ambiente, a cui ha peraltro connesso la necessità 
		della tutela della salute in tutte le condizioni in cui si svolge la 
		vita di ogni persona, il Giudice delle leggi ha rilevato che 
		l’ordinamento tutela l’ambiente come elemento determinativo della vita e 
		come «valore primario assoluto (Corte Cost., 
		sentenza n. 127 del 1990)».  
		Ciò posto non vale 
		tuttavia a dare definitività al rapporto ambiente – salute, così come è 
		stato inquadrato da dottrina e giurisprudenza, in quanto, si rimane 
		vincolati all’inquadramento come situazione giuridica soggettiva 
		accessoria della tutela ambientale. 
		Tra l’altro è in grado 
		di sviluppare orizzonti della tutela sanitaria in considerazione del 
		progresso a livello europeo del diritto dell’ambiente, in particolare 
		per quanto riguarda l’attuazione del principio di precauzione. 
		L’opportunità di 
		prevedere un intervento normativo, indipendentemente dall’effettività di 
		un danno e dalla disponibilità di un supporto scientifico circa la 
		dannosità di un’attività, è certamente anticipatrice dell’esercizio di 
		un’azione più efficacie sotto l’aspetto precauzionale a tutela della 
		salute in una logica prudenziale.  
		Proprio attraverso 
		l’approccio e la tutela precauzionale è stato creato un sistema 
		giuridico di protezione/tutela di più ampia portata rispetto al consueto 
		diritto alla salute, venendosi in tal modo a rinforzare definitivamente 
		ciò che è stata individuata come «dimensione sociale dell’ambiente». 
		Ciò considerato, una 
		menzione espressa dell’ambiente 
		nel testo della Costituzione italiana viene introdotta solo nel 2001 (l. 
		cost. 18.10.2001, n. 3).  
		Essa è collocata nel 
		titolo V della parte II, all’art. 117, il quale disciplina il riparto di 
		competenze legislative tra Stato e Regioni: al secondo comma si affida 
		alla esclusiva legislazione statale la «tutela dell'ambiente, 
		dell'ecosistema e dei beni culturali» (lett. s), mentre il 
		terzo comma attribuisce alla competenza concorrente Stato-Regioni la 
		«valorizzazione dei beni culturali e ambientali».  
		L’art. 116, inoltre, 
		rende possibile l’attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e 
		condizioni di autonomia nell’ambito di alcune materie indicate dall’art. 
		117, secondo comma, (tra le quali la lettera s), e di tutte le 
		materie di cui al terzo comma del 117. 
		  
		  
		2. LA 
		LEGISLAZIONE AMBIENTALE IN ITALIA 
		A partire dagli anni 
		Settanta, venendo ad emergere la corrispondenza di interessi connessi ad 
		ambiente e salute nell’ottica dell’integrità fisica dell’individuo, a 
		fronte di una positiva crescita industriale ed una “sensibilita” e 
		coscienza ambientali che nella popolazione si manifestavano con 
		gradualità, nasce l’esigenza di andare a normare il “settore 
		ambientale”, non solo sotto il profilo generale ma anche ambiti 
		specifici dello stesso. 
		Un primo importante input alla disciplina legislativa connessa 
		espressamente con gli interessi ambientali si è avuta con la 
		
		
		legge 13 agosto 1966, n. 615.Vero è che l’ambiente è costituito da fattori molteplici, a volte assai 
		complessi e connessi in vario modo gli uni con gli altri; oltretutto gli 
		elementi ambientali sono suscettibili di valutazione da una molteplicità 
		di soggetti, mossi da interessi e idee spesso in irrimediabile 
		conflitto.
 
