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Anno XIV num.4
Lug./Ago. 2015

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La tutela dell’ambiente nella nostra Costituzione

di Georgia Milicia

 

Al fine di procedere alla trattazione della questione ambientale e della nascita del diritto ambientale inteso come tutela di quei beni che rientrano in tale categoria che necessitano di protezione  come gli altri valori costituzionali; occorre porre l'accento su quella parte del dettato costituzionale che direttamente o indirettamente lo richiama.

 Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza degli effetti della questione ambientale sulla collettività e sulla quotidianità, con il conseguente cambiamento dell'approccio alla problematica. Difatti la tutela dell'ambiente va oltre la singola difesa delle categorie dei beni che rientrano nel concetto di ambiente, quali la bellezza dei paesaggi o la salubrità degli ambienti di vita.                                                                                           
La tematica dei diritti umani è protagonista di una lunga e articolata evoluzione che ha un unico obiettivo: la protezione della persona.                          
La nostra Carta Fondamentale, come le altre Costituzioni democratiche contemporanee, individua nei diritti una forma di affermazione e crescita della personalità che si ripercuote sulla collettività e costituisce un principio di organizzazione della società. L’ambiente, quindi, non può più essere considerato solo un bene tutelabile, ma deve acquisire un valore di dignità pari a quello di altri già presenti nella Costituzione, deve insomma passare “da bene a valore” con la conseguente trasposizione nel diritto. Preliminarmente occorre sottolineare come la Costituzione italiana non preveda esplicitamente l'ambiente come valore costituzionale, e difatti si deve attendere la modifica del Titolo V della nostra Carta Fondamentale ad opera della legge costituzionale n. 3/01, affinché la parola “Ambiente” compaia anche se soltanto nell'art. 117 in riferimento alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. A seguito delle costanti interpretazioni della dottrina, suffragate dalla giurisprudenza, che individuano negli artt. 9, comma 2, e 32 comma 1 Cost. le disposizioni che, danno valenza all'ambiente come valore autonomo, si è riconosciuta pari dignità all'ambiente e la conseguente tutela di rango costituzionale. Le istanze ambientali  costituiscono indirizzi per la pubblica amministrazione, rivestono carattere di direttive per l'interpretazione delle fonti e diventano parametri per l'attività del legislatore. 

Attualmente la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza è stato affidato in via esclusiva allo Stato, dall’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di “ambiente” (ponendovi accanto la parola “ecosistema”) in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto.  
La protezione della persona si pone come uno degli obiettivi dello Stato, assumendo una rilevanza sociale: la libertà è ora, soprattutto, libertà dal bisogno per cui lo Stato si impegna a correggere e contrastare le ingiustizie sociali insite nel contesto culturale sociale ed economico in cui viviamo.                                           
Lo scenario odierno però è caratterizzato da altri “attacchi” che l'individuo deve combattere e che i Padri Costituenti non avevano individuato, e tra questi rientrano sicuramente le costanti e continue ripercussioni che “la questione ambientale” trasferisce sulla vita dell'uomo. La qualità dell'ambiente non può non condizionare la qualità della vita e le aggressioni all'ambiente sfociano in maniera diretta sulla sfera dei diritti essenziali della persona e sul loro godimento effettivo.                                                  

La problematica ambientale, dunque, è anche un problema di difesa dei diritti fondamentali della persona umana essendoci una stretta dipendenza tra diritti ed ambiente.
Ci si pone però il quesito relativo alla possibilità di delineare un diritto all'ambiente quale diritto soggettivo perfetto incontrando non poche difficoltà sia per l'identificazione dei suoi titolari sia per l'individuazione del suo contenuto .
Ciò non cancella il fatto che, assunta la stretta interdipendenza tra qualità della vita e qualità dell'ambiente, non possa non sussistere un'aspettativa individuale alla sua tutela, che meriti una propria rilevanza. Non si può però negare come questa rilevanza emerga in maniera complessa, attraverso il riconoscimento di tutta una serie di posizioni giuridiche soggettive che trovano nell'ambiente la propria ragion d'essere e che sono strettamente funzionali all'obiettivo della sua protezione.                                       
Di converso, l'ambiente e la sua protezione avranno importanza essenziale quale presupposto per il godimento effettivo di specifici diritti.
Risulta così evidente che se la qualità della vita dipende anche dalla qualità dell'ambiente, un esercizio pieno ed effettivo dei diritti che tutelano il benessere individuale deve comprendere implicitamente anche la salvaguardia e la tutela  del contesto che ci circonda e nel quale si vive: l'ambiente.

La nostra Costituzione, redatta sulla base di priorità connesse con il riconoscimento dei mutamenti sociali del tempo, primo tra i quali il crescente sviluppo industriale, non definisce il concetto di bene ambientale e non contiene alcun riferimento al diritto dell’individuo a godere della salubrità dell’ambiente, dunque, non riconosce esplicitamente “il diritto all’ambiente”, ma  si limita a sancire all’art.9 “la tutela del paesaggio e dei beni culturali” ed all'art 32 “la tutela della salute”.