		Ciò che è apprezzabile 
		consiste nel risultato complessivo raggiunto dalla nostra normativa, la 
		quale vanta un repertorio assai vasto che copre tutti i settori e tutte 
		le questioni ambientali, che via via sono emerse nel corso degli anni e 
		con il subentrare delle problematiche ad esse connesse. 
		La prima importante 
		normativa ambientale di settore è la legge 10 maggio 1976, n. 319 
		sull’inquinamento delle acque (cosiddetta “legge Merli”). Nei decenni 
		successivi, si sono aggiunte normative relative ad altri settori della 
		tutela ambientale, dalla disciplina sui rifiuti, a quella sulla 
		valutazione di impatto ambientale, fino a quella sulle emissioni in 
		atmosfera, eccetera. 
		Con il nuovo millennio, 
		ci si è mossi con decisione verso l’idea di un’unificazione e 
		codificazione della normativa ambientale, nella speranza di renderla più 
		semplice, più stabile e più facilmente conoscibile da parte degli 
		operatori.  
		Si è così giunti al ben 
		noto “Testo unico ambientale” approvato, a seguito di una legge 
		parlamentare di delega (legge n. 308/2004), con il decreto legislativo 
		n. 152/2006. 
		Non si può certo dire 
		che i tre menzionati obiettivi (maggiore semplicità, stabilità e 
		conoscibilità della normativa ambientale) siano stati pienamente 
		raggiunti.  
		Infatti, la complessità 
		delle materie da regolare ha reso impossibili semplificazioni radicali, 
		mentre i continui rimaneggiamenti del testo normativo hanno impedito il 
		formarsi di un “codice” stabile di norme facilmente conoscibili. 
		A ciò va aggiunto che 
		alcuni settori del diritto ambientale, ad esempio la disciplina dei 
		rumori, quella sulle terre e rocce da scavo o quella sulla 
		autorizzazione unica ambientale, sono rimasti formalmente estranei al 
		“testo unico”.  
		È comunque innegabile 
		che, dopo l’approvazione del D.Lgs. n. 152/2006, la materia ambientale 
		abbia acquisito una dignità accresciuta all’interno del ordinamento 
		giuridico nazionale.  
		Prevedibilmente, a ciò 
		si è unita un’attività interpretativa sempre più intensa ed incisiva da 
		parte della magistratura ordinaria (penale e civile), come di quella 
		amministrativa (tribunali amministrativi regionali e consiglio di 
		Stato).  
		  
		Le 
		principali leggi in materia ambientale: 
			
			
			Regio Decreto n.3267 
			del 1923 - “Riforma della legislazione in materia di boschi e di 
			terreni montani”
			
			Legge n.394 del 1991 
			- "Legge-quadro sulle aree protette" 
			
			Legge n.150 del 1992 
			- "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della 
			convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e 
			vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, 
			di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) 
			n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la 
			commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e 
			rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità 
			pubblica"
			
			D.P.R. n.357 del 
			1997 - "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 
			relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
			nonché della flora e della fauna selvatiche" che istituisce la rete 
			europea Natura 2000
			
			Legge n.353 del 2000 
			- "Legge-quadro sugli incendi boschivi"
			
			D.Lgs. n.227 del 
			2001 - "Orientamento e modernizzazione del settore forestale"
			
			D.Lgs. n.42 del 2004 
			- "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
			
			D.Lgs. n.152 del 
			2006 - "Codice dell'ambiente" 
			
			D.Lgs. n.155 del 
			2010 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 
			dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" 
			
			
			D.Lgs. n.121 del 
			2011 - "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale 
			dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la 
			direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi 
			e all'introduzione di sanzioni per violazioni." Tale legge inserisce 
			nuovi reati ambientali nel codice penale e introduce la 
			responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali.
			
			Codice dell'Ambiente 
			- "Testo aggiornato e coordinato" 
			
			Codice dei beni 
			culturali e del paesaggio - "Testo aggiornato e coordinato" 
		  
		3. LE 
		FUNZIONI DI “POLIZIA AMBIENTALE” ED ORGANI ISTITUZIONALI  PREPOSTI AL 
		 CONTROLLO 
		A differenza di quanto 
		accade in altri Paesi europei (con particolare riferimento ai componenti 
		dell’U.E.) e nella maggioranza dei casi, anche extra-europei 
		(ovviamente, si fa riferimento ai c.d. Paesi “occidentalizzati”, dotati 
		di stabilità politico – economica, sistemi di governo avanzati e moderni 
		strumenti giuridico-normativi), in Italia sono numerosi gli organi 
		istituzionali che si “occupano” di controlli in campo ambientale, in 
		quanto Forze di Polizia. 
		L’Arma dei Carabinieri 
		con i “nuclei” dei Carabinieri Forestali (ex appartenenti al Corpo 
		Forestale dello Stato, da poco “assorbiti” dalla suddetta Forza Armata), 
		 esercita in via “principale” funzioni di polizia ambientale, mentre 
		altri Corpi di Polizia dello Stato (Guardia di Finanza e Polizia di 
		Stato) e Polizia Locale (Municipale e Provinciale), si può affermare che 
		tali compiti li svolgano o meglio, li possano svolgere, in via 
		“residuale”. 
		In particolare, la Corte 
		di Cassazione ha precisato, ad esempio, che «in tema di tutela delle 
		acque dall'inquinamento, l'attività di accertamento rientra nella 
		competenza generale di tutta la Polizia Giudiziaria senza distinzioni 
		selettive, anche se in concreto esistono specializzazioni, inclusi 
		tutti i soggetti che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e 
		controllo» (cfr. Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 1992, n. 12075). 
		Gli appartenenti alle 
		Forze di Polizia dello Stato summenzionate rivestono, ai sensi dell’Art. 
		57-I° e II° comma C.P.P., la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia 
		Giudiziaria e, come tali, in relazione all’Art. 55 I° comma C.P.P., 
		devono “anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, 
		impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli 
		autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e 
		raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge 
		penale”; in tale dettame rientra quindi il dovere per la Polizia 
		Giudiziaria “prendere notizia dei reati” anche 
		in ambito ambientale.  
		Lo stesso articolo 57 
		C.P.P., al comma III°, attribuisce tale qualifica 
		anche a coloro ai quali tale qualifica viene attribuita 
		da leggi o regolamenti, nei limiti del servizio cui sono destinate e 
		secondo le rispettive attribuzioni. 
		
		  
		Rientrano in tale 
		“speciale categoria”, tra gli altri (personale 
		direttivo dei Vigili del Fuoco,  gli ufficiali sanitari, gli 
		appartenenti al corpo dei Vigili Urbani, i funzionari doganali, gli 
		ispettori e i ricevitori dei monopoli, gli agenti consolari all'estero, 
		gli appartenenti alle capitanerie di porto, i comandanti di navi ed 
		aeromobili, gli ispettori delle poste, gli addetti alle USL in materia 
		infortunistica, i medici provinciali, gli ingegneri del Corpo delle 
		miniere all'art. 5 del d.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959),
		i Tecnici della Prevenzione che operano, con 
		funzioni ispettive, nelle Agenzie Regionali Protezione Ambientale 
		 (A.R.P.A.).  
		  
		Oltre a quanto recitato 
		dal richiamato Art. 57 – III° comma C.P.P., giovi segnalare che, 
		rivestendo la tutela dell’ambiente importanza costituzionale ed essendo 
		disciplinata solo da leggi statali, i Tecnici ARPA sono U.P.G. “ex lege” 
		e non c'è  bisogno di alcuna  designazione espressa da parte di qualche 
		autorità. 
		Il decreto ministeriale 
		n. 58 del 1997, in uno con il d. l. n. 496 del 1993 - costituisce un 
		imprescindibile e chiaro supporto normativo per affermare la qualifica 
		di polizia giudiziaria in capo al personale ARPA, proprio in ragione 
		delle specifiche competenze allo stesso attribuite ed alla rilevanza - 
		anche costituzionale - del bene al quale le stesse attengono, oggetto di 
		tutela penale. 
		Si sottolinea altresì, 
		che è del tutto “legittimo legittimo il riconoscimento espresso, 
		operato, dal D. M . 58/1997, secondo cui il tecnico della prevenzione e 
		dell'ambiente è, nei limiti delle sue attribuzioni, U.P.G. . 
		Infatti, " poiché la 
		tutela dell'ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le 
		funzioni di vigilanza e controllo che la citata normativa statale 
		riconosce .... ai Tecnici delle Agenzie Regionali, non possono non 
		essere ricondotte nell'alveo della previsione di cui all'art. 55 c.p.p. 
		e, quanto alla qualifica spettante ai soggetti che ne sono titolari, 
		alla generale previsione di cui al citato terzo comma del successivo 
		art. 57 c.p.p.". 
		Resta solo da aggiungere 
		che, la recente legge 28 giugno 2016 n.132 di riforma del Sistema 
		nazionale per la protezione dell'ambiente, affronta direttamente questa 
		problematica nell'art. 14  (Disposizioni sul  personale ispettivo).   
		4. IL 
		RUOLO DEGLI ENTI AD “ORDINAMENTO CIVILE” 
		