Nonostante ciò, la centralità acquisita dalla questione ambientale nel corso dell’ultimo decennio, ha portato sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale a riconoscere come principio la tutela dell’ambiente, in perfetta linea con la nuova Costituzione europea che, nella consapevolezza che la qualità dell’ambiente è alla base della qualità della vita, definisce l’ambiente un valore dell’umanità ed impone ai soggetti politico-amministrativi l’obiettivo di promuovere doverosamente uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

La consapevolezza che la qualità dell’ambiente condiziona la qualità della vita rende, infatti, evidente la stretta connessione ed interdipendenza tra tutela dell’ambiente e difesa dei diritti fondamentali della persona umana, e, conseguentemente, la relazione che  intercorre tra ambiente e diritti. Accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possano tuttavia coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi giuridicamente tutelati; l’ambiente è per tale ragione indicato come “materia trasversale”, nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello relativo alla conservazione dell’ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni. L’ambiente, quindi, non può più essere considerato solo un bene tutelabile, ma deve acquisire un valore di dignità pari a quello di altri già presenti nella Costituzione, deve insomma passare “da bene a valore” con la conseguente trasposizione nel diritto.                                         
È il caso, ad esempio, del diritto all'ambiente salubre, diritto che viene individuato dalla giurisprudenza di Cassazione sulla base del combinato interpretativo degli art. 32 e 2 della Costituzione, il quale individua una posizione giuridica soggettiva differente dal diritto all'ambiente: l' oggetto del diritto in questione è infatti la salute e soltanto mediatamente l’ambiente.                                                   
Da un punto di vista soggettivo, quindi, per diritto all'ambiente va inteso un gruppo di situazioni giuridiche strutturalmente diverse e differentemente tutelate: se di diritto all'ambiente vuole parlarsi, bisogna allora intenderlo come diritto complesso a più dimensioni. Bisogna d'altronde evidenziare che salvaguardia degli equilibri ambientali oggi è innanzi tutto un obiettivo di politica sociale, uno dei presupposti per la realizzazione degli "scopi sostanziali" che le Costituzioni democratiche contemporanee affidano alle autorità pubbliche: la difesa della qualità della vita e del benessere generale.
Ciò che è necessario è integrare le esigenze di tutela ambientale nell'ambito delle dinamiche degli odierni sistemi produttivi: l'ambiente non è solo un limite, ma è un valore che, per la sua stretta attinenza al benessere della persona, richiede un bilanciamento dei valori che di volta in volta entrano in gioco.
L' ambiente allora più che limite ai diritti o un diritto stesso è loro modo d'essere e loro misura. Il modello di convivenza delineato dal Costituente era quello di una società nella quale ognuno potesse esprimere le proprie libertà "in iterazione" con gli altri individui: un modello, cioè, nel quale la libertà si distinguesse per ciò stesso dall'arbitrio, e fosse riportato in primo piano lo spirito solidaristico di collaborazione per la realizzazione di una società più giusta ed egalitaria.
Le norme costituzionali sono espressione di valori da tutelare per una convivenza pacifica che metta a capo dei suoi obiettivi il perseguimento del benessere della persona e della giustizia sociale.                                          
Questi valori si articolano appunto in un sistema complesso di diritti, ma anche di doveri, che si intersecano e si contrappongono condizionandosi vicendevolmente.
In questo contesto, non si possono tralasciare gli scenari futuri che impongono un  contemperamento e una ricerca di equilibri tra esigenze e valori per far conciliare  vecchie realtà e nuovi bisogni. Tuttavia, al di là delle specifiche competenze dettate dalla Costituzione, che in alcuni casi possono anche risultare  limitative, per rendere concreto il passaggio del concetto di ambiente da bene a valore, si rende indispensabile promuovere uno sviluppo sostenibile, in cui si coniughi un nuovo modello di convivenza, basato sulla valutazione della crescita economica  non solo in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi, ossia per gli effetti di ricaduta sull’ambiente e, conseguentemente, sulla qualità della vita stessa. Realizzare uno sviluppo sostenibile, che dia risposte concrete ed esaustive all’esigenza di tutela della persona umana da sempre disattesa, significa perciò fornire la giusta InFormazione e comunicazione sull’ambiente in generale e sul diritto ambientale, far prendere coscienza delle possibilità e del potere dei piccoli gesti quotidiani nella costruzione di un ambiente migliore ed attuare interventi strutturali, strutturati e coordinati sia in campo giuridico che in campo economico. In questa sintesi tra interessi della collettività e interessi individuali, tra impegni delle istituzioni e doveri dei singoli, va allora ricercata la soluzione della c.d. questione ambientale.

(12/2010)

Georgia Milicia

 


 

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