		
		Premessa 
		Come abbiamo 
		sinteticamente evidenziato nella presente trattazione, a differenza di 
		quanto avviene in altri Paesi, in Italia sono numerosi gli organi 
		istituzionali che a vario titolo esercitano funzioni di controllo e 
		vigilanza in campo ambientale. 
		Il fatto che via sia una 
		“pluralità” di “controllori” dovrebbe, in linea teorica, garantire 
		un’efficace e sinergica azione di prevenzione e tutela del patrimonio 
		ambientale, ma non sempre è così, principalmente a causa della 
		difficoltà di coordinamento che tali enti incontrano, sia nella 
		pianificazione delle attività di controllo che nell’attuazione operativa 
		delle stesse. 
		Alle Forze di Polizia 
		dello Stato che, per “dovere istituzionale” debbono porre in essere 
		attività di vigilanza e controllo nonchè investigativa, volta 
		all’individuazione e repressione dei reati nel settore ambientale, si 
		inseriscono alcuni enti ad “ordinamento civile”, tra cui, in prima 
		battuta, le Agenzie Regionali per la protezione Ambientale, identificate 
		dall’acronimo “A.R.P.A.”. 
		  
		 
		  
		5. 
		A.R.P.A. (AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE) 
		  
		 
		  
		Dette agenzie sono state 
		istituite a seguito del
		
		referendum del 18 aprile
		
		1993, che abrogò alcune parti di articoli della legge 23 dicembre 
		1978, n. 833 di istituzione del
		
		Servizio sanitario nazionale (SSN). 
		Pertanto, furono 
		eliminate le competenze ambientali della vigilanza e controllo locali 
		del SSN, esercitate tramite i presidi multizonali di prevenzione (PMP) 
		delle
		
		Unità Sanitarie Locali che, a loro volta, le ereditarono dai 
		laboratori provinciali di igiene e profilassi, sorti nel 1934 con il 
		Regio Decreto del 27 luglio, n. 1265: "Testo unico delle leggi 
		sanitarie". 
		  
		Il modello organizzativo 
		adottato dalle A.R.P.A. è quello dell’Agenzia 
		Le principali funzioni 
		attribuite alle ARPA possono essere così riassunte: 
			
			
			controllo di fonti e 
			di fattori di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, 
			acustico ed elettromagnetico;
			
			monitoraggio delle 
			diverse componenti ambientali: clima, qualità dell'aria, delle 
			acque, caratterizzazione del suolo, livello sonoro dell'ambiente;
			
			controllo e 
			vigilanza del rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni 
			contenute nei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in 
			materie ambientali;
			
			supporto 
			tecnico-scientifico, strumentale ed analitico agli enti titolari con 
			funzioni di programmazione e amministrazione attiva in campo 
			ambientale (Regioni, Provincie e Comuni);
			
			sviluppo di un 
			sistema informativo ambientale che sia di supporto agli enti 
			istituzionali e a disposizione delle organizzazioni sociali 
			interessate. 
		Accanto alle funzioni 
		tradizionali di "controllo e vigilanza", la Legge 61/1994 ha affidato al 
		"sistema delle agenzie ambientali" nuovi compiti di monitoraggio, 
		elaborazione e diffusione dei dati ambientali nonché l'elaborazione di 
		proposte tecniche: limiti di accettabilità, standards, tecnologie 
		ecologicamente compatibili, verifica dell'efficacia "tecnica" delle 
		normative ambientali, ecc. – 
		Le attività riguardanti 
		gli specifici temi ambientali di pertinenza delle ARPA sono 
		regolamentate dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, da 
		atti amministrativi, da norme tecniche, linee guida e buone prassi.
		   
		
		Le ARPA svolgono altre attività relative a: 
		Le A.R.P.A. hanno sede  
		in tutte le Regioni e Province Autonome italiane (per la
		
		Valle d'Aosta, bilingue italiano/francese, Agence régionale pour 
		la protection de l'environnement; per la
		
		provincia autonoma di Bolzano, bilingue italiano/tedesco, 
		Landesagentur für Umwelt)  e, le stesse, sono dotate di proprio 
		personale ispettivo con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria 
		(Tecnici della Prevenzione o altro personale appositamente designato). 
		  
		6.   
		
		I.S.P.R.A. (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA 
		RICERCA AMBIENTALE)   
		 
		  
		Ente istituito dal D.L. 
		112/2008 in luogo della preesistente Agenzia per la protezione 
		dell'ambiente 
		e del sistema delle 
		agenzie ambientali relative ai compiti di controllo: l'art. 2, comma 4, 
		dello statuto dell'ISPRA (approvato con D.M. Ambiente 27 novembre 2013) 
		dispone che lo stesso Istituto: 
		  
		a) svolge, direttamente 
		e attraverso la collaborazione con il sistema nazionale delle agenzie 
		ambientali e 
		gli altri enti 
		competenti, attività di monitoraggio e controlli ambientali nell'ambito 
		delle competenze 
		istituzionali, nonché a 
		fronte di specifiche richieste del Ministero vigilante o di altri 
		soggetti titolati; 
		b) promuove lo sviluppo 
		del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli ambientali di cui 
		cura il 
		coordinamento e 
		garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi 
		di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di 
		sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e 
		l'accreditamento dei 
		laboratori; 
		d) interviene su 
		richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito delle attività di 
		controllo anche di natura ispettiva, di interesse nazionale o che 
		richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello 
		regionale.   
		7. 
		A.S.L. (AZIENDA SANITARIA LOCALE) 
		Dopo il referendum del 
		18 aprile
		
		1993, si può affermare, che, comunque, alcune “residuali” competenze 
		in materia ambientale siano rimaste alle A.S.L., nel momento in cui, ad 
		esempio, certune tipologie di evento ambientale possono avere ricadute a 
		livello sanitario sulla collettività; in tali contesti, i Dipartimenti 
		di Prevenzione delle ASL esercitano in maniera coordinata ed integrata 
		le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che 
		rivestono, appunto,  valenza ambientale e sanitaria. 
		In materia di 
		inquinamento esterno e degli ambienti di vita la competenza è assegnata 
		alle ARPA che si avvalgono dei pareri igienico-sanitari, previsti dalla 
		normativa vigente, espressi dai dipartimenti di prevenzione delle 
		aziende sanitarie locali. 
		Le ARPA garantiscono, in 
		base a particolari convenzioni ed accordi di programma, supporto 
		tecnico-scientifico e supporto strumentale e analitico-laboratoristico 
		agli enti che svolgono le funzioni di controllo ambientale. 
		In considerazione della 
		molteplicità di soggetti competenti sono state dettate disposizioni di 
		coordinamento .  
		  
		A titolo di esempio, 
		seppur non strettamente pertinente al settore ambientale di cui si 
		tratta, si ricorda l'art. 6 della L. 189/2004 (recante disposizioni 
		concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di 
		impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non 
		autorizzate), che, al fine di prevenire e contrastare i reati previsti 
		dalla presente legge, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto 
		per la definizione delle modalità di coordinamento dell'attività della 
		Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di 
		Finanza, del 
		Corpo Forestale dello Stato 
		(*) e dei Corpi di Polizia Municipale e Provinciale (D.M. Interno 23 
		marzo 2007, pubblicato nella G.U. 7 maggio 2007, n. 104) 
		  
		Nota (*) 
		: ora Carabinieri Forestali. 
		  
		8. 
		ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI 
		Come si ritiene abbia 
		evidenziato questo modesto lavoro, il “sistema” dei controlli in Italia, 
		anche nel settore ambientale, sia nel contempo imponente e “variegato”. 
		Concordemente l’Europa 
		riconosce che il nostro apparato dei controlli sia uno dei più 
		efficienti.  
		Lo scrivente reputa che 
		tale “macchina” debba essere “alleggerita”, in linea appunto, con quanto 
		avviene a livello europeo. Troppi organi istituzionali si occupano della 
		stessa materia. 
		Si evidenzia però come, 
		a titolo di esempio, nell’ambito delle Forze di Polizia, siano stati 
		ulteriormente istituiti “nuclei” specializzati: il Corpo Forestale dello 
		Stato 
		(come già detto, accorpato all’Arma dei Carabinieri) 
		possedeva al suo interno un nucleo di polizia agro – alimentare, la 
		Guardia di Finanza era dotata dei c.d. “D.A.S.” (Drappelli 
		Antisofisticazione), nelle Polizie Locali 
		(Municipali e 
		Provinciali) 
		operano nei principali capoluoghi, nuclei specializzati di polizia 
		ambientale, polizia annonaria e tutela del consumatore, 
		sicurezza del lavoro, ecc.. 
		Si valuta come tale 
		situazione possa considerarsi “anacronistica”: l’Europa si sta muovendo 
		in altra direzione; chi si occupa di tutela ambientale, sicurezza 
		alimentare, sicurezza chimica, è personale altamente qualificato e 
		specializzato, inserito all’interno di amministrazioni ad ordinamento 
		civile, con le caratteristiche organizzative proprie dell’Agenzia, ma 
		anche con “poteri” di controllo riconducibili a quelli delle Forze di 
		Polizia. 
		Dovrebbe essere 
		finalmente giunto il momento di costituire un’unica istituzione dotata 
		di personale altamente specializzato che, in via esclusiva, effettui 
		controlli in campo ambientale, seppure con il supporto tecnico – 
		scientifico degli enti di ricerca statali e/o locali. 
		Purtroppo, il nostro 
		Paese, non riesce o forse non vuole rivedere e riprogettare, 
		confrontandosi con le nazioni più evolutie da questo punto di vista, il 
		“sistema dei controlli” nell'ambito di un settore di estrema complessità 
		e valenza sociale, come quello della “tutela dell’ambiente”. 
		La sensibilità, le 
		proposte, il lavoro delle organizzazioni ambientaliste, per quanto 
		encomiabili, da sole non riescono ad incidere efficacemente nella 
		definizione delle politiche ambientali, compito primario del sistema 
		politico “latu sensu” e delle Istituzioni che di tale materia si debbono 
		occupare in via esclusiva. 
		Occorre,pertanto, che la 
		“Politica” faccia fino in fondo la sua parte, urge, nel contempo, 
		sensibilizzare una classe politica “dirigente”, troppo spesso incapace. 
		Infine, necessita 
		combattere un diffuso sistema di illegalità che, oltre a gravare sulla 
		collettività, da un punto di vista economico - ambientale, non tollera 
		la meritocrazia. 
		  
		Vorrei concludere questo 
		mio breve lavoro con una frase epressa da uno dei più importanti uomini 
		politici del nostro tempo, Michail Sergeevič Gorbačëv; la 
		stessa così recita: “Quando 
		le
		
		generazioni future giudicheranno 
		coloro che sono venuti prima di loro sulle
		
		questioni ambientali, potranno 
		arrivare alla
		
		conclusione che questi 'non 
		sapevano': accertiamoci di non passare alla
		
		storia come la generazione che 
		sapeva, ma non si è preoccupata.” 
		
		  
		
		
		BIBLIOGRAFIA WEB   
		
		
		
		https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/ambiente-costituzione-italiana-presente-futuro-bocciatura-referendum-costituzionale/
		L’ambiente nella Costituzione 
		italiana tra presente e futuro dopo la bocciatura del referendum 
		costituzionale 
		
		(di Cristian Rovito)
		 
		  
		
		
		
		http://www.treccani.it/enciclopedia/ambiente-dir-cost_(Diritto-on-line)/ 
		  
		
		
		
		https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=9124 
		
		1966–2006: Quaranta anni di legislazione ambientale in Italia. di 
		Filippo Gargallo - 28/02/2007
		  
		
		
		https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_dell%27ambiente 
		  
		
		
		
		https://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/recensioni/normativa-tutela-ambientale-216/ 
		  
		
		
		
		http://www.buttiandpartners.com/wp-content/uploads/2016/11/Guida-allAmbiente-n.-20-2016.pdf 
		  
		
		
		http://www.camera.it/temiap/2015/05/08/OCD177-1278.pdf 
		  
		
		
		
		http://industrieambiente.it/wp-content/uploads/2017/01/G.-Amendola_La-Cassazione-smentisce-il-Consiglio-di-Stato_i-tecnici-ARPA-hanno-la-qualifica-di-ufficiale-di-polizia-giudiziaria.pdf 
		  
		
		
		
		http://www.anvu.it/wp-content/uploads/2017/02/9_CASS-N-50352-DEL-28-11-2016-Polizia-Giudiziaria.Personale-ARPA-e-qualifica-di-polizia-giudiziaria.pdf 
		  
		
		
		
		https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_regionale_per_la_protezione_ambientale 
		
		 (nov.2017) Mauro 
		Ghia